Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1024 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1024 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EUROCOSTRUZIONI s.r.l. (già EUROCOSTRUZIONI s.p.a.), in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Enrico Minnei e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44;
– ricorrente contro
FALLIMENTO GRUPPO EDILFAI s.r.I., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Elio Ludini in Roma, via Alberico II, n. 33;
– contro ricorrente e contro
FALLIMENTO TEKNOEDILFAI s.r.I.;
– intimato –

Data pubblicazione: 17/01/2018

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.
999/14 depositata in data 10 marzo 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10
novembre 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

tuto Procuratore generale Corrado Mistri, che ha concluso per la parziale inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.

– In esito a notifica di decreto ingiuntivo n. 116/08 del 21

aprile 2008, con intimazione al pagamento della somma di euro
126.327,37, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata
di Saronno, a favore del Gruppo Edilfai s.r.I., per crediti derivanti da
un contratto di subappalto, nei confronti di Eurocostruzioni s.r.l. (in
allora Eurocostruzioni s.p.a.), quest’ultima, con citazione del 16 maggio 2008, proponeva opposizione.
Deduceva l’opponente che competente era il giudice di Padova;
che l’ingiunzione era stata illegittimamente emessa; che il credito non
sussisteva anche perché le opere erano state realizzate dalla società
Teknoedilfai.
Si costituiva il fallimento del Gruppo Edilfai s.r.I., resistendo.
Il contraddittorio veniva esteso nei confronti della società Teknoe-

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti-

dilfai a r.I., la quale, costituitasi in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di Eurocostruzioni al pagamento a suo favore della medesima somma ingiunta.
Interrotto il giudizio per l’intervenuto fallimento del terzo chiamato, la causa veniva riassunta dall’opponente; nel giudizio riassunto si
costituiva l’opposto ma non il terzo chiamato.
2. – Con sentenza n. 166 del 2011, il Tribunale di Busto Arsizio,
sezione distaccata di Saronno, accogliendo per quanto di ragione

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l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda
proposta dal fallimento Gruppo Edilfai s.r.I., dichiarava inammissibile
la domanda proposta dal fallimento Teknoedilfai s.r.I., dichiarava improcedibile la domanda risarcitoria, ove svolta, dall’opponente Eurocostruzioni, e dichiarava integralmente compensate tra le parti le
spese del giudizio.

data 10 marzo 2014, in accoglimento per quanto di ragione
dell’appello proposto dal fallimento Gruppo Edilfai, in parziale riforma
dell’impugnata sentenza, ha condannato la Eurocostruzioni s.r.l. a
pagare al fallimento Gruppo Edilfai la somma di euro 47.270,63, oltre
accessori, e ha regolato le spese del doppio grado.
3.1. – La Corte territoriale ha rilevato che il contratto di subappalto – concluso, in data precedente all’affitto di ramo d’azienda, tra Eurocostruzioni s.r.I., quale committente, ed il Gruppo Edilfai s.r.l. come
appaltatore – aveva ad oggetto “la fornitura e la posa di serramenti,
vetro facciate e rivestimento facciate opache” nel fabbricato produttivo-commerciale di Padova denominato Myosotis.
La Corte di Milano ha quindi affermato che dalla lettura del contratto di affitto di ramo di azienda intervenuto il 10 febbraio 2007 tra
il Gruppo Edilfai e la Teknoedilfai emerge che questo non concerneva
l’intera azienda, ma il solo settore produttivo con specifico riferimento
all’officina, sicché non rientrava nell’oggetto contrattuale il ramo
d’azienda relativo al lavoro di cantiere, con il quale la società doveva
dar corso agli appalti e doveva trasportare, trasformare e posare le
facciate ed i serramenti al di fuori dell’officina.
Tale interpretazione – ha proseguito la Corte territoriale – è suffragata dall’esame dei comportamenti delle parti successivi alla conclusione del contratto d’affitto, essendo significativo che i rapporti con
Eurocostruzioni sono sempre stati tenuti, anche successivamente

3. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica in

all’affitto, dal Gruppo Edilfai, mentre nulla ha mai preteso Teknoedilfai
(almeno prima di essere chiamata in causa per ordine del giudice).
Di qui l’obbligo della committente Eurocostruzioni di pagare il residuo dovuto al fallimento Gruppo Edilfai nell’importo dalla stessa riconosciuto, in mancanza di altri elementi probatori, nella lettera del

struzioni in data 14 settembre 2007 nella contabilità finale di cantiere.
4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la società Eurocostruzioni ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 ottobre 2014, sulla base di tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, il fallimento Gruppo Edilfai, mentre
il fallimento Teknoedilfai non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. – Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. , chiedendo che il ricorso sia dichiarato parzialmente inammissibile e comunque sia rigettato.
6. – La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, fuori
termine, il 2 novembre 2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo (error in procedendo; nullità del procedimento; violazione degli artt. 167 e 183 cod. proc. civ.) la ricorrente
deduce che il fallimento del Gruppo Edilfai avrebbe introdotto una
inammissibile mutatio libelli nella propria memoria autorizzata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 2), cod. proc. civ., dando ingresso,
nel giudizio, ad un nuovo fatto costitutivo del proprio diritto fatto valere, ovvero che i crediti per cui aveva agito monitoriamente fossero
sorti in ragione di lavorazioni svolte anche dopo la stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda, laddove originariamente e fino alla
prima memoria autorizzata il fatto costitutivo del credito era consisti-

26 novembre 2007, che conferma quanto già riconosciuto da Euroco-

to in lavorazioni effettuate nel corso del 2006 e precisamente da luglio a dicembre 2006.
1.1. – Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile la censurata
mutatio libelli. Il fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria
è infatti rappresentato dai lavori eseguiti dal Gruppo Edilfai in forza
del contratto di subappalto sottoscritto con la Eurocostruzioni in data

22 giugno 2006, oggetto delle due fatture n. 62 del 2007 e n. 56 del
2007, mentre non incide sulla causa petendi, e non è suscettibile di
determinarne un mutamento, la precisazione delle coordinate temporali di esecuzione delle opere, se prima o dopo il 1° febbraio 2007,
data di stipulazione del contratto di affitto di ramo di azienda.
2. – Con il secondo mezzo (error in iudicando; violazione o falsa
applicazione di norme di diritto; violazione o falsa applicazione dei disposti di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.) ci si duole dell’errore ermeneutico in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa nell’esame
del contratto di cessione di azienda. L’inferenza della Corte territoriale
sarebbe due volte errata. Per un verso, infatti, essa contrasterebbe
con la lettera del contratto, nel quale si stabilisce che “l’affittuario subentra ope legis ai sensi dell’art. 2558 cod. civ. in tutti i contratti stipulati”. Per altro verso, essa presuppone l’esistenza di altri rami
d’azienda, circostanza non vera e, comunque, non oggetto di prova e,
pertanto, processualmente inesistente. La motivazione del percorso
ermeneutico della Corte di Milano, che ha ritenuto esistenti anche altri rami di azienda e, in particolare, quello destinato al lavoro di cantiere, sarebbe totalmente inesistente.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, nell’escludere che il credito azionato dal fallimento del Gruppo Edilfai competa alla Teknoedilfai (ora fallimento
Teknoedilfai), ha fatto leva sia sul criterio dell’interpretazione letterale del contratto di affitto (rilevando che lo stesso non concerneva
l’intera azienda ma il solo settore produttivo con specifico riferimento

– 5 –

0,

all’officia, non rientrando nell’oggetto contrattuale il ramo di azienda
relativo al lavoro di cantiere, con il quale la società doveva dar corso
agli appalti e doveva trasportare, trasformare e posare le facciate ed i
serramenti al di fuori dall’officina), sia sull’esame dei comportamenti
delle parti successivi alla conclusione del contratto d’affitto (essendo
stati i rapporti con Eurocostruzioni sempre tenuti dal Gruppo Edilfai).

L’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di
accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di
fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché, ai sensi del testo novellato dell’art.
360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un
fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. III, 14
luglio 2016, n. 14355).
Nella specie il motivo solo formalmente, e nella rubrica, denuncia
la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma non individua quale
sarebbe il criterio legale di interpretazione del contratto in concreto
male applicato: esso – senza neppure riprodurre il testo del contratto
di cessione di azienda – finisce con l’investire il risultato interpretativo
in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice
di merito, risolvendosi così in una critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduce nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questo
argomentatamente esaminati (cfr. Cass., Sez. III, 10 febbraio 2015,
n. 2465; Cass., Sez. III, 26 maggio 2016, n. 10891).
3. – Il terzo motivo è rubricato “error in iudicando; violazione o
falsa applicazione di norme di diritto; violazione o falsa applicazione
del disposto di cui all’art. 1988 cod. civ.”. Con esso la ricorrente sostiene che dalla stessa sentenza di secondo grado emergerebbe come
non vi sarebbe alcuna prova del credito dell’opposta, salvo il riconoscimento del debito. Sennonché, Eurocostruzioni avrebbe azionato

O

tempestivamente l’eccezione causale individuata dall’art. 1988 cod.
civ. ed avrebbe dato la prova dell’inesistenza del credito per il tramite
della c.t.u., dalla quale risulta che i lavori eseguiti sino al 31 gennaio
2007 hanno raggiunto l’importo di euro 107.228,71, a fronte di pagamenti già eseguiti dall’opponente per euro 477.575,88. Se ne do-

3.1. – Il motivo è infondato.
Come esattamente rilevato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, la Corte territoriale ha desunto la prova del riconoscimento di debito dalla lettera in data 26 novembre 2007 (doc. 9),
con cui Eurocostruzioni ha in modo inequivoco ed espresso manifestato la volontà di riconoscere un credito residuo in favore di Edilfai a
seguito dei lavori da questa eseguiti, nonché dalla contabilità finale di
cantiere della stessa Eurocostruzioni del 14 settembre 2007 (doc. 2),
recante la dizione “dai pagamenti manca l’ultima fattura pari ad euro
57.771,75”. La Corte di Milano ha rilevato che nei predetti documenti
viene riconosciuto un credito residuo di Edilfai di euro 82.828,49, che
aumentato dell’IVA al 20% diventa pari ad euro 99.394,18, da cui
deve essere detratto l’importo di euro 52.123,55 pari alle ritenute a
garanzia contrattuale del 10%.
L’accertamento del giudice di merito che a tali documenti ha attribuisce il valore di riconoscimento del debito, costituisce un apprezzamento di fatto, qui non ulteriormente censurabile, essendo sorretto
da una congrua motivazione.
La ricorrente sostiene di avere dato la dimostrazione
dell’inesistenza del credito per il tramite della c.t.u., così assolvendo
al suo onere probatorio; ma il richiamo agli esiti della c.t.u. è del tutto generico, privo com’è dei requisiti di specificità e localizzazione richiesti dall’art. 366, n. 6), cod. proc. civ., limitandosi il motivo ad affermare che il consulente tecnico avrebbe accertato che il valore dei

vrebbe ricavare la totale inesistenza del credito per cui è causa.

lavori eseguiti sarebbe inferiore all’importo dei pagamenti già effettuati.
4. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

mente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per
dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in
complessivi euro 6.700, di cui euro 6.500 per compensi, oltre a spese
generali nella misura del 15% e ad accessori di legge; dichiara – ai
sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 – la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 10 novembre 2017.
Il Presidente

11 F

natio Gildzierill

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

i7 GEN. 2018

5. – Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successiva-

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