Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10243 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 29/11/2016, dep.26/04/2017),  n. 10243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29183/2011 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 51,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PERSICO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.G., esercente l’attività di soggettista e sceneggiatore nel campo della filmografia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione di primo grado che aveva negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per gli anni di imposta dal 1998 al 2004.

Rilevava il giudice di appello, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la memoria integrativa depositata dal ricorrente si risolveva nella formulazione di un motivo nuovo, in quanto tale inammissibile, inerente la mancanza di autonoma organizzazione, mentre nel ricorso introduttivo il contribuente si era limitato a dedurre l’assenza di un titolo giuridicamente valido su cui fondare il diritto alla riscossione, senza alcun riferimento alla circostanza che l’attività svolta non fosse autonomamente organizzata.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto notificato presso il difensore del contribuente nel giudizio di appello, e non nel domicilio eletto nel ricorso per cassazione.

2. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, sostiene che la questione relativa alla insussistenza, nella specie, di una autonoma organizzazione era stata già prospettata in nuce nel ricorso introduttivo e che l’Ufficio, rilevando nelle controdeduzioni che “l’esistenza pur minima del requisito dell’organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo”), aveva fatto espresso riferimento al presupposto impositivo, sicchè, rispetto al thema decidendum così determinato, le memorie presentate dal contribuente dovevano considerarsi meramente illustrative.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., sostenendo che la decisione della C.T.R., che aveva precluso l’esame del merito della controversia, aveva comportato la violazione del diritto di difesa.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c., vigente ratione temporis, censurando la sentenza impugnata per non aver disposto la rimessione in termini alla luce del mutamento del quadro giurisprudenziale intervenuto in pendenza di giudizio.

3. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

3.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il contribuente, dopo aver descritto i caratteri che contraddistinguono l’IRAP, si è limitato a rilevare che: “l’art. 33 della 6^ direttiva Iva 77/388 CEE del 17 maggio 1977 vieta agli Stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia carattere di imposta sulla cifra d’affari; il D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP si configura in palese contrasto con quanto prescritto dalla normativa comunitaria dall’art. 33 della 6^ direttiva 77/388 CEE”.

Dal tenore letterale del ricorso emerge in tutta evidenza come il contribuente abbia posto a fondamento della domanda di rimborso dell’IRAP la dedotta incompatibilità dell’imposta con l’ordinamento comunitario; coerente con tale impostazione si palesa, poi, l’affermazione secondo cui l’IRAP era stata “indebitamente versata mancando un valido titolo giuridico su cui fondare il diritto alla riscossione”.

Il thema decidendum così definito nel ricorso introduttivo, non può ritenersi ampliato sulla base del generico riferimento, operato dall’Ufficio nelle controdeduzioni, alla circostanza che “l’esistenza pur minima del requisito dell’organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo”.

Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado, che può modificare o integrare solo con motivi aggiunti, consentiti, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, nella limitata e peculiare ipotesi di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”, mentre la possibilità di depositare memorie illustrative ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il thema decidendum (Cass. civ., sez. trib., 15-10-2013, n. 23326).

L’integrazione dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, comma 2, si pone come eccezione al principio generale secondo il quale è da escludersi che il ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso e alla costituzione in giudizio, possa ampliare l’oggetto della domanda o addurre nuovi motivi a sostegno della domanda già proposta. Il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado – di cui è espressione l’art. 24 cit. – è in funzione dell’accelerazione del procedimento e, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicchè la proposizione della nuova domanda non può essere sanata dall’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ. (ord.), sez. trib., 30-10-2009, n. 23123).

3.2. In riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, poichè l’inammissibilità del motivo nuovo afferente la mancanza di autonoma organizzazione, introdotto dal contribuente con la memoria integrativa, discende da una specifica disposizione del processo tributario, non è configurabile, nella fattispecie, alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

3.3. Il terzo motivo di ricorso non appare conferente rispetto alla ratio della decisione impugnata, basata sulla ribadita inammissibilità del motivo nuovo contenuto nella memoria integrativa del contribuente, e non sulla omessa rimessione in termini del ricorrente. Si osserva, inoltre, che il mutamento giurisprudenziale invocato ai fini della rimessione in termini non concerne una norma processuale, bensì il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, sicchè non appaiono, nella specie, applicabili i principi giurisprudenziali elaborati in materia di overruling.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Stante l’inammissibilità del controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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