Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1024 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 17/01/2020), n.1024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14670-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6504/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 6504/3/17 depositata in data 13 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 15567/48/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. 2008 emesso nei confronti di S.L. emesso in relazione alla plusvalenza derivante da cessione immobiliare TUIR ex art. 67, comma 1, lett. B), in relazione ad immobile acquistato in data 2.10.2007 per la quota di 1/2 per effetto di consolidazione ad opera di atto di donazione rogato dal notaio A., immobile rivenduto in data 29.8.2008 alla società Petroli 2000 Srl senza inserimento della plusvalenza nella dichiarazione fiscale. L’Agenzia delle entrate richiesti e ottenuti chiarimenti ritenuti non decisivi, constatava che l’immobile compravenduto non costituiva abitazione principale e assoggettava ad imposizione la plusvalenza per 1/2 dell’immobile alienato entro il quinquennio dall’acquisto del 2007, e comunque l’utilizzabilità edificatoria del terreno;

2. La CTR come già il giudice di primo grado riteneva che l’atto notarile avesse semplicemente attuato una divisione mortis causa, con consolidamento della proprietà per la residua quota di 1/2 in capo a S.L., erede di S.G., e accertava la natura agricola del terreno sulla base della documentazione catastale, ritenendo nuova e introdotta per la prima volta in appello l’utilizzabilità edificatoria del terreno;

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la controversia, alla luce dell’istanza di estinzione depositata dal contribuente controricorrente in data 18.11.2019, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria. Pertanto la causa, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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