Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10246 del 02/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10246 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 7578-2011 proposto da:
SCHMID
MIRELLA
SCHMLL42C50D969B,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo
studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati BODRITO
ANDREA, MARONGIU GIANNI, giusta mandato speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata –
avverso la decisione n. 45/05/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di GENOVA del 21.1.2010,
depositata il 28/01/2010;
Data pubblicazione: 02/05/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/02/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Reg. Gen. 7578/2011
RICORRENTE: Mirella Shmid
INTIMATO: AGENZIA DELLE ENTRATE
La sig.ra Mirella Shmid ha presentato ricorso avverso la sentenza 45/05/10 del 28 gennaio 2010
con cui la Commissione Tributaria Centrale- Genova accoglieva il ricorso dell’ufficio dichiarando
la legittimità di avviso di liquidazione per l’imposta di registro notificato alla contribuente nella sua
qualità di venditrice, e dato atto del passaggio in giudicato dell’accertamento relativo al
valore finale del bene ai fini INVIM.
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio
Il ricorso deve essere parzialmente accolto in quanto il principio secondo cui il venditore è
tenuto al pagamento in solido dell’imposta di registro dovuta dal compratore trova un
limite nella circostanza che a favore della venditrice si sia formato un giudicato che accerta un
valore del bene inferiore a quello divenuto definitivo per l’acquirente.
Simile contrasto logico avrebbe potuto essere evitato attraverso la trattazione simultanea dei ricorsi,
ma poiché questo non è avvenuto non è consentito far ricadere sulla sig.ra Shmid gli effetti
di un processo in cui essa non ha avuto occasione di difendersi.
Invece la contestazione relativa al valore del bene ai fini dell’imposta INVIM (cui la contribuente
vorrebbe estendere la favorevole conclusione della controversia relativa all’imposta di registro) si
infrange contro la constatazione contenuta nella decisione impugnata e secondo cui il valore
finale ai fini INVIM è divenuto definitivo per acquiescenza.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la controversia avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 13 febbraio 2013
Il P
E’ stata depositata la seguente relazione: