Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10240 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.U., elettivamente domiciliato in Roma, c/o studio legale

Tributario Miccinesi e Associati, Via XXIV Maggio, n. 43, presso

l’avv. Puri Paolo, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 28/22/07, depositata il 19 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 28/22/07, depositata il 19 ottobre 2007, con la quale, accogliendo l’appello di R.U., medico di base convenzionato con il S.s.n., gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per il 1999: in particolare, il giudice a quo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di presupposto impositivo del tributo in esame, ha affermato che il contribuente ha provato di aver svolto l’attività “con l’ausilio di un’autovettura per effettuare le visite ai pazienti, di un locale, in affitto, arredato modestamente, adibito ad ambulatorio, di beni strumentali e di piccola attrezzatura, assolutamente indispensabili per l’espletamento dell’attività, e senza l’ausilio di collaboratori e/o dipendenti”.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Con i due motivi di ricorso, si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP ed il vizio di motivazione e si chiede a questa Corte se il possesso di uno studio medico condotto in locazione, rispondente ai requisiti di cui al D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 cioè dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, costituisca indice di autonoma organizzazione del medico generico convenzionato con il SSN e, pertanto, assuma rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’IRAP. 3. Il ricorso appare manifestamente infondato.

L’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (reso esecutivo con il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270), richiamato dalla ricorrente, dopo aver affermato che “lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio sanitario nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo”, prevede che “ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (…), ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata” (comma 1), che detto studio “deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate” (comma 2), e, infine, che “detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati” (comma 3).

Ciò posto, a prescindere dalla questione generale della rilevanza del possesso di uno “studio” da parte di un professionista ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione e quindi dell’assoggettamento all’IRAP, sembra evidente che, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità dello studio, dotato delle caratteristiche e delle attrezzature indicate nella norma citata, ed in assenza di personale dipendente, rientri nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di IRAP, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il Roma il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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