Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10239 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 28/04/2010), n.10239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21023/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A., in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66,

presso lo studio degli avvocati FANTOZZI AUGUSTO e TIEGHI ROBERTO,

che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati BARAZZA

ENZO, CONSOLO CLAUDIO, CAMPEIS GIUSEPPE, giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente al ricorrente incidentale ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 45/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TRIESTE, del 10/5/07, depositata il 26/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Santoro Massimo (dell’Avvocatura

Generale dello Stato), che si riporta agli scritti insistendo per la

trattazione del ricorso in Pubblica Udienza;

uditi per la controricorrente e ricorrente incidentale gli avvocati

Thieghi Roberto, Consolo Caludio, Barazza Enzo, che si riportano

agli scritti aderendo alla relazione;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 26/6/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Udine nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Udine di accoglimento delle riunite opposizioni spiegate dalla contribuente società Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. in relazione ad avvisi di accertamento emessi a titolo di IRPEG ed ILOR per gli anni d’imposta dal 1988 al 1991.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso società Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione dei principi in materia tributaria, come desumibili dall’art. 53 Cost., in particolare nella forma dell’abuso di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere ritenuto in parte inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e in parte infondato, per violazione del principio di autosufficienza.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone invero che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Il quesito deve essere separatamente formulato per ciascuna dedotta censura, come si evince sia dall’indicazione separata nella norma dei singoli motivi di ricorso sia dall’espressione “ciascun motivo” di cui al secondo comma dell’introdotto art. 366 bis c.p.c., (v. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

E deve essere altresì tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 26/3/2007, n. 7258).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) -, e non può con esso invero introdursì un tema nuovo ed estraneo (v. Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso i quesiti di diritto risultano formulati in modo difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotati da genericità e mancanza di riferibilità al caso concreto dedotto all’esame della Corte, e pertanto sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), sicchè essi non consentono di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., da ultimo, Cass., 23/6/2008, n. 17064).

A fortiori in presenza di una formulazione dei motivi come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr., da ultimo, Cass., 23/6/2008, n. 17064), atteso che risulta operato il richiamo ad atti, documenti e circostanze del giudizio di merito (in particolare all’acquisto e successiva alienazione di un certo numero di azioni; alla riscossione del dividendo e alla contabilizzazione dell’ammortamento del costo d’acquisto; alle condizioni… previste nel contratto di cessione; al PVC; all’atto di appello; ai quattro contrati stipulati nel corso dell’esercizio 1988/1989 con società finanziarie… tutte non residenti; ad una relazione senza data, allegata alla delibera assembleare; ai libri dei verbali del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; alla cessione da parte della The Ford Motor Co…. condizionata alla conoscenza dell’importo deliberato del primo dividendo, con la previsione del recesso dal contratto nel caso in cui l’ultimo dividendo non fosse stato del pari programmato; all’importo soggetto a restituzione, in caso di recesso; al contratto della Ralston Purina International Inc.; alla valutazione negativa da parte del Collegio sindacale delle Merrel Dow Pharmaceuticals; al complesso delle clausole e dei tempi adottati; alla cessione… fatta quando era prevedibile l’importo dell’utile deliberato; al movimento economico complessivo; all’obiettivo che le parti si erano proposto; agli accertamenti ai fini IRPEF ed ILOR; al raggiunto… notevole risparmio fiscale; alla prova contraria circa la realizzazione di risultati economici di carattere non meramente marginale o teorico che si indica non essere mancata; alla clausole contrattuali con le quali le parti hanno avuto cura di assicurarsi che, a contratto di costituzione esaurito, il risultato economico complessivo, senza tenere conto del beneficio tributario, non fosse diverso da quello che la cedente avrebbe ottenuto senza le operazioni contrattuali contestate) mediante il mero relativo richiamo, senza invero che risultino debitamente riprodotti nel ricorso, sicchè le doglianze si presentano formulate in termini apodittici, sostanziandosi in mere allegazioni.

