Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10246 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.26/04/2017), n. 10246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28690-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGRICOLA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE SOCIETA’;
– intimato –
avverso la sentenza n. 222/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA
SEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 19/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento, n. (OMISSIS), relativo all’anno d’imposta 2000, notificato il 21 aprile 2005, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, in data 3 aprile 2002, nei confronti della Soc. Agricola Cooperativa Raggio di Sole, esercente l’attività di trasformazione, conservazione e raccolta di prodotti agricoli, è stata accertata una omessa contabilizzazione di ricavi pari a Lire 934.072.000, scaturenti per Lire 728.525.000 dalla omessa registrazione e contabilizzazione della fattura n. (OMISSIS) emessa nei confronti dell’Azienda agricola Buttigè Maria Luisa; per Lire 933.333.333 delle fatture n. (OMISSIS) nei confronti della società San Gabriele s.p.a., con fatture registrate nel sottoconto anticipi.
Alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2000 gli acconti fatturati restavano contabilizzati nel sottoconto anticipi.
La società contribuente proponeva ricorso eccependo di avere stornato le due partite contabili dal sottoconto “vendite prodotti vinosi” nel 2001 (2 gennaio), come accertato dalla GDF e che pertanto, l’importo di Lire 933.333.333 avrebbe contribuito alla formazione della base imponibile IRAP per l’anno 2001.
L’Ufficio si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo.
All’udienza del 14 marzo 2006 la CPT emetteva ordinanza con la quale ordinava il deposito da parte del ricorrente dei registri e degli altri atti contabili della società ricorrente, ritenuti utili ai fini della decisione; la documentazione veniva depositata.
L’agenzia delle Entrate riteneva inammissibile la produzione.
Con sentenza n. 186/2006 del 19 settembre 2006, dep. in data 3 ottobre 2006, la CTP di Caltanissetta accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese del giudizio.
L’agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo il vizio di ultrapetizione dei primi giudici, in relazione alla ritenuta carenza di motivazione del provvedimento di accertamento, perchè, sulla base della documentazione acquisita d’ufficio, la CPT aveva riconosciuto il presunto scorrimento d’imposta dall’anno 2000 all’anno 2001.
Chiedeva pertanto la riforma dell’impugnata decisione.
Si costituiva la società appellata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La CTR di Caltanisssetta rigettava l’appello, riconoscendo come, in base alla documentazione acquisita, fosse stato accertato lo scivolamento all’anno d’imposta 2001 degli importi riportati nelle due fatture assoggettate a contestazione dalla GDF e successivamente riprese a tassazione dall’Ufficio.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia dell’Entrate deducendo due motivi.
La società non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente non risulta il perfezionamento della notifica nei confronti del legale rappresentante della soc. Agricola cooperativa Raggio di Sole.
La circostanza rende inammissibile il ricorso.
In ragione della declaratoria di inammissibilità, riconducibile al mancato perfezionamento della notificazione del ricorso, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017