Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10243 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10243 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 17396-2011 proposto da:
BANCA D’ITALIA 00997670583 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA DE GIORGI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ADRIANA FRISULLO
014

giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2337

contro

OKAFOI VERA (alias VERA AKOFOI),

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262,

1

Data pubblicazione: 20/05/2015

presso lo studio dell’avvocato STEFANO OLIVA, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 1192/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2011, R.G.N.
3356/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/11/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato ADRIANA FRISULLO;
udito l’Avvocato STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso p.q.r.;

2

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. La Banca d’Italia ha proposto ricorso per cassazione contro Vera
Okafor, alias Vera Ohafoi, e nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso la
sentenza del 21 marzo 2011, con cui la Corte d’Appello di Roma, provvedendo

dal Tribunale di Roma e, quindi, riuniti, ha dichiarato inammissibile quello del
Ministero e rigettato quello della Banca d’Italia, gravando delle spese del grado
quest’ultima.
§2. La vicenda oggetto di lite traeva origine da un pignoramento presso
terzi effettuato dalla Okafor il 12 ottobre 2005 in danno del Ministero
dell’Interno e nei confronti della Banca d’Italia, nella sua articolazione costituita
dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, per l’importo di € 6.000,00 in
forza di titolo esecutivo rappresentato da una sentenza del Tribunale di Roma.
§2.1. All’udienza di comparizione del 3 maggio 2006 la Banca d’Italia
compariva tramite funzionario e rendeva la seguente dichiarazione (il cui tenore
è riprodotto indirettamente nel ricorso e direttamente nel controricorso): «Con
riferimento all’atto di pignoramento presso terzi contro il Ministero dell’interno
per euro 6.000,00 notificato presso l’Amministrazione Centrale di questo
Istituto in data 12/10/2005 ad istanza di Ohafor Vera alias Akofoi Vera, si
dichiara che questa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato non ha
effettuato accantonamenti per mancanza di fondi disponibili. Si fa presente che:
alla data della notifica non esistevano, né successivamente fino ad oggi sono
pervenute attività di pertinenza del Ministero dell’Interno; esistono somme di
pertinenza del Dicastero esecutato, depositate sulla contabilità speciale di c/c
1903 denominata “Ministero dell’Interno — D. C. Fin.Loc — Add. IRPEF Enti
Locali” nei cui confronti si applicano le norme di impignorabilità sancite con
l’art. 1 della legge 24/04/02 n. 75, in vigore dal 27/4/02; ai sensi dell’art. 547,
20 cpv. c.p.c. si indicano, nell’accluso elenco, i precedenti atti di pignoramento
3
Est. Cons. Ra

le Frasca

sui due appelli, separatamente proposti contro la sentenza resa in primo grado

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

contro il debitore esecutato, nonché i relativi accantonamenti per i quali non
risulta ancora qui notificata la relativa ordinanza di assegnazione.».
Come emerge dalla copia della citazione introduttiva del giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma, che ha dato origine alla controversia oggetto del presene
ricorso (copia che è presente nel fascicolo di parte ricorrente), la creditrice

essa si desumeva ch’essa avesse disponibilità di somme di pertinenza del
Ministero e, pertanto, chiedeva procedersi al giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo. Il Giudice dell’Esecuzione rinviava la causa per detto
incombente all’udienza del 17 ottobre 2006, ordinando la citazione del terzo
almeno novanta giorni prima di tale data.
§2.2 Nella suddetta citazione i fatti giustificativi della proposizione della
domanda furono articolati: a) sostenendo che la disposizione dell’art. 1 della 1.
n. 75 del 2002 «non prevede alcuna norma che sancisca l’impignorabilità di
somme, bensì si limita, sia nella sua formulazione iniziale di cui al D.L. n. 13
del 22 febbraio 2002, sia nella sua stesura finale conseguente alle modifiche
apportate in sede di conversione dalla Legge n. 75 del 24 aprile 2002, a
prevedere una particolare procedura per l’approvazione del bilancio degli enti
locali e per lo scioglimento, in caso di mancata approvazione nei termini
previsti, dei relativi organi di governo»; b) soggiungendosi, quindi, «che
pertanto non esiste alcuna giustificazione alla mancata destinazione delle
somme, pur detenute dal terzo pignorato, al pagamento di quanto ritualmente
rivendicato dalla odierna attrice [perché] infatti dalla dichiarazione resa dal terzo
si evince che la Banca d’Italia ha somme di pertinenza del Ministero».
Nelle conclusioni della citazione si chiedeva, poi, «accertare l’obbligo del
terzo pignorato Banca d’Italia Spa, quale Tesoriere centrale dello Stato […] di
corrispondere all’attrice la somma di € 3.674,89 oltre interessi dalla debenza al
saldo, e condannare per l’effetto il predetto terzo pignorato […] a corrispondere
all’attrice» detta somma «oltre interessi dalla debenza al saldo».
4
Est. Cons. Raffa

rasca

procedente contestava la dichiarazione della Banca d’Italia assumendo che da

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

§2.3. Il Ministero degli Interni rimaneva contumace, mentre, costituendosi
in giudizio, la Banca d’Italia eccepiva: aa) in primo luogo che la domanda
siccome proposta era inammissibile, non potendo estendersi l’oggetto del
giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo alla dichiarazione di esistenza
dell’obbligo del terzo debitor debitoris verso il creditore procedente e meno che

relazione all’effettivo testo del d.l. n. 13 del 2002, risultante dalla conversione in
legge con modificazioni, la dichiarazione resa era stata veritiera e che, secondo
la norma, le somme allocate sull’indicata contabilità speciale risultavano
impignorabili ed i pignoramenti su di esse eseguiti nulli con regime di
rilevazione d’ufficio della nullità.
§2.4. Il Tribunale di Roma, con sentenza del febbraio 2007 (che è presente
nel fascicolo di appello della ricorrente) disattendeva innanzitutto l’eccezione di
inammissibilità del giudizio «in quanto se per un verso è vero che il giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo ha ad oggetto l’esistenza di un rapporto di
credito tra il debitore del terzo, peraltro è chiaro che la domanda di
accertamento come formulata nell’interesse di Okafor Vera presuppone
necessariamente l’esistenza di un rapporto di credito fra il Ministero
dell’interno e la Banca d’Italia ed in tal senso deve essere intesa la
domanda.».
Quindi, passando a valutare il merito della controversia, dopo aver
premesso che la dichiarazione fatta dalla Banca d’Italia in sede esecutiva si
doveva intendere come diretta a riconoscere l’esistenza di somme disponibili
sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno, ma nel contempo
deducente la loro non assoggettabilità all’esecuzione, giusta il disposto
dell’articolo 27, comma 13, della legge n. 448 del 2001, il Tribunale ha così
motivato: «la norma citata, come modificata dall’art. 3-quater del d.l. n. 13
del 2002 convertito nella legge numero 75 del 2002 prevede la non
assoggettabilità all’esecuzione forzata delle somme di competenza degli enti
5
Est. Cons. Ra

sca

mai alla condanna del terzo a pagare a costui; bb) ed in secondo luogo che, in

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

locali a titolo di addizionale provinciale e comunale all’IRPEF disponibili sulle
contabilità speciali esistenti presso le Tesoriere dello Stato ed intestate al
Ministero dell’Interno, la nullità dei relativi atti di pignoramento e sequestro, la
rilevabilità d’ufficio di tale nullità e l’inesistenza di un obbligo di
accantonamento da parte del tesoriere. Ne consegue che in astratto la disciplina

perfettamente al caso di specie; tuttavia, ricordato che, in sede di accertamento
dell’obbligo del terzo valgono le regole di carattere generale in tema di
ripartizione dell’onere probatorio e considerato che il fatto costitutivo della
domanda dell’attore (esistenza di somme di pertinenza del Ministero
dell’Interno presso la Banca d’Italia) è stato riconosciuto dallo stesso tesoriere,
si deve ritenere che il fatto impeditivo costituito dalla circostanza che le somme
intestate al ministero esecutato presenti sul conto citato dalla Banca d’Italia
fossero quelle di competenza degli enti locali quali addizionali IRPEF e
pertanto rientranti nella previsione di non assoggettabilità ad esecuzione,
dovesse essere provato dal convenuto che lo ha opposto. Poiché nella specie la
Banca d’Italia si è limitata ad allegare tale circostanza senza fornire alcuna
prova in merito, la domanda attrice deve essere accolta, con conseguente
accertamento che la Banca d’Italia è debitrice del Ministero dell’interno della
somma di euro 6.000,00 assoggettata al pignoramento. Va inoltre fissato
termine al creditore di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza per
la prosecuzione della procedura esecutiva.».
§3. Per quanto interessa in questa sede l’appello della Banca d’Italia contro
la sentenza del Tribunale veniva proposto con la deduzione che la domanda
delle Okafor era inammissibile sia in quanto con essa si era chiesto
l’accertamento di un obbligo della terza debitrice verso la creditrice, che esulava
dai limiti dell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo,
relativi invece all’accertamento del credito del debitore esecutivo verso il terzo,
sia perché in ogni caso non si configurava l’interesse della Okafor a propone la
6
Est. Cons. RaTie Frasca

richiamata, al contrario di quanto sostenuto dall’attore, si attaglia

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

domanda, in quanto la Banca aveva dichiarato di essere debitrice del Ministero
dell’Interno esecutato. Inoltre, la Banca deduceva che la questione relativa
all’esistenza del vincolo sulle somme avrebbe dovuto essere fatta valere nel
processo esecutivo e lamentava che erroneamente in ogni caso il Tribunale
avesse considerato la Banca onerata dell’onere di provarla.

della Banca d’Italia ha così motivato: «quanto all’appello proposto dalla
Banca d’Italia, osserva la Corte che il giudice di primo grado aveva emanato
una pronuncia accertativa del debito di detto istituto, per euro 6.000,00, nei
confronti del Ministero dell’Interno. Detta circostanza è contestata dalla Banca
d’Italia, la quale deduce tuttavia l’impugnabilità della somma. Va al riguardo
rilevato che il Supremo Collegio ha affermato che nella espropriazione dei
crediti il terzo debitore non è legittimato a far valere la non pignorabilità del
bene, dal momento che la questione attiene al rapporto tra creditore esecutante
e debitore esecutato, il quale ultimo si può avvalere dell’opposizione
all’esecuzione, prevista dalla 615 c.p.c. (Cass. sez. lav. 29 aprile 2003 numero
6667). Conseguentemente, non essendo proponibile alcuna eccezione di
impignorabilità delle somme, da parte del terzo pignorato, nel giudizio ex art.
548 c.p.c., non sussiste alcun interesse della Banca d’Italia a censurare un
decisum avente quale oggetto esclusivamente la sussistenza di un rapporto
creditore-debitore tra il Ministero dell’Interno e l’Istituto di emissione, quale
quello della sentenza appellata, rapporto non contestato, anche con riferimento
al quantum dall’Istituto di emissione. L’unico interesse ravvisabile è peraltro
solo quello relativo alla statuizione del Tribunale di Roma in ordine alle spese
processuali del grado. Al riguardo la Banca d’Italia ha dedotto che la pretesa,
secondo l’assunto del primo Giudice, soccombenza concerneva profili della
domanda non presenti nell’atto introduttivo, ma conseguenti ad
un’interpretazione della domanda operata dal menzionato giudice. Infatti,
secondo la prospettazione dell’Istituto di emissione, il tribunale aveva
7
Est. Cons.

fae1 Frasca

§4. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, in ordine all’appello

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interpretato la domanda di Vera Okafor, alias Vera Okafoi, quale domanda di
accertamento dell’obbligo del terzo, nonostante nell’atto di citazione fosse stato
richiesto l’accertamento dell’obbligo del terzo di corrispondere all’attrice le
somme già pretese nei confronti del Ministero dell’Interno e, conseguentemente,
condannare la Banca d’Italia al pagamento di dette somme. Osserva la Corte

l’inammissibilità della domanda ex avverso proposta, sia la sottrazione delle
somme, di cui era debitrice nei confronti del Ministero dell’Interno,
all’esecuzione forzata da qualsivoglia obbligo di accantonamento. Orbene è con
riferimento a tale ultima prospettazione difensiva della Banca d’Italia che la
stessa è risultata soccombente in primo grado, atteso che, come già sopra
rilevato, il terzo debitore non poteva proporre alcuna eccezione in merito
all’impignorabili delle somme. A tale riguardo la censura impugnatoria
proposta è quindi infondata. L’appello proposto dall’Istituto di emissione va
pertanto respinto.».
§4. Al ricorso della Banca d’Italia ha resistito con controricorso la Okafor.
§5. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “nullità della sentenza per
violazione dell’art. 100 c.p.c. in riferimento all’art. 27, comma 13, legge
28/12/2001, n. 448, come modificato dal d.l. 22/2/2002, n. 13, convertito
..

dall’art. 1 della 1. 24/4/2002, n. 75, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”.
Vi si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’appello
della ricorrente adducendo che essa, quale terzo pignorato nel procedimento
esecutivo difettasse dell’interesse all’impugnazione della sentenza di primo
grado perché il terzo debitor debitoris non può far valere l’impignorabilità del

8
Est. Cons. RaFa1e Frasca

che, in primo grado, la difesa della Banca d’Italia aveva riguardato sia

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

bene e perché nella specie la Banca si era dichiarata debitrice del Ministero
dell’Interno.
Il motivo viene illustrato svolgendo alcune considerazioni ricostruttive del
regime della norma dell’art. 27, comma 13, della 1. n. 448 del 2001 nel testo
modificato dal d.l. n. 13 del 2002, come modificato dalla relativa conversione in

«rendere più stringente la regola della non assoggettabilità ad esecuzione
presso la Tesoreria dello Stato delle contabilità speciali dedicate alle risorse
della finanza locale» e tale obiettivo «è stato conseguito regolamentando il
comportamento del giudice, tenuto a rilevare d’ufficio la nullità del
pignoramento che colpisca dette contabilità, ed il comportamento della Tesoreria
dello Stato, liberata dal’obbligo di accantonare le somme giacenti nel conto a
beneficio del creditore e tenuta a non sospendere l’accredito di somme nelle
stesse contabilità.».
Dopo di che si prospetta che «errando e disattendendo la prassi
applicativa quotidiana riguardante norme di contabilità pubblica del medesimo
tenore letterale del!’ art. 27, comma 13, legge 28/12/2001, n. 448 — ha ritenuto
che la Banca d’Italia, terza pignorata nella procedura esecutiva, avesse sollevato
una mera questione di impignorabilità delle somme, senza averne la
legittimazione per difetto di interesse, ed ha conseguentemente negato
all’odierna ricorrente la legittimazione all’impùgnazione della sentenza di primo
grado per difetto di interesse». Viceversa, la Banca non aveva fatto valere

l’impignorabilità della somme, bensì invocato il regime della detta norma, il

quale, sancendo la nullità del pignoramento e la rilevabilità d’ufficio della stessa
da parte del giudice, nonché l’esclusione del dovere della Banca di accantonare
e, quindi, di custodire le somme, come di norma deve fare il terzo pignorato,
rendeva pienamente sussistente l’interesse della Banca a farlo valere.
§1.2. Dopo l’illustrazione del motivo si prospetta che, a seguito della
cassazione della sentenza in accoglimento dello stesso, questa Corte potrebbe
9
sca
Est. Cons. Ra
\fne-Fra
e

legge ed evidenziando in particolare che l’effetto della modifica è stato quello di

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decidere sulla controversia nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma,
c.p.c. esaminando le difese che la ricorrente aveva svolto nel giudizio di primo
grado e in primo luogo si adduce che il giudizio di accertamento dell’obbligo del
terzo non avrebbe dovuto aver luogo e sarebbe stato da dichiararsi
inammissibile, in quanto la situazione determinata dalla dichiarazione resa dalla

assegnazione del credito dichiarato, nell’ipotesi di ritenuta inapplicabilità del
regime derogatorio richiamato dalla Tesoreria, con declaratoria di nullità del
pignoramento, nell’ipotesi di ritenuta applicabilità del medesimo regime
normativo) e non era prospettabile dalla creditrice, per difetto di interesse
processuale, nel giudizio di cui agli artt. 548-549 c.p.c., avente oggetto limitato
all’accertamento del debito del terzo nei confronti del debitore escusso.».
A sostegno di tale assunto si invoca l’affermazione con cui Corte Cost. n.
350 del 1998 ha ritenuto rilevante la questione di costituzionalità sollevata da un
giudice dell’esecuzione in un processo di espropriazione presso terzi in relazione
ad una norma che si dice omologa a quella rilevante nel presente giudizio (l’art.
1 de d.l. n. 313 del 1994, convertito nella 1. n. 460 del 1994), osservando che la
rilevanza scaturiva per il fatto che <>.
§3.6. Non è possibile immaginare, d’altro canto, proprio per la presenza di
un provvedimento del giudice, che nel caso di decisione del giudice che
riconosca l’impignorabilità sia concepibile un’opposizione del creditore
procedente ai sensi dell’art. 615 c.p.c. tendente ad un accertamento in senso
contrario: l’opposizione in ordine alla pignorabilità del bene, di cui al secondo
comma dell’art. 615 c.p.c., è, infatti, azione che si introduce dal debitore
21
Est. Cons. RlfWe1 Frasca

all’udienza di comparizione quest’ultima, quale terzo debitor debitoris, fosse

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

esecutato come azione di accertamento negativo in senso oppositivo alla pretesa
de creditore procedente di assoggettare il bene alla garanzia patrimoniale attivata
con il pignoramento, mentre qui dovrebbe assumere carattere di accertamento
positivo della pignorabilità.
Allo stesso modo, nel caso di decisione che riconosca la pignorabilità e

carattere di impugnazione del provvedimento di assegnazione. In proposito si
ricorda che tradizionalmente, una volta intervenuta l’assegnazione, la stessa
normale opposizione alla pignorabilità è sempre stata ritenuta preclusa,
nonostante che l’ordinamento non la assoggetti ad un termine (in termini, ex
multis, Cass. n. 1150 del 1999).
Si può semmai ritenere che il debitore esecutato, fino a quando il giudice
dell’esecuzione non abbia esternato il convincimento che l’impignorabilità non
sussiste con l’ordinanza di assegnazione, possa tutelarsi con l’opposizione
all’esecuzione in ordine alla pignorabilità, ma tale ipotesi riguarda una tutela
introdotta da lui (si veda, sebbene non per la fattispecie che si esamina, Cass. n.
17524 del 2011 secondo cui: «Nell’espropriazione forzata presso terzi, è
inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi l’opposizione proposta da un
comune avverso l’ordinanza di assegnazione del credito, con la quale si deduca
l’esistenza di un vincolo d’impignorabilità per la destinazione delle somme a
pubbliche finalità. Qualora, invece, nel processo esecutivo si ponga la questione
se, rispetto alle somme sottoposte a pignoramento da parte del creditore,
ricorrano o no le condizioni stabilite dalla legge perché le somme di competenza
• del comune restino sottratte alla esecuzione, ed il giudice dell’esecuzione non
abbia, d’ufficio o su istanza di parte, dichiarato nullo il pignoramento, né si sia
ancora addivenuti alla chiusura del processo con l’ordinanza di assegnazione, il
debitore può proporre l’opposizione all’esecuzione per far valere
1′ impignorabilità. >>).

22
Est. Cons. Raf1Iae1 Frsca

proceda all’assegnazione, l’opposizione del debitore assumerebbe un improprio

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

.
§3.7. La soluzione così delineata per la fattispecie di cui all’art. 27, comma
13, 1. n. 448 del 2001, non è per molti versi dissimile da quella individuata da
Cass. n. 23727 del 2008 per la diversa situazione di cui all’art. 159, comma 2,
del d.lgs. n. 267 del 2000.
§4. All’esito delle svolte considerazioni, si deve a questo punto rilevare che

solo non sussisteva il suo interesse ad agire con l’azione tipica di accertamento
dell’obbligo del terzo, ma, inoltre, anche con la deduzione di fatti inidonei ad
integrare i fatti costitutivi che possono in astratto essere posti a fondamento di
tale azione. Tali fatti vennero allegati nella citazione, sebbene con la mancata
considerazione del testo della norma dell’art. 27, comma 13, della 1. n. 448 del
2001, siccome modificata dal d.1 n. 13 del 2002, nel testo convertito, con
modificazioni, dalla 1. n. 75 del 2002, con una prospettazione diretta a far
accertare l’inesistenza del vincolo di impignorabilità indicato nella dichiarazione
della terza debitrice e, quindi, con l’allegazione di una fattispecie costitutiva del
tutto inidonea a giustificare già in astratto l’esperibilità dell’azione de qua.
Il giudizio venne, peraltro, deciso dal primo giudice sempre come giudizio
di accertamento dell’obbligo del terzo, perché esso ritenne comunque di
intendere la domanda come diretta all’accertamento del credito pignorato, ma,
con del tutto illegittima ed irrituale estensione del suo oggetto proprio
all’accertamento della pignorabilità ed addebito alla terza debitrice del debitore
dell’onere di provare l’esistenza del vincolo di impignorabilità. Della
,.
,.

illegittimità di tale estensione la Banca d’Italia si è doluta con l’atto di appello e
la Corte territoriale ha, come s’è visto, eluso la relativa doglianza, astenendosi
dall’esaminarla in concreto.
§4.1. D’altro canto, rileva il Collegio che nella specie non si configura
nemmeno una situazione in cui, al di là dell’azione tipica erroneamente
esercitata dall’attrice e comunque con la qualificazione che poi il primo giudice
ritenne possibile ed effettuò ed il secondo giudice condivise, si possa
23
Est. Cons. RaffaéW aasca

il presente giudizio è stato introdotto dalla Okafor in una situazione in cui non

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

,

considerare che i giudici di merito abbiano deciso sui fatti allegati come se essi
fossero stati dedotti a fondamento dell’azione che si sarebbe dovuta
effettivamente esercitare nella situazione insorta a seguito della dichiarazione
della Banca d’Italia. E dunque che l’azione effettivamente decisa sia stata
un’azione di opposizione agli atti esecutivi.

espressamente qualificato l’azione come azione di accertamento dell’obbligo del
terzo, ad una ipotetica sovrapposizione in questo giudizio di legittimità di una
qualificazione sub specie di opposizione agli atti esecutivi osterebbe la
circostanza che nella vicenda di cui è causa in tanto simile azione si sarebbe
potuta configurare ad iniziativa della creditrice in quanto il giudice
dell’esecuzione avesse rilevato e dichiarato l’esistenza della impignorabilità,
nell’esercizio del suo potere di ufficio di rilevazione della stessa e dichiarato in
conseguenza la nullità del pignoramento. Il petitum dell’azione avrebbe dovuto
postulare l’annullamento di tale provvedimento, che nella specie è mancato.
L’ipotizzata qualificazione resta, dunque, preclusa.
§4.2. Dalle svolte considerazioni consegue che la sentenza impugnata
dev’essere cassata con riferimento alla decisione sull’appello proposto dalla
Banca d’Italia. Ravvisate, quindi, le condizioni per pronunciare sul merito di tale
appello, esso si deve accogliere con il rigetto della domanda della Okafor di
accertamento dell’obbligo del terzo, cioè della stessa Banca, per carenza di
interesse ad agire determinata dall’inesistenza di una situazione di contestazione

del credito pignorato da parte del terzo e, quindi, per una ragione di rito.
§4.3. Il Collegio rileva che, in sede di riassunzione del processo esecutivo
ai sensi dell’art. 627 c.p.c., il giudice dell’esecuzione dovrà gestire la ripresa del
processo provvedendo all’esercizio del suo potere di sommaria istruzione
sull’esistenza del vincolo di impignorabilità e, quindi, provvedendo all’esito di
essa sulla base di quanto emergerà, cioè rilevando l’impignorabilità e

24
Est. Cons. RaffaW Fasca

Invero, in disparte che tanto il primo che il secondo giudice hanno

R.g.n. 17396-11 (ud. 11.11.2014)

dichiarando la nullità del pignoramento oppure escludendola e disponendo
l’assegnazione.
Contro i relativi provvedimenti la tutela spettante alla parte interessata sarà
quella individuata sopra.
§5. La novità della questione esaminata induce a ravvisare giusti motivi per

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla
decisione sull’appello della Banca d’Italia. Pronunciando sul merito, accoglie
l’appello della Banca d’Italia e, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Roma, dichiara il difetto di interesse della Okafor al giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo e rigetta in rito la relativa domanda per tale
ragione. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
1’11

la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

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