Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1024 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. II, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25620-2019 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina

Margherita n. 30, presso lo studio dell’avv.to LIVIO NERI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 17 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da T.C., cittadino della Cina, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale evidenziava che il richiedente, aveva raccontato di essere scappato dalla Cina perchè si era avvicinato alla fede cristiana, in particolare al movimento della Chiesa di Dio onnipotente. Nel gennaio 2013 si era intensificata la depressione degli aderenti al predetto culto da parte dell’autorità di polizia tanto che la moglie era stata arrestata e di lei non si erano più avute notizie. Successivamente la polizia aveva arrestato il richiedente e lo aveva percosso e torturato con la tecnica della privazione del sonno. Successivamente era stato trasferito in carcere dov’era stato trattenuto per due settimane ed, infine, era stato rilasciato dietro il pagamento di una somma di denaro corrisposta dai suoi genitori dopo essere stato ammonito circa l’obbligo di astenersi dal praticare il culto prescelto e con la prescrizione di presentarsi ogni 10 giorni presso la stazione di polizia per riferire i suoi spostamenti. Il ricorrente si era accorto di essere pedinato e si era nascosto presso un compagno di fede, poi, a seguito di un nuovo arresto di altri compagni, era stato costretto a cambiare casa per quattro volte. In seguito, era stato nuovamente sorpreso insieme ad altri mentre pregava e, in tale occasione, due componenti del gruppo erano stati arrestati mentre lui era riuscito a fuggire dal retro della casa nascondendosi nei campi. A quel punto aveva deciso di lasciare la Cina.

Il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che l’avevano costretto all’espatrio era, infatti, del tutto implausibile e priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto. Il giudizio di non credibilità formulato sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo esonerava il tribunale dall’onere di cooperazione nell’acquisizione di ulteriori informazioni con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Per gli stessi motivi dunque doveva rigettarsi anche la domanda di protezione sussidiaria non essendo dimostrato il pericolo concreto ed attuale di un danno grave alla persona del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali, la Cina non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non essendo stata nè allegata nè dimostrata alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità anche temporanea tale da legittimare la richiesta della protezione umanitaria.

3. T.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), art. 3, commi 3 e 75, e art. 4, commi 3 e 9, par. 1 lett. a) e 2, lett. d) direttiva 2011/957UE, nonchè dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

La censura attiene alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente fondata sull’esclusione della sincerità della sua conversione. Il giudice non avrebbe tenuto conto dei particolari del racconto e dei documenti prodotti, tra i quali la testimonianza scritta di un suo compagno di fede, il ricorrente inoltre aveva avanzato un’istanza di prova testimoniale del tutto ignorata. Si lamenta dunque la violazione del dovere di esercitare i poteri ufficiosi istruttori anche in relazione alla situazione generale del paese di provenienza.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, art. 10 Cost., comma 3 e 8CEDU in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La censura attiene all’omesso esame di fatti decisivi rappresentati dall’attiva partecipazione del ricorrente a numerose attività sociali e di volontariato che lo renderebbero perfettamente radicato nel tessuto della comunità locale. Il tribunale avrebbe omesso ogni valutazione in merito alla fede individuale anche eventualmente maturata in Italia e al conseguente rischio in caso di rimpatrio per le persecuzioni in Cina di chi professa il suddetto credo religioso.

4. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La censura è del tutto generica e non offre alcun elemento per rivalutare la credibilità del racconto del richiedente. Deve dunque ribadirsi che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Sez. 6-1, Ord. n. 16214 del 2019).

Nella specie il Tribunale ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali non ha ritenuto credibile il racconto del richiedente e il rigetto della richiesta della prova testimoniale per la sua non decisività è implicito nella motivazione della decisione adottata.

Infatti, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. E’ quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Sez. 5, Ord. n. 7662 del 2020). Quanto alla ritenuta non rilevanza delle prove documentali anche in questo caso si tratta di una valutazione di fatto non sindacabile da questa Corte, valutazione che, peraltro, non ha costituito l’unico presupposto dell’inattendibilità del racconto del richiedente, caratterizzato da altre numerose contraddizioni e che, dunque, non assume alcuna valenza di decisività.

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente sul punto sopra citato.

Il Tribunale, inoltre, ha fatto esplicito riferimento a fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che la Cina non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA