Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10246 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10246 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 17358-2011 proposto da:
BORRELLI DANIELA FRANCESCA BRRDLF80P43H490S, PACIOLA
CARMELA

PCLCML56P58D086J,

BORRELLI

MICHELE

BRRMHL54H21D086Y, BORRELLI FRANCESCO
BRRFNC90S14H490R, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA NOMENTANA 233, presso lo studio dell’avvocato
2014
2349

MARIA ELENA GUGLIELMELLI, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIUSEPPE CALOMINO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 20/05/2015

ERGO

ASSICURAZIONI

S.P.A.

BAYERISCHE

già

ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e difesa

speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

BENVENUTO MASSIMO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 753/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 11/09/2010, R.G.N.
428/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

dall’avvocato AMALIA MARIA BLOISE giusta procura

I FATTI

Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di
Cosenza Massimo Benvenuti e la s.p.a.

Bayerische Assicurazioni,

chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da loro patiti
in conseguenza del decesso del prossimo congiunto Giovanni

convenuto che, a causa dell’eccessiva velocità, ne aveva perduto
il controllo cagionando il gravissimo incidente in cui aveva
perso la vita il giovane.
Il giudice di primo grado accolse in parte qua la domanda.
La corte di appello di Catanzaro, dinanzi alla quale i Borrelli
avevano impugnato la sentenza, rigettò il gravame.
Gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da
2 motivi di censura e illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la Ergo s.p.a. (subentrata, nelle
more, all’originaria compagnia assicurativa convenuta in prime
cure).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c. in relazione all’art.
360 coma 1 n. 3 c.p.c.; insufficiente e/o contraddittoria
motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Il motivo – con il quale si lamenta, da un canto, la
impredicabilità della circostanza dello stato di coma del

3

Borrelli, terzo trasportato a bordo dell’auto condotta dal

giovane

Borrelli,

dall’altro,

sotto plurimi

profili,

la

insufficienza dei valori monetari riconosciuti agli istanti a
titolo di risarcimento

iure haereditario è

in parte

inammissibile, in parte infondato.
Inammissibile nella parte in cui viene prospettato in sede di

lettura della sentenza impugnata – essere mai stata oggetto di
dibattito nei precedenti gradi di giudizio (i.e. lo stato di
coma del giovane deceduto, del quale si mostra di dubitare nello
svolgimento del motivo), senza che, in spregio al principio di
autosufficienza del ricorso, venga indicato alla Corte in quale
fase del giudizio di merito la questione sia stata
tempestivamente sollevata e il suo esame illegittimamente
pretermesso;
Infondato nella parte in cui, lamentando un insufficiente
riconoscimento della gravità del danno patito dalla vittima e
una conseguente esiguità del risarcimento, esso appare destinato
ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal
giudice d’appello che, con ampia e articolata motivazione, ha
ritenuto, in sintesi, di affermare i principi che seguono, sulla
premessa in punto di fatto (folio 12 della sentenza impugnata)
che Giovanni Borrelli non riprese mai conoscenza dopo
l’incidente, restando ricoverato da quello stesso giorno (il
22.9.1997) in stato di coma profondo nel reparto di rianimazione
dell’ospedale

di

Cosenza

sino

(13.10.1997):

4

alla

data

della

morte

legittimità una circostanza di fatto che non risulta – dalla

-

– La circostanza che il Borrelli non avesse ripreso conoscenza
non poteva ritenersi di scarso rilievo ai fini della
personalizzazione del danno;
– Il dictum delle sentenze di S. Martino (in particolare, di
Cass. ss.uu.

26973/2008) sul tema del danno da lucida

vittima in attesa della fine – che sopraggiunge anche di lì
a poche ore – consentiva la risarcibilità del danno morale
inteso “nella sua nuova e più ampia accezione”, mentre il
limitatissimo intervallo di tempo intercorso tra lesione e
morte – fattispecie diversa da quella comunemente definita
“danno tanatologico”, riferibile alla sola ipotesi di
perdita del bene (non della salute ma) della vita come
conseguenza

immediata

della lesione

impediva la

degenerazione in patologia del danno sofferto;
– Tale principio non appariva peraltro predicabile qualora la
sopravvivenza del danneggiato si fosse protratta per alcuni
giorni (nella specie, quasi due settimane), ipotesi nella
quale non era seriamente contestabile la sussistenza della
componente di danno non patrimoniale rappresentato dalla
invalidità temporanea, normativamente disciplinata da
ultimo con il codice delle assicurazioni agli artt. 138 e
139:
– In particolare, l’insegnamento delle sezioni unite di questa
Corte sembrava “non chiarire la regola da seguire per i
soggetti non senzienti rimasti in vita per alcuni giorni,
5

agonia, e dell’insopprimibile angoscia che assale la

per i quali non può valere l’applicazione dei criteri di
quantificazione che la decisione 26973 detta per il giudice
del rinvio nel caso di un danneggiato in giovane età
deceduto dopo poche ore a seguito delle gravi ustioni
riportate, discorrendo espressamente di

protrazione

lesioni mortali e sofferenze morali per la coscienza della
imminente fine della vita, di estrema gravità;
– La più meditata presa di posizione sul punto era
rappresentata da quanto affermato in Cass. 21976 del 2007,
ove si legge che il danno terminale, biologico e morale,
sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito e il
decesso della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso
di tempo, tale potendosi astrattamente considerare anche la
sopravvivenza della vittima per 24 ore dal fatto: sia il
danno biologico, sia il danno morale terminali comprendono
anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla
vittima in stato di incoscienza;
– Il danno da liquidare, in tali casi, è quello sofferto nel
tempo (di cui si era predicata la caratteristica della
apprezzabilità) intercorso tra la lesione e la morte: si
trattava della più grave forma possibile di danno alla
salute, rapportato al solo periodo di sopravvivenza dopo il
sinistro, valutato come massimo nella sua entità e
intensità e conseguentemente destinato ad essere risarcito

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dell’agonia in stato di lucidità_sofferenze fisiche per le

attraverso una personalizzazione ispirata a criteri assai
più pregnanti rispetto a quelli usualmente adottati;
– Il danno biologico – nella specie esistente e risarcibile in
quanto la vita del giovane era continuata sino alla morte
in una situazione psico-fisica gravemente compromessa -,

temporanea (benché irreversibile), andava personalizzato
secondo i parametri dettati dalle sezioni unite di questa
Corte, atteso che una persona in stato soporoso, pur non
avendo sofferenza cosciente, avverte comunque la sofferenza
del suo fisico che sussiste e si aggrava fino alla morte;
– Negare in radice la possibilità di riconoscere questa
lesione della salute avrebbe per converso significato
accreditare una nozione di diritto della persona puramente
astratta, riconoscendo il corrispondente diritto soltanto
quando ne sia possibile il cosciente esercizio, con la
inaccettabile conseguenza che andrebbe a legittimarsi una
concezione di un minor diritto a sopravvivere di chi non
sia assistito da piena coscienza;
– Nel procedere alla personalizzazione del danno, andava
considerato che la vittima cosciente vede preclusa
qualunque possibilità di recupero della propria salute,
osservando la propria vita spegnersi più o meno lentamente
e così subendo un gravissimo stress psico-fisico – mentre,
in caso di incoscienza, la sofferenza era senz’altro
minore;
7

identificandosi come danno alla salute da invalidità

- Nella specie, essendosi protratta la sopravvivenza dello
sfortunato giovane per 21 giorni, il danno alla salute
subito andava liquidato con riferimento esclusivamente a
tale periodo, sia pur con parametri diversi da quelli
usualmente utilizzati per la liquidazione dell’indennità

della malattia;
– Tale liquidazione, di natura strettamente equitativa, doveva
tener conto, quali parametri oggettivi di riferimento,
dell’età della vittima, delle sue condizioni di totale
incoscienza, delle modalità di verificazione del fatto,
dell’entità e della natura del vulnus subito;
– Il criterio di liquidazione utilizzato dal Tribunale aveva
tenuto conto di tali parametri e, nella liquidazione
finale, aveva altresì operato un aumento di un terzo sulla
somma liquidata a titolo di danno morale soggettivo – danno
che, se rettamente inteso come sofferenza psico-fisica, non
avrebbe neppure potuto esser riconosciuto, attesa la
condizione di incoscienza in cui versava il Borrelli, anche
se, sul punto, in mancanza di impugnazione incidentale, la
decisione di primo grado doveva essere tenuta ferma;
– Nel procedere ad una autonoma valutazione del danno,
l’aumento di un terzo operato dal primo giudice a titolo di
danno morale costituiva comunque una adeguata
personalizzazione, adeguatamente correttiva del risultato

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temporanea in tutte le ipotesi di evoluzione migliorativa

ottenuto con il calcolo puramente matematico del danno
biologico;
– Il criterio di calcolo adottato, attraverso il quale la
considerazione del danno biologico al 100% conduceva alla
astratta quantificazione del risarcimento in una somma pari

corretta risultava la liquidazione in concreto del danno
subito con riferimento al tempo di vita effettivamente
trascorso tra la lesione e la morte e non alla durata
probabile della vita del defunto (in termini, Cass. 23053
del 2009; 870 del 2008; 18163 del 2007).
La motivazione, condivisibile in ogni sua parte, si sottrae
court

tout

alle critiche ad essa infondatamente mosse dal parte

ricorrente.
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 c.c.
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; insufficiente
e/o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..
Il motivo – che lamenta il mancato riconoscimento del danno
patrimoniale conseguente alla perdita del contributo economico
connesso alla futura attività del Borrelli – è manifestamente
infondato.
Nel far propria, e per l’effetto confermare, la decisione
adottata in proposito dal Tribunale, il giudice di appello fa
rilevare come la assoluta mancanza di allegazione e di prova

9

ad E. 681.785, appariva del tutto corretto, come del pari

della ipotetica derivazione, dalla mancata partecipazione del
minore all’impresa individuale paterna, di una modificazione
peggiorativa dell’assetto imprenditoriale in termini di
flessione del reddito ovvero di mancata realizzazione di un suo
incremento apparisse del tutto impeditiva al riconoscimento e

Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della
soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si
liquidano in complessivi euro 7200, di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 12.11.2014

alla liquidazione della predetta voce di danno.

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