Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10240 del 18/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10240 Anno 2016
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA
sul ricorso 3616-2013 proposto da:
ODORIZZI PORFIDI S.R.L. C.E. 00132460221, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo
studio

dell’avvocato

PIERLUIGI

LUCATTONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI MARGONI,
2016

giusta delega in atti;
– ricorrente –

739
contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in

Data pubblicazione: 18/05/2016

persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI,
LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 114/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 09/11/2012 R.G.N. 12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito l’Avvocato LUCATTONI PIERLUIGI per delega
Avvocato MARGONI GIANNI;
udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto.

_-”

….–

7-

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Odorizzi Porfidi s.r.l. ha proposto impugnazione avverso il verbale di accertamento
ispettivo del 27.1.2009 con cui l’Inali intimava il pagamento della somma di euro 158.100,04
per premio supplementare – rischio silicosi con riguardo agli anni 2003 – 2007, chiedendo
l’accertamento della insussistenza del credito contributivo. Il Tribunale di Trento ha respinto la
domanda e la Corte di appello della medesima sede ha confermato la sentenza rilevando, per
quel che interessa, che l’impresa aveva provveduto, sin dall’inizio dell’attività, a denunciare

aveva richiesto l’esonero dal pagamento del premio supplementare, determinando l’avvio di un
accertamento tecnico da parte dell’Inail (concluso nel luglio 1998 e comunicato all’impresa il
29.11.2000) che rilevava la permanenza dell’obbligo assicurativo con riguardo a determinate
lavorazioni, accertamento contestato dall’impresa solamente in data successiva (precisamente
il 14.2.2008) al periodo contributivo richiesto.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la società propone ricorso per Cassazione
fondato su due motivi. L’Inali resistite con controricorso. Le parti hanno depositato memoria
ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La società ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per
omessa valutazione della domanda diretta alla contestazione dei dati di base su cui il
provvedimento dell’Inail è stato adottato nonché per omessa decisione sulla corretta
determinazione e quantificazione dell’eventuale obbligo al pagamento di conguaglio del premio
silicosi per il periodo 2003-2007. In sostanza, la ricorrente sostiene che il giudice di merito ha
concentrato la sua valutazione sull’interpretazione e sull’applicazione dell’art. 12, comma 3, del
D.P.R. n. 1124 del 1965, con particolare riguardo all’onere dell’impresa di comunicare
all’Istituto eventuali variazioni di rischio,

trascurando di verificare la fondatezza

dell’accertamento tecnico effettuato nel 1998 dall’ufficio interno Contarp dell’Inail, richiesta
avanzata sia in primo che in secondo grado.
2. – Con il secondo motivo, la società ha dedotto l’errata interpretazione e mancata
applicazione dell’accordo intervenuto tra le parti in corso di causa, lamentando che la Corte
territoriale ha erroneamente interpretato come proposta transattiva il riepilogo degli importi
dovuti presentato in udienza dall’Inail al fine di definire la controversia, trattandosi invece di
una

più corretta valutazione del rischio effettuata dall’Istituto in contraddittorio con la

controparte.

n. 3616/2013 R.G.

Pag. 1

all’Istituto i lavoratori esposti a rischio silicosi e che successivamente, in data 20.2.1997,

3. – I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della connessione
logica, non sono fondati.
Va osservato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n.
12799/2014) l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi
abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – e che era compresa
nel thema decidendum – tale statuizione, ancorchè in ipotesi erronea non può essere
direttamente censurata per ultra o extrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice

avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea; di riflesso, la sentenza non può
essere annullata per ultra o extrapetizione se preliminarmente non si annulli quella parte di
essa che spiega le ragioni che hanno indotto il giudice di merito ad esaminare la domanda. In
tal caso, l’ipotetico errore non si configura come

error in procedendo,

ma attiene

esclusivamente al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della
parte, e non a quello inerente all’applicazione di principi processuali. Conseguentemente, detto
errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un
vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5,
giacché la ricostruzione del contenuto di tali atti è compito istituzionale del giudice del merito
(cfr, Cass. nn. 2096/07, 8953/06 e 11639/04).
Va, inoltre, sottolineato che la sentenza in esame (pubblicata dopo 1’11.9.2012) ricade sotto
la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (d.l. 22
giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). L’intervento
di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di
legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”.
Ebbene, la Corte territoriale – esaminando il motivo di appello della società consistente nella
“evidente fuoriuscita dal thema decidendum che era stato sottoposto al giudicante” – ha
sottolineato che non poteva attribuirsi efficacia retroattiva ai certificato di variazione
comunicato all’impresa a seguito dell’accertamento ispettivo del gennaio 2009 e concernente il
versamento del premio supplementare per rischio silicosi per il periodo 2003-2007, in quanto
l’obbligo assicurativo era emerso a seguito di accertamenti tecnici compiuti dall’ufficio Contarp
dell’Inail ed era stato comunicato all’impresa sin dal novembre 2000. In particolare, la
sentenza impugnata ha sottolineato che la società, resa edotta dell’obbligo contributivo sin
dall’anno 2000, non aveva ritenuto di contestare la correttezza degli accertamenti effettuati
dall’Inali, così come previsto dall’art. 12, terzo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965,
provvedendo – in via autonoma – nel 2002, 2005 e 2007 ad incaricare il presidio ospedaliero di
Desio delle indagini sull’esposizione a silice e comunicando all’Istituto gli esiti delle indagini

n. 3616/2013 R.G.

Pag. 2

svolto una motivazione sul punto, il vizio anzidetto non è logicamente verificabile prima di

solamente il 14.2.2008. La Corte ha, pertanto, ritenuto che conseguiva la “legittimità della

pretesa di Mail di applicare i sopra premi silicosi secondo le risultanze dall’accertamento del
2000, in difetto di evidenziazione da parte dell’appellante di una avvenuta modifica “di
estensione e di natura del rischio” come richiesto dall’art. 12, terzo comma, del citato DPR”
aggiungendo che “posto che nel 2009 Inail si è limitata a richiedere quanto dovutole per il

periodo 2003-2007 sulla base della precedente rilevazione diretta del rischio effettuata nel
1998 dalla Contarp e del cui esito aveva ritualmente dato comunicazione alla appellante” (pag.
13 della sentenza). Infine, la Corte territoriale ha evidenziato che “La specifica contestazione

accertamenti tecnici disposti da Inali è stata compiuta per la prima volta solo nella memoria
con proposta di definizione ex art. 91 c.p.c. depositat all’udienza del 2.3.2010 ed è quindi del
tutto tardiva.” Ha, conseguentemente, ritenuto inammissibile la richiesta di esperimento di

cru.
4. – La Corte territoriale, con interpretazione ermeneutica corretta e con argomentazione
logica, ha spiegato dunque che – da tutti i documenti esibiti – non emergeva alcun elemento da
cui poter desumere che la società avesse inteso contestare – nel rispetto delle procedure
dettate dall’art. 12 D.P.R. n. 1124 del 1965 – la copertura a rischio silicosi così come accertata
nel 1998 dall’Inail per il periodo in contestazione (2003-2007) ed ha, conseguentemente,
respinto la domanda di accertamento negativo sul credito contributivo vantato dall’Istituto,
oggetto della domanda avanzata dalla società.
Non è, quindi, rinvenibile nella sentenza impugnata alcuna anomalia motivazionale che si
manifesti come

“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,

o

“motivazione apparente” (Cass. S.U. n. 8053 cit.)
5. – Del pari, la Corte territoriale, con interpretazione non censurabile sotto il profilo logicoformale, ha ritenuto che “l’indicazione dell’importo de quo

[inferiore] da parte dell’Inali

costituisce una mera proposta transattiva effettuata ai fini conciliativi, non implicante alcun
riconoscimento della debenza dei detti importi né la circostanza che la proposta sia stata fatta
a seguito di nuovi accertamenti tecnici in merito alla attuale situazione di sottoposizione al
rischio silicotigeno effettuati in concomitanza con la proposta, consente di attribuire alla
proposta medesima valenza di accertamento dell’importo effettivamente dovuto per il
pregresso periodo oggetto di causa”.
La Corte territoriale ha, inoltre, riportato specificamente la trascrizione del processo verbale
concernente l’udienza – svolta in primo grado – nella quale l’Inali aveva depositato un
prospetto riepilogativo degli importi dovuti al fine di “definire la controversia”.

n.3616/2013 R.G.

Pag. 3

nel merito degli accertamenti della Contarp e la individuazione delle censure mosse agli

La sentenza impugnata ha, pertanto, affrontato la questione della prospettazione di un importo
contributivo minore proveniente dall’Inali ed ha concluso per la natura transattiva della
proposta.
Non può, pertanto, imputarsi alla sentenza impugnata alcun vizio di omissione o di
contraddittorietà o illogicità manifesta in quanto la motivazione non è assente o meramente
apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano

6. Il ricorso va pertanto respinto, con regolazione delle spese di lite secondo il criterio della
soccombenza.
7. Il ricorso è stato notificato il 24/6/2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di
entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1
quater del seguente tenore:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta

integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento
della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso”.
Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da
respingersi, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Zfebbraio 2016.

manifestamente illogici o contraddittori.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA