Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1024 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. I, 17/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11655-2009 proposto da:

A.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1013/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 25/05/08, depositato l’01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1. – Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, pronunziando sul ricorso per equa riparazione proposto da A.F. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto irragionevole nella misura di 5 anni la durata del procedimento pendente dinanzi al TAR Campania, promosso dalla parte ricorrente il 7.3.2000, liquidando il danno non patrimoniale nella complessiva somma di Euro 3.902,00, con il favore delle spese (Euro 780,00).

Contro il decreto della Corte di appello l’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. Il Ministero intimato resiste con controricorso.

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte Europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6 -, sia disattendendo la giurisprudenza Europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno e ha erroneamente valorizzato la modestia della posta in gioco;

c) non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata (cioè il solo ritardo) – ha liquidato il danno solo per la parte eccedente la durata ragionevole (ritardo) e non già per l’intera durata del processo.

d) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro;

e) ha erroneamente applicato la tariffa professionale e non ha motivato la liquidazione delle spese;

3. – Tutti i motivi di ricorso – là dove non sono inammissibili per genericità e per mancanza di autosufficienza delle censure (in relazione alle spese) sono manifestamente infondati.

Infatti, quanto alle censure sub a), b) e c), a più riprese questa Corte ha affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole (v., da ultimo, Sez. 1^, n. 28266 del 2008). Invero, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Ne rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, poichè il giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. a) della citata legge; non può, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne” (Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2008). Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, la giurisprudenza della S. Corte considera che, da parte del giudice di merito, uno scostamento, rispetto al parametri Europei per anno di non ragionevole durata del processo, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco o altri messi in rilievo dal giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 2010). Nella concreta fattispecie la Corte d’appello si è sostanzialmente attenuta ai parametri di liquidazione Cedu in relazione ai giudizi amministrativi, come desumibili dalle decisioni AFFAIRE MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e AFFAIRE GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE, dell’aprile 2010.

Quanto alla richiesta di bonus (censura sub d), va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Sez. 1, Sentenza n. 6898 del 14/03/2008).

Quanto alle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa (Sez. 1, Sentenza n. 25352/2008). Nondimeno, va ricordato che la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacchè l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo” (Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 16/02/2007) e, nella concreta fattispecie, il ricorrente si è limitato a fare rinvio alla parcella depositata dinanzi alla Corte di appello senza fornire le specificazioni necessarie per l’accertamento di eventuali violazioni dei minimi tariffari, tenuto conto che sono stati liquidati Euro 780,00.

Il ricorso, dunque, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

Le spese – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 565,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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