Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10241 del 02/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10241 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 4958-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro
2013
1147

FICHERA MICHELE FEDERICO,

elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NOMENTANA 76,
dell’avvocato SELVAGGI MARCO,

presso lo studio
che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSSI FABIO, giusta
procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 02/05/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 365/18/2010 della
Commissione Tributaria Regionale di PALERMO Sezione Staccata di CATANIA del 2.12.2010,
depositata il 06/12/2010;

di consiglio del 13/02/2013 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO CICALA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Marco
Selvaggi che si riporta agli scritti e deposita
copia del dispositivo dell’ordinanza n. 22507 della
C.S.C.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva rispetto
alla relazione scritta.

udita la relazione della causa svolta nella camera

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: benefici per le province colpite dal sisma del 1990- applicazione

E’ stata depositata la seguente relazione:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia — Catania 365/18/10 del 6 ottobre 2010 che, ha rigettato
l’appello dell’Ufficio ribadendo che il sig. Antonino Cardaci ha diritto al rimborso del 90%
quanto versato per IRPEF per gli anni 1990-1992. Il contribuente si è costituito con controricorso.
2.
Il ricorso deve essere respinto.
Invero come ampiamente argomentato dalla sentenza di questa Corte n. 20641 del 1° ottobre 2007
(ripresa in numerose ordinanze della sesta sezione, tanto da divenire jus receptum), il condono
previsto dal comma 17° dell’art. 9 della legge 289/2002 risponde ad una logica del tutto particolare
e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che
riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati
coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990).
Non sono perciò pertinenti le argomentazioni della Agenzia relative al fatto che normalmente le
sanatoria non comportano mai la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato; trattandosi di
disposizione di carattere particolare.
Deve anche essere respinta l’eccezione di decadenza sollevata dalla Amministrazione
3.
Finanziaria in riferimento all’art. 38 del DPR 602/1973 in quanto la pretesa in questione trae origine
nei suoi attuali termini dalla legge è l’art.36 bis aggiunto è l’art.36 bis D.L. 248/07, aggiunto dalla
legge di conversione n.31 del 28/2/2008 (essendo in precedenza solo possibile un rimborso del
70%). Non solo, attraverso un complesso di interventi legislativi è stato via via prorogato e
definitivamente fissato al 31 marzo 2008 il termine per ricorrere alla sanatoria in questione
Il Collegio ha condiviso la relazione.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.
Pqm

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 13 febbraio

ctroetroo C.At~

Il

Reg. Gen. 4958/2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Michele Federico Fichera

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