Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10246 del 12/05/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10246 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: RUBINO LINA
SENTENZA
sul ricorso 22210-2010 proposto da:
PANNUZZI
MARIA
PNNMRA42B27H501C,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso
lo studio dell’avvocato D’ELIA EDOARDO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce;
– ricorrente –
2014
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contro
D’AQUILIO FERDINANDO DQLFDN34D13C746M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LOMBARDIA 23/C, presso lo
studio dell’avvocato GUIDI ENRICO, rappresentato e
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Data pubblicazione: 12/05/2014
difeso dall’avvocato FELIZIANI FAUSTO EMILIANO giusta
delega in calce;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 2494/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2009, R.G.N.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato EDOARDO D’ELIA;
udito l’Avvocato FAUSTO FELIZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto;
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3486/2007;
R.G. 22210 2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma all’esito del giudizio di rinvio tra la stessa e
Ferdinando d’Aquilio
La Corte di cassazione aveva disposto che la controversia tra le parti, avente ad oggetto
la mancata restituzione della somma di 18.000,00 euro, venisse riesaminata dalla corte
d’appello di provenienza in diversa composizione che avrebbe dovuto attenersi
conformità del seguente principio di diritto :”in ordine al ritardato adempimento di obbligazioni
pecuniarie, è consentito al danneggiato agire per il risarcimento del danno, comprensivo anche di diverse
voci scaturenti da un unico fatto generatore, in modo unitario, ex art. 1224 comma secondo c.. c. anche
separatamente, in un giudizio successivo a quello in cui si sia formato il giudicato sul fatto ascritto per
colpa al debitore, purchè il creditore nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata
sede a tal fine”.
Con la sentenza del 2009 impugnata, la corte d’appello ha condannato la Pannuzzi a
corrispondere al controricorrente gli interessi legali sulla somma capitale da lei dovuta in
restituzione dal passaggio in giudicato della sentenza che sanciva il suo obbligo di
restituzione, conseguente allo scioglimento del contratto di compravendita a suo tempo
intercorso con il d’Aquilio, e quindi dal 26.11.1983.
Il d’Aquilio resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso proposto la ricorrente sostiene che, non essendo mai stata
chiesta dalla controparte la restituzione dell’importo dovuto (soggiunge che se lo fosse
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Maria Pannuzzi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2494 del 2009,
stata sarebbe stata eccepita la prescrizione dalla ricorrente), l’obbligazione si sarebbe
estinta e quindi che il credito estinto non possa produrre interessi.
Sottopone
alla
corte
il
seguente
quesito
di
diritto
“Dica la corte se una obbligazione pecuniaria sia produttiva di interessi oltre la sua scadena”.
Il controricorrente ricostruisce tutta la complessa vicenda intercorsa tra le partii ( e prima
ancora, tra il d’Aquilio e i danti causa della Pannuzzi) e deduce l’inammissibilità del
Il ricorso è inammissibile per diversi ordini di ragioni : in primo luogo, esso non
richiama neppure quale sarebbe l’ipotesi di vizio sindacabile in cassazione che si sarebbe
verificata nel caso di specie.
Inoltre, esso è sottoposto al regime dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. abrogato ma pro
tempore vigente, essendo stato proposto contro una sentenza pubblicata in data 15 giugno
2009, ed il quesito formulato è inammissibile in quanto del tutto astratto, non
contenendo alcun riferimento alla fattispecie concreta in relazione alla quale si assume si
sia verificata la violazione.
Infine, esso si indirizza contro una sentenza resa all’esito di un giudizio di rinvio, che è
giudizio a critica vincolata, potendo in questa sede sindacarsi soltanto se il giudice di
rinvio si sia o meno attenuto al principio di diritto già affermato da questa corte. Nel
caso di specie però tale mancato rispetto non è neppure ipotizzato, mentre si lamenta
che la corte d’appello non abbia considerato un aspetto ( la prescrizione o meno del
credito capitale) che invece, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza
d’appello, è stato sollevato dalla ricorrente nel corso del giudizio di rinvio ed è stato
espressamente dichiarato inammissibile dalla corte d’appello, la quale ha correttamente
affermato che un esame nel merito della eccezione di prescrizione avrebbe costituito
violazione da parte di quel giudice dei limiti del giudizio di rinvio. Per cui, con il ricorso
proposto si cerca, una volta di più, di forzare i limiti del giudizio di rinvio
reintroducendo una questione già dichiarata inammissibile dalla corte d’appello.
P.Q.M.
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ricorso sotto vari profili, ed in subordine l’infondatezza di esso nel merito.
I,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico della ricorrente le spese del giudizio sostenute dal controricorrente, e le
liquida in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 18 febbraio 2014
Il Presidente
Il Consigliere estensore