Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10241 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 19/04/2021), n.10241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16285/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Filippo Civinini

2 presso lo studio dell’avvocato Lunari Lara, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Riondato Pierluigi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 17.4.2019, che ha respinto l’opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale della competente commissione territoriale;

– che si difende con controricorso l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) violazione dell’art. 115 c.p.c., perchè la commissione non aveva contestato espressamente il racconto del richiedente, onde il tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di non contestazione e ritenere senz’altro quei fatti provati;

2) violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., perchè il tribunale ha ritenuto non credibile il richiedente, facendo cattivo uso del suo potere di prudente apprezzamento;

– che il giudice del merito ha ritenuto il richiedente non credibile ed ha comunque proceduto ad approfondire la situazione del paese di origine sulla base di documentazione aggiornata, escludendo ogni pericolo per il richiedente medesimo, nonchè ogni situazione di vulnerabilità anche astrattamente riconducibile nella fattispecie normativa: infatti, ha osservato che nessun particolare della storia o delle minacce è mai stato fornito, che la situazione della (OMISSIS) emerge dai rapporti internazionali e non integra i presupposti neppure D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha rilevato, infine, come il richiedente non abbia neppure prodotto alcunchè a comprova dell’allegato stato di integrazione sociale, con riguardo alla protezione umanitaria;

– che, ciò posto, il ricorso si palesa inammissibile;

– che, invero, da un lato la sentenza impugnata ha compiutamente esaminato la situazione fattuale, dall’altro il ricorrente non fa che riproporre unicamente un giudizio sul fatto, onde il ricorso si palesa inammissibile, in quanto si chiede di ripetere attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;

– che, ancor più radicalmente, il provvedimento impugnato non ha ritenuto il ricorrente credibile: questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che giova appena rilevare l’inconsistenza della pretesa applicazione del principio di non contestazione, che non può afferire a fatti estranei al convenuto (Cass. 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652), mentre resta fermo che l’accertamento circa la sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione è riservata al giudice di merito (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490, fra le tante);

– che le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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