Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10243 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. un., 19/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 19/04/2021), n.10243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22420-2020 proposto da:

F.C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CESCHINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO

RESTIGNOLI;

– ricorrente –

contro

G.A., quale genitore esercente la potestà genitoriale di

F.G.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELENA ZAZZERI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 172/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositato il 30/07/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede, previa declaratoria di

inammissibilità del primo motivo del ricorso, dichiararsi la

giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La signora G.A., con ricorso in data 6 dicembre 2018, chiedeva al Tribunale per i minorenni di Firenze che fosse attribuita esclusivamente a sè l’esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia A.S., nata il (OMISSIS), trasferita in Italia con la madre nel (OMISSIS); che fosse dichiarata la sospensione del padre, signor F.C.H., dall’esercizio della responsabilità genitoriale e fossero adottati i provvedimenti più convenienti per la minore, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.

Il convenuto, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, giurisdizione che affermava essere del giudice statunitense, presso il quale pendeva, dinanzi alla Corte di San Francisco della California, un procedimento iniziato dalla stessa signora G., nell’aprile 2011, in merito alla responsabilità genitoriale del coniuge, all’affidamento e al regime di visita della minore.

2.- Il tribunale dichiarava non luogo a provvedere per difetto di giurisdizione, vista la pendenza di un analogo procedimento dinanzi alla Corte di San Francisco, la quale aveva emesso ulteriori pronunce (in data 14 maggio e 19 giugno 2018) a seguito del trasferimento della minore in Italia e, in data 25 giugno 2019, aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla G. e adottato ulteriori provvedimenti.

3.- In accoglimento del reclamo della signora G., la Corte d’appello di Firenze, con decreto del 30 luglio 2020, dichiarava la giurisdizione del giudice italiano e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice.

Ad avviso della Corte, alla data di presentazione del ricorso (6 dicembre 2018), si era ormai conclusa la fase processuale (definita sub-procedimentale) dinanzi alla Corte californiana che aveva provveduto sui rapporti tra padre e figlia fino al giugno 2019; la proposizione di un nuovo ricorso da parte del signor F. dinanzi ai giudici americani in data 2 aprile 2019, quando già pendeva il procedimento dinanzi ai giudici italiani, non era idonea ad integrare la litispendenza, sebbene avesse assunto per ragioni amministrative lo stesso numero di registro del procedimento instaurato in precedenza; inoltre la minore aveva doppia cittadinanza (italiana e statunitense) e una stabile residenza in Italia dove viveva a Firenze con la madre e frequentava la scuola.

4.- Avverso questo provvedimento è proposto “ricorso per regolamento di giurisdizione” affidato a due motivi, notificato il 31 agosto 2020, con il quale il signor F. ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano; la signora G. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Nella requisitoria scritta il PG ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata con L. 18 giugno 2015, n. 101 (sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori), chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione californiana, preventivamente adita ed investita del compito di disciplinare la responsabilità genitoriale, l’affidamento e il diritto di visita della figlia minore. Egli sostiene che da nessun documento di causa si possa desumere che quello californiano fosse un “sub-procedimento”, nè che questo (al momento in cui la G. aveva adito il giudice italiano nel dicembre 2018) si fosse “concluso” con provvedimenti definitivi o aventi valore di giudicato, come quelli adottati dal giudice californiano, tra gli altri, il 15 (o 14) maggio e 20 (o 19) giugno 2018, tutti provvisori, urgenti e non satisfattivi per le parti, tanto più che i provvedimenti che disciplinavano i rapporti tra le parti e i diritti di visita tra padre e figlia valevano solo sino all’anno successivo (giugno 2019). Il ricorrente segnala come significativo il fatto che, dopo il provvedimento del 20 (o 19) giugno 2018, ancora il successivo 7 (o 17) agosto 2018 egli aveva chiesto l’emissione di un ulteriore ordine temporaneo che non era stato discusso per i rinvii delle udienze provocati dalla condotta dilatoria della difesa della G..

Con il secondo motivo si deduce la violazione della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, in ragione dell’insussistenza di motivi idonei a giustificare la giurisdizione del giudice italiano, nemmeno ai fini dell’adozione di provvedimenti d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione citata.

2.- La G. ha eccepito che il regolamento in esame non sarebbe ammissibile sulla questione della sussistenza della giurisdizione italiana, ostandovi l’art. 37 c.p.c., come modificato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73 di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il comma 2, menzionando solo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali.

3.- L’eccezione è infondata, alla luce del principio secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile relativamente alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, senza che vi osti la circostanza che l’art. 37 c.p.c. – così come modificato dalla L. n. 218 del 1995, art. 73 – menzioni il difetto di giurisdizione del giudice nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacchè il rinvio recettizio operato dall’art. 41 c.p.c. all’art. 37 cit. codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche alla stessa L. n. 218 del 1995, art. 11 che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano (Cass. SU n. 6585 del 2006, 4461 del 2009).

4.- Il regolamento è, però, inammissibile perchè proposto avverso una decisione della Corte d’appello e perciò al di fuori dei casi previsti dall’art. 41 c.p.c. (“finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado”). L’esperibilità degli ordinari mezzi di impugnazioni esclude infatti l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione. Ed infatti, è noto (a partire da SU n. 2466 del 1996) che il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusive del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza, il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo. Nella specie, il regolamento è proposto per insorgere contro un provvedimento decisorio emesso dalla Corte fiorentina in sede di reclamo, dunque è inammissibile.

5.- E tuttavia, l’istanza di regolamento è convertibile in ricorso straordinario per cassazione, sussistendone i presupposti (Cass. SU n. 14952 del 2007), in quanto proposto tempestivamente e diretto verso provvedimenti del giudice minorile in materia “de potestate”, i quali, secondo il più recente indirizzo interpretativo di questa Corte, si ritengono aventi i caratteri della decisorietà e definitività e, avendo attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non revocabili o modificabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. SU n. 32359 del 2018, sez. 6-1 n. 1668 del 2020). Nel caso in cui ad essere impugnate con ricorso straordinario siano le pronunce, di per sè prive di autonoma valenza di decisorietà e definitività, che disciplinano i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, tali pronunce – avendo la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato – in tanto sono ricorribili per cassazione in quanto tale atto abbia i caratteri della decisorietà e definitività (cfr. Cass. SU n. 11026 del 2003). Si spiega, dunque, perchè sia ricorribile per cassazione l’impugnato decreto declinatorio della giurisdizione, in quanto reso dalla Corte fiorentina in funzione strumentale all’esame di una domanda idonea a determinare una discussione sul merito che sfoci in provvedimenti giurisdizionali ricorribili per cassazione, quali sono, per le ragioni già dette, i provvedimenti “de potestate”.

6.- Venendo al fondo della questione controversa, l’istanza del F. è di fare dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in tal senso, essa è ammissibile, sebbene in parte prospettata in ragione della sussistenza della giurisdizione dei giudici stranieri – sulla quale non compete alle Sezioni Unite pronunciarsi, non rientrando nelle loro attribuzioni istituzionali – e per motivi concernenti la litispendenza ed anche il decreto impugnato trae argomenti, a sostegno della giurisdizione italiana, da ragioni inerenti alla litispendenza (esclusa dalla Corte territoriale) dei giudizi italiano e straniero.

La litispendenza è, tuttavia, una questione di rito – inerente alla identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente – non interferente con la questione di giurisdizione, che concerne invece l’astratta titolarità in capo al giudice adito della potestas iudicandi, cui è riconosciuta anche la potestà di decidere sulla litispendenza internazionale (SU n. 28675 del 2020). In tal senso la motivazione in diritto del decreto impugnato deve essere corretta, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non avendo tale errore prodotto effetti sul dispositivo che è corretto in diritto.

7.- L’istanza del F., diretta, nella sostanza, a fare dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano, è infondata, alla luce del principio secondo cui, in tema di giurisdizione sui provvedimenti “de potestate”, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale.

Questa Corte ha chiarito che la nozione di “residenza abituale” nella Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 citata (art. 5) – che ha rivisitato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con L. 24 ottobre 1980, n. 742 (sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, art. 1) corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in detta località della sua quotidiana vita di relazione (Cass. SU n. 28329 del 2019, n. 8042 e 32359 del 2018, n. 5418 del 2016).

Nel caso di specie, è pacifico che la minore A.S., al momento della proposizione del ricorso, aveva da più di un anno stabile residenza in Italia, ove vive con la madre e frequenta la scuola, dunque in Italia ha consolidato una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psico-fisico.

Ne consegue che, in base al menzionato criterio di collegamento, il giudice italiano ha giurisdizione nella causa e il relativo motivo di ricorso è infondato.

8.- Il secondo motivo (v. sub 1) travisa il contenuto della domanda proposta dalla signora G., che è finalizzata ad ottenere i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. e non l’emissione in via cautelare delle misure di protezione di cui all’art. 11 della citata Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 e, di conseguenza, non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, risultando pertanto inammissibile. Nè viene in gioco una ipotesi (neppur dedotta in causa) di sottrazione internazionale di minori, che è oggetto della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con L. 15 gennaio 1994, n. 64.

9.- In conclusione, il ricorso è rigettato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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