Va comunque osservato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente Agenzia, nell’impugnata sentenza risulta invero posta, a sostegno dell’adottata decisione, una motivazione non solo formale ma anche sostanziale.

Movendosi dal rilievo che La decisione della commissione tributaria di primo grado di Udine, nell’escludere l’esistenza di una norma generale di chiusura cosiddetta antielusiva, analizzava la questione lungo la strada tracciata dall’avviso di accertamento, e cioè quella della simulazione, escludendo che l’operazione fosse inesistente e qualificando in concreto, sia pure incidentalmente, la stessa, ritenendo che la fattispecie posta in essere dalla contribuente fosse pienamente ascrivibile nell’ambito del diritto reale di usufrutto, malgrado la peculiarità del caso. Quanto alla non deducibilità dell’ammortamento del costo dell’usufrutto nella decisione osservava che la questione della materialità o meno del diritto di usufrutto su azioni non aveva alcuna rilevanza in rapporto alla natura del costo ed alla sua capacità di costituire reddito di impresa: aveva così ritenuto che l’operazione, in quanto diretta ad acquisire dividendi, avesse dato vita ad un costo inerente all’attività di impresa. Aveva infine giustificato la partecipazione del costo di acquisto al reddito di esercizio sulla base di quote costanti in relazione alla durata temporale dell’usufrutto ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, (T.U.I.R.) in termini analoghi a quelli di un onere pluriennale, deducibile quindi in base alla quota imputabile per il periodo di imposta. Con un ragionamento sostanziale e non formalistico escludeva che potesse essere la modalità di rilevazione contabile o di iscrizione in bilancio a condizionare il riconoscimento del costo in sede fiscale, assumendo esso rilevanza in ragione dell’arco temporale lungo quale il diritto si consuma fino ad estinguersi; e che Anche a fronte di questa decisione la linea difensiva dell’Ufficio non è cambiata, risulta quanto al merito dalla vicenda posto in rilievo come dall’Ufficio… il concetto di abuso del diritto sia invocato in modo erroneo, e ciò sotto un duplice profilo: in primo luogo non si verte nella materia riservata agli indirizzi comunitari, e cioè in tema di imposizione indiretta, ed inoltre manca, come nel caso sopra riportato, una normativa comunitaria di sostegno che consenta una applicazione, quanto meno sotto il profilo interpretativo, di questi specifici principi comunitaria; ed argomentandosi dal rilievo che la partita della liceità o meno della causa e dell’operazione debba essere giocata sul terreno del diritto nazionale, senza incedere in richiami – all’apparenza fuorvianti- al diritto comunitario: specie considerando che il giudizio di esistenza del requisito causale deve fermarsi al momento della stipula dei contratti, ed essere informato ai principi in allora vigenti, essendo dubbia l’operazione di postvalutazione, a quindici anni di distanza, nello spostare l’esame dalle questioni suggestive a quelle effettive, nell’impugnata sentenza si afferma che la presunta simulazione appare decisamente invocata a sproposito, sicchè l’analisi si sposta sul terreno della liceità della causa, e alla stregua della causa concreta Ci si deve allora chiedere se sia giusto ritenere che qualora i contraenti abbiano voluto ed utilizzato solo una minima porzione delle dimensioni operative e delle prerogative effettuali del diritto di usufrutto, plasmandone la fattispecie fino a riservare all’usufruttuario solo quel minimum irrinunciabile del diritto, e cioè il godimento dei frutti, perciò solo gli stessi abbiano dato vita ad un negozio illecito.

In questa linea, analizzando l’obiezione secondo cui le operazioni avrebbero avuto solo finalità fiscale, e superandosi l’ottica formalista nella quale è nata la vicenda, nel sottolineare come in una dimensione meramente finanziaria le operazioni in questione hanno dato anche degli utili – per quanto modesti – indipendentemente dal risparmio fiscale, il giudice dell’appello perviene quindi ad affermare che le operazioni di dividend stripping… consentivano di ottenere vantaggi in termini economici tramite l’utilizzazione solo parziale di una fattispecie tipica, quale l’usufrutto di azioni, in un contesto di cui non è dimostrata alcuna illiceità originaria della fattispecie: tale strumento ed i suoi effetti giuridici erano fortemente voluti dai contraenti in quei precisi termini operativi. Di esso ricorrono le minime unità di tipizzazione, e cioè lo ius utendi fruendi salva rerum substantia, che le parti hanno inteso limitare al godimento dei frutti civili, per un periodo limitato e strettamente finalizzato al perseguimento dei massimi obiettivi economici. Forse che in nome della tipicità l’usufruttuaria doveva mantenere il possesso delle azioni fino a rendere negativo l’investimento? Forse che, pur non avendone interesse, avrebbe dovuto pagare un corrispettivo maggiore per detenere il diritto di voto? Data risposta negativa a queste domande, e per le ragioni sopra esposte, la decisione di prime cure merita conferma sul punto. Quanto alla detrazione dei costi di beni immateriali va osservato che, condividendo quanto descritto dal collegio di primo grado, che ha apprezzato nel merito l’operazione finanziaria, sussistono nella contabilità della società ricorrente, e nel relativo bilancio di esercizio, sia la posta dell’attivo patrimoniale relativa al prezzo pagato per l’acquisto dell’usufrutto, sia il correttivo contabilizzato (quota di ammortamento) fra i costi del conto economico in funzione del periodo di durata del contratto di cessione di usufrutto. Per altro, sindacare la valenza di ricavo quanto ai dividendi, come sostenuto dall’Ufficio, significherebbe negare la rilevanza contabile ad un elemento gestionale che indubbiamente ha influito nell’esercizio: non si rinviene un’altra strada percorribile, che parimentì possa essere in linea con i principi di correttezza e veridicità del bilancio. Calando tali principi ragioneristici sul piano fiscale si ritiene che discorrere di bene immateriale ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 68, del cit. T.U.I.R. non sia del tutto rilevante, ai fini del presente giudizio, atteso che deve essere qui applicata la previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 3, circa la deducibilità delle spese relative a più esercizi… La ripartizione pluriennale di costi avveniva non, sic et simpliciter, applicando i criteri legali stabiliti per gli ammortamenti, ma era stata calcolata ed indicata secondo gli specifici criteri contrattuali commisurati alla durata dell’utilità del rapporto, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio. Alla luce di tutte queste ragioni, così integrando le motivazioni dei primi giudici, la decisione deve essere confermata, con rigetto dell’appello dell’Ufficio.

Orbene, vale rilevare, molteplici profili della sopra riportata motivazione non risultano invero specificamente censurati dalla ricorrente (es., quanto affermato: in ordine agli utili – per quanto modesti -, che indipendentemente dal risparmio fiscale si è nell’impugnata sentenza osservato essere conseguiti dalle operazioni in questione; alla ravvisata ricorrenza nel caso delle minime unità di tipizzazione, e cioè lo ius utendi fruendi salva rerum substantia dell’usufrutto di azioni, di cui le parti hanno nella specie inteso limitare al godimento dei frutti civili, per un periodo limitato e strettamente finalizzato al perseguimento dei massimi obiettivi economici; alle segnalate poste del bilancio d’esercizio, avuto in particolare riguardo alla valenza di ricavo riconosciuta ai dividendi e al correttivo contabilizzato (quota di ammortamento) fra i costi del conto economico in funzione del periodo di durata del contratto di cessione di usufrutto).

Con particolare riferimento al 3 motivo, nella parte in cui si fa riferimento al risparmio fiscale, va ulteriormente posto in rilievo che, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare e – anche recentemente – di ribadire, l’onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – valido oltre che per il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