Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10246 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10246 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO

Data pubblicazione: 18/05/2016

SENTENZA
sul ricorso 7105-2011 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A., già BANCA INTESA S.P.A., quale
incorporante di SANPOALO IMI S.P.A. C.F. 07843060638,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
contro

916

Vvi4

BACCO ORNELLA C.F. BCCRLL59M50G224D, BORIONI GABRIELLA
C.F.

BRNGRL61H56A59M,

GIANESELLO

CATIA

C.F.

GNSCTA70R68B564F,GUARISE LUCA C.F. GRSLCU68R01L359Z,

I MACHA FRANCESCA C.F.

MCHFNC73R51E522R,

MASSETTI

FRANCESCA C.F. MSSFNC67P7OH501Y, MENESELLO MICHAELA
C.F. MNSMHL72M60P382W, PEGORARO EMANUELA C.F.
PGRMNL63M47B345M, PIOVAN LUCA C.F. PVNLCU65M19D442F,
ROSSI ANTONELLA C.F. RSSNNL62L60G224C, SABBATINI

C.F. GCCNMR63L45G224B, ZERBETTO VALERIA C.F.
ZRBVLR62T64F382X, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO SPAGNOLO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NICOLETTA ZUIN, giusta delega
in atti;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 727/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 15/09/2010 R.G.N. 125/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato BOZZI CARLO per delega verbale
Avvocato MARESCA ARTURO;
udito l’avvocato NUNZIATA PAOLA per delega verbale
Avvocato SPAGNOLO FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

VITALIANO C.F. SBBVLN63A221829X, UGUCCIONI ANNA MARIA

G. n. 7105/11

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 15.9.10 la Corte d’appello di Torino rigettava il
gravame di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.) contro la sentenza
con cui il Tribunale subalpino aveva riconosciuto il diritto dei controricorrenti di
cui in epigrafe ad esercitare l’opzione prevista dall’Accordo del 25.5.2001

controllante la Gerico S.p.A., poi divenuta Gest Line S.p.A., società
concessionaria del servizio nazionale di riscossione dei tributi della quale erano
dipendenti gli attuali intimati. Tale accordo prevedeva che ove, per qualsiasi
causa, fosse venuto meno in capo alla società Cardine Banca S.p.A. il servizio di
riscossione e il subentrante non fosse stato un soggetto controllato da uno o più
gruppi creditizi, i dipendenti avrebbero potuto a loro richiesta essere assunti
presso una società del gruppo Cardine appartenente all’area del credito.
L’accordo era stato poi recepito e ratificato dalla San Paolo IMI S.p.A. allorché,
a far tempo dal 1°.6.2002, la Cardine S.p.A. e la sua controllata Gerico S.p.A.
(poi Gest Line S.p.A.) erano passate sotto il suo controllo.
Successivamente, a decorrere dal 10.10.06, a seguito delle disposizioni di cui
all’art. 3 d.l. 30.9.2005 n. 203, convertito nella legge n. 248/2005, era venuto
meno il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della
riscossione, in quanto le relative funzioni erano state attribuite all’Agenzia delle
Entrate, che le esercitava attraverso la società Riscossione S.p.A., che aveva
costituito unitamente all’INPS.
Statuivano i giudici d’appello che si erano verificate le condizioni previste dal
predetto accordo per l’esercizio del diritto d’opzione in esame, in quanto era
venuta meno la concessione alla società Gerico S.p.A. (poi Gest Line S.p.A.) e
nel controllo di questa era subentrato un soggetto non appartenente all’area del
credito, per cui poteva essere confermata la sentenza di primo grado che aveva
riconosciuto il diritto dei dipendenti a richiedere l’assunzione presso una società
del gruppo Sanpaolo appartenente al settore creditizio.
Per la cassazione della sentenza ricorre Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca
Intesa S.p.A.), in qualità di incorporante di Sanpaolo IMI S.p.A., affidandosi a
due motivi.
Gli intimati resistono con controricorso, poi ulteriormente illustrato da
memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

siglato con le organizzazioni sindacali dalla Cardine Banca S.p.A., società

. n. 7105/11

1- Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 100
cod. proc. civ., la ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui è
stata respinta l’eccezione di carenza di interesse ad agire dei lavoratori. Tale
eccezione era stata sollevata nel giudizio di merito al fine di evidenziare la
mancanza del pregiudizio paventato dai medesimi lavoratori di dover rendere la

favore di una compagine, quale era la concessionaria del servizio di riscossione
dei tributi Gest Line S.p.A., non controllata da un gruppo bancario. I lavoratori
avevano sostenuto che l’appartenenza ad una società del settore creditizio
avrebbe loro garantito una maggiore tutela lavorativa, ragione per la quale era
stato loro riconosciuto, in sede di accordo sindacale, di poter optare per
l’assunzione presso una società del Gruppo Cardine appartenente all’area del
credito qualora fosse venuta meno in capo alla stessa società il servizio di
riscossione dei tributi ed il subentrante non fosse stato un soggetto controllato
da uno o più gruppi creditizi. Sostiene, invece, l’odierna ricorrente che la Corte
territoriale abbia erroneamente rigettato la predetta eccezione, posto che agli
attuali intimati non derivava alcun nocumento dal fatto di rendere la
prestazione lavorativa in favore della Gest Line S.p.A., società, questa, idonea a
garantire la tutela reale, anche se non controllata da un gruppo bancario, così
come nessun vantaggio i medesimi potevano ricavare dall’appartenenza ad un
gruppo bancario.
Il motivo è infondato.
Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare più volte (cfr.,
da ultimo, Cass. n. 12893/15), in tema di azione di mero accertamento
l’interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di
rapporti giuridici e non anche l’attualità della lesione del diritto poiché è
sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto
giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti,
dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un
interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non
conseguibile se non con l’intervento del giudice.
Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha rilevato che nel caso di
specie i lavoratori avevano dedotto di vantare, sulla base di un accordo
sindacale, un diritto (quello di opzione di cui sopra) nei confronti della società
oggi ricorrente, che lo aveva contestato, sicché non v’è dubbio che sussista in

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loro prestazione, a seguito delle operazioni di avvicendamento societario, in

n. 7105/11

capo a loro l’interesse ex art. 100 c.p.c. a farlo valere anche a prescindere
dall’esistenza di un pregiudizio attuale.
L’incertezza della situazione giuridica determinatasi in conseguenza del venir
meno del sistema di affidamento in concessione del servizio di riscossione
tributi, dovuto al fatto che le relative funzioni erano state attribuite all’Agenzia

contestazioni mosse dalla resistente al diritto reclamato dai lavoratori non
potevano non comportare un interesse di questi ultimi ad agire in giudizio ai fini
dell’invocato accertamento.

2- Col secondo motivo la società ricorrente censura l’impugnata sentenza per
violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. in quanto contesta
la correttezza della decisione della Corte di merito che ha riconosciuto il diritto
degli attuali intimati all’esercizio dell’opzione prevista dall’Accordo del
25.5.2001. Sostiene al riguardo Intesa Sanpaolo S.p.A. che le finalità di tale
accordo erano quelle di fornire una tutela nell’ipotesi in cui il venir meno della
concessione avesse comportato una crisi occupazionale, ipotesi, questa, che
nella fattispecie non si era verificata. Quindi, prosegue la ricorrente, l’ipotesi di
Accordo del 25.5.2001 perseguiva la finalità specifica di tutelare l’occupazione,
garantendo nel contempo i lavoratori dalle conseguenze del processo di
ristrutturazione delle attività esattoriali, anche nel caso del venir meno della
concessione a seguito del trasferimento della stessa ad altro soggetto.
Anche tale motivo è infondato, dovendo questa Corte dare continuità alla
propria giurisprudenza che di recente ha già avuto modo di pronunciarsi su
controversie del tutto analoghe fra la stessa Intesa Sanpaoio S.p.A. ed altri
lavoratori, sempre in relazione al citato Accordo del 25.5.2001 (v. Cass. n.
76/16).
In primo luogo deve osservarsi che la censura contiene solo una generica
riproposizione delle argomentazioni avanzate nella precedente fase di merito
del giudizio in ordine alla lettura delle clausole dell’accordo in questione, senza
un’indicazione specifica delle ragioni per le quali la Corte d’appello si sarebbe
discostata dai normali canoni legali ermeneutici di interpretazione delle stesse.
In secondo luogo, la Corte di merito – con motivazione immune da vizi logici o
giuridici – ha dato risalto al significato letterale e logico delle espressioni
adoperate nella prima parte della clausola 8.2.2 sulla quale si radica il diritto
reclamato dai lavoratori, mentre le finalità occupazionali di cui parla la

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delle entrate che le esercitava tramite altra società di riscossione, e le

R.G. n. 7105/11

ricorrente attengono propriamente alla clausola 8.2.1 dell’ Accordo del
25.5.2001. Infatti, la clausola 8.2.2. di tale Accordo prevede che qualora il
subentrante nella concessione ovvero nel controllo della società Gerico S.p.A.
sia un soggetto non controllato da uno o più gruppi creditizi, fino al 31.12.2004,
il personale di quest’ultima (in servizio con contratto di lavoro a tempo

indeterminato alla data del 1°.1.2001), su richiesta, sarà assunto presso una
società del gruppo Cardine appartenente all’area del credito : Nella restante
parte della stessa clausola si specifica che dal 1°.1.2005 al 31.12.2010 la
facoltà di cui sopra sarà subordinata alla condizione che non siano
contestualmente in corso, nell’ambito del Gruppo Cardine, procedure legali o
contrattuali che prevedano riduzioni di organico, da realizzare in misura
superiore ai 4% dell’organico complessivo tempo per tempo in servizio con
contratto a tempo indeterminato nel Gruppo stesso. Inoltre, la Corte di merito
ha adeguatamente chiarito che l’ipotesi contemplata dal predetto Accordo del
venir meno della concessione si era realmente verificata, in quanto nel controllo
della società Gerico S.p.A. era subentrata la S.p.A. Riscossione, società
costituita dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS che non era controllata da uno o
più gruppi creditizi.
Orbene, il diritto di opzione reclamato dai lavoratori si radica sulla corretta
lettura della portata della citata clausola 8.2.2., tesa a garantire ai medesimi
una maggiore tutela rispetto alle conseguenze dei processo di ristrutturazione
delle attività esattoriali, nonché sulla situazione di fatto, prevista dal citato
Accordo e realmente verificatasi, così come adeguatamente scrutinata dalla
Corte di merito, per cui la sentenza impugnata non merita alcuna censura.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di

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legittimità, liquidate nella misura complessiva di e 5.500,00 per compensi
professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2.3.16.

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