Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1024 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1024 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 23049-2012 proposto da:
MARRA PIA, (MRRPIA57E50B862N), MUNNO SILVANA
(MNNSVN61L53D662X, CONTE CINZIA (CSTCNZ57P65I225T),
LA ROCCA ANTONIETTA (LRCNNT61R54D708Z), MATTEI
GINA (MTTGNI58R62D662Y), DI FIORE ANNA
(DFRNNA52B55L120W), FAIOLA STEFANIA
(FLASFN57E56D662R), ROSATI GIOVANNA
(RSTGNN61L63D662L), LERONNI MARIA ANTONIA
(LRNMNT59R48E038Q), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER
LUIGI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI
CIOLLO FRANCESCO, AGOSTINI TIZIANA, giusta delega a
margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

Data pubblicazione: 20/01/2014

contro
COMUNE DI FONDI in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,
presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA RUOPPOLO,

margine della memoria difensiva;

resistente

avverso l’ordinanza resa nel procedimento R.G. 4356/2010 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO.

Ric. 2012 n. 23049 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

giusta delibera di incarico 6 novembre 2012 n. 393 e giusta delega a

FATTO E DIRITTO
La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha
negato a Cinzia Conti e agli altri consorti indicati in epigrafe il diritto
all’assunzione quali lavoratori a tempo indeterminato da parte del Comune
di Fondi, sulla base della L. n. 263 del 1993 art. 4 bis, che consentiva la

di lavoro a tempo determinato sorti con il Comune per la realizzazione di
un progetto di salvaguardia ambientale previsto dalla L.R. Lazio n. 78 del
1988. Nel pervenire a questa decisione il giudice del merito ha
disapplicato la Delib. 28 gennaio 1995, n. 82 del Comune, la quale
riconosceva alle appellanti il diritto all’assunzione a tempo indeterminato
nei ruoli organici del comune. La Corte territoriale, premesso che il potere
di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi può operare anche in favore
dell’ Amministrazione che li ha emanati, ha ritenuto che la delibera in
questione fosse stata adottata “contra legem”, perché la disposizione della
L. n. 236 del 1993, che rendeva possibile la trasformazione dei rapporti di
lavoro delle parti appellanti, prevedeva che tale trasformazione avvenisse
entro il 31 gennaio 1995, mentre la delibera aveva stabilito che
l’inquadramento degli interessati sarebbe avvenuto nel momento in cui
fosse divenuta esecutiva la nuova pianta organica nella quale erano previsti
i posti necessari, e quindi in concreto il 28 ottobre 1998, ben oltre il
termine di legge.
Tale decisione della Corte di appello è stata cassata da questa Suprema
Corte con sentenza n.5703/2010 con rinvio alla stessa Corte di merito in
diversa composizione perché, in base al principio di diritto affermato,
tenesse conto della delibera del Comune di Fondi n. 82 del 28 gennaio
1995 valutandone la portata onde accertare se essa in concreto costituiva

i

trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti

presupposto del diritto delle ricorrenti all’assunzione a tempo
indeterminato.
Le ricorrenti hanno riassunto il giudizio. Il comune di Fondi ha annullato
le deliberazioni n. 82/1995 e n. 1228/1996 con delibera di Giunta

Il giudizio riassunto e recante il n. 4356/2010 è stato sospeso ex art. 295
c.p.c. dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza del 24 settembre
2012, sul rilievo che il provvedimento di annullamento della delibera di
n. 82 del 28.1.1995 era stato impugnato innanzi al TAR ed il relativo
giudizio era pendente.
Avverso tale ordinanza i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto
regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., nei confronti del
comune di Fondi.
Il comune di Fondi ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c..
L’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il detto comune ha depositato ulteriore memoria.
Orbene, ritiene il Collegio che le conclusioni del Pubblico Ministero sono
da condividere.
Al riguardo va rilevato che tra i poteri del giudice ordinario nelle
controversie di lavoro pubblico vi è quello di disapplicare gli atti
amministrativi illegittimi: infatti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63,
comma 1, (che ha riunito le norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ha statuito che la
controversia rimane relativa al rapporto di lavoro ovvero ad altro rapporto

2

Municipale n. 86 del 3.3.2011 che è stata impugnata innanzi al TAR Lazio.

giuridico preordinato alla costituzione del rapporto di lavoro e sussiste la
giurisdizione ordinaria “ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti”, aggiungendo che, se gli atti amministrativi che vengono in
questione “sono rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se
illegittimi”. Lo stesso art. 63 precisa, altresì, che “l’impugnazione davanti al

non è causa di sospensione del processo”.
La legge ha così inteso sottolineare la distinzione tra controversia sul
rapporto e controversia sull’atto, e, in questa prospettiva, non si è in
presenza di una deroga al disposto dell’art. 295 c.p.c.. ( Cass. n. 18709 del 6
settembre 2007)
Ne consegue che erroneamente la Corte di appello di Roma ha disposto
la sospensione del giudizio.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone
la prosecuzione del processo dinanzi alla Corte di appello di Roma, con
riassunzione nel termine di legge. Condanna a rimborsare ai ricorrenti le
spese di giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00
per compensi, oltre accessori come per legge, oltre contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013
Il Presidente

giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia

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