Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10244 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10244 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 15557-2008 proposto da:
AVION TRAVEL DI VINCENZO ANGELINO SAS in persona del
C.W1 e e IVA *. 00399510G 3
legale rappresentante p.t. Sig. VINCENZO ANGELINO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’ORSO 74,
presso lo studio dell’avvocato DI MARTINO PAOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ADINOLFI LUIGI
2014

giusta procura a margine;
– ricorrente –

416
contro

MIN INFRASTRUTTURE TRASPORTI

MIN INTERNO

domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

1

Data pubblicazione: 12/05/2014

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono
difesi per legge;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1176/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/04/2007, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

2506/2005;

I0

R.G. 15557 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente, Avion Travel di Vincenzo Angelino s.a.s., iniziò un giudizio nei

fossero condannati ex art. 2043 c.c. a risarcirle il danno subito per non aver potuto
utilizzare per un periodo di 36 giorni un autobus di sua proprietà, reimmatricolato per
uso proprio ed adibito al trasporto esclusivo dei clienti della Avion Travel , mediante il
quale avrebbe dovuto eseguire già concordate gite scolastiche. Esponeva di aver subito a
più riprese controlli da parte della polizia stradale, che elevava a suo carico tre verbali di
accertamento di violazione successivamente annullati dal giudice di pace e procedeva
anche al sequestro del libretto di circolazione, impedendo di utilizzare il mezzo per oltre
un mese, fino alla sua restituzione parte della Motorizzazione civile di Caserta.
In primo grado il Tribunale di Napoli accolse la sua domanda, condannando il solo
Ministero dell’Interno a risarcire alla società danni per circa 17.000,00 euro
Il Ministero proponeva appello e la Avion Travel si costituiva spiegando appello
incidentale nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in appello la
sentenza di primo grado veniva integralmente riformata e la domanda della Avion Travel
rigettata.
La Avion Travel di Vincenzo Angelino s.a.s. propone ricorso per cassazione nei
confronti del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
avverso la sentenza n. 1176 del 18 aprile 2007 della Corte d’appello di Napoli, articolato
in 6 motivi.
Resistono i Ministeri con unico controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

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confronti dei Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo che essi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente adotta in tutti e sei motivi in cui è articolato il ricorso alcune caratteristiche
ricorrenti di tecnica redazionale, ovvero omette costantemente di enunciare quale sia
l’ipotesi di vizio denunciato, da individuarsi necessariamente all’interno delle ipotesi
tassative declinate nell’art. 360 c.p.c., e, pur essendo il ricorso soggetto pro tempore alla

ciascun motivo di ricorso con la formulazione di un appropriato quesito di diritto,
preferisce enucleare direttamente i principi di diritto ai quali ritiene debba la corte
attenersi nel valutare ogni singolo motivo sottoposto al suo esame.
Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione e cattiva
applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata laddove ha escluso la
configurabilità della colpa in capo agli agenti della polizia stradale nell’effettuare i ripetuti
controlli a carico del pullman e nel riscontrare presenti le irregolarità che invece sono
state successivamente escluse in sede di opposizione a sanzione amministrativa, senza
tener conto della regolare documentazione esibita loro dall’autista e dal titolare
dell’Avion Travel . Al termine del motivo di ricorso la ricorrente ritiene di enunciare il
principio di diritto al quale si dovrà attenere la corte, così formulato : “Non è consentito agli
agenti della polizia stradale disapplicare ed interpretare provvedimenti giurisdizionali e carte di
circolazione rilasciate dalla Motorizzazione competente. In caso di erronea interpretazione di detti atti,
l’amministrazione di appartenenza degli agenti che hanno agito con dolo o colpa grave, elemento
soggettivo che si presume in ragione dei successivi provvedimenti di annullamento dei verbali elevati,
risponde dei danni subiti dal cittadino”.
Anche con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043 c.c. e 112 c.p.c. nonché della omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per non aver rilevato
l’atteggiamento persecutorio assunto dai verbalizzanti e la sua reiterazione, in quanto gli
stessi si presentavano in più occasioni, allorchè il pullman era già carico di studenti in
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disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c., ovvero all’onere di concludere l’esposizione di

procinto di partire per una gita scolastica, e, alla presenza di un folto gruppo di genitori,
eseguivano una serie di verifiche ed impedivano al pullman di partire, lasciando a terra
tutti gli studenti con evidente pregiudizio anche all’immagine della società ricorrente.
Anche in questo caso la ricorrente si sente in dovere di fornire alla corte il principio di
diritto cui si dovrà attenere.
Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 191 e seguenti in relazione

di appello l’eccezione della difesa erariale in ordine al fatto che il c.t.u. avrebbe ritenuta
congrua una fattura prodotta dalla società ( probabilmente la fattura riportante le spese
per il noleggio di un altro pullman con conducente, per portare a termine le gite
scolastiche già concordate con la scuola).
Anche questo motivo è del tutto inammissibile, sia perché si avvale sempre della
singolare tecnica di non formulare un quesito di diritto da sottoporre all’attenzione della
corte perché decida su di esso, ma di formulare autonomamente il principio generale ed
astratto al quale ritiene la corte si debba attenere. Inoltre il motivo non denuncia alcuna
ipotesi tra quelle tipiche indicate dall’art. 360 c.p.c., che consentono l’accesso al giudizio
di legittimità ma contesta alquanto confusamente la decisione in fatto adottata dalla
corte d’appello, che non è sindacabile in questa sede.
Con il quarto motivo di ricorso la società si duole che non sia stata presa in
considerazione la sussistente legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti, contro il quale aveva rivolto l’appello incidentale, per aver ritirato la carta di
circolazione e per il ritardo nel restituirla, e che di conseguenza sia stato rigettato il suo
appello incidentale.
Con il quinto motivo si duole del fatto che la corte territoriale abbia ritenuto che la
decisione sulla mancanza di colpa in capo agli agenti operanti assorba le questioni
relative al risarcimento dei danni poste con l’appello incidentale, ed infine col sesto
motivo si duole di essere stata condannata a pagare le spese del doppio grado di
giudizio, pur in mancanza sul punto di domanda da parte del Ministero.

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all’art. 112 c.p.c.; in particolare, lamenta che sia stata presa in considerazione dal giudice

Anche questi motivi, in quanto redatti con la stessa cifra stilistica degli altri, enunciata
all’inizio della motivazione, e mancanti di un idoneo quesito di diritto, sono
inammissibili.

P.Q.M.

Pone a carico del ricorrente le spese legali sostenute dai controricorrenti e le liquida in
complessivi euro 1.900,00, di cui curo 200,00 di spese oltre accessori.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 18 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso.

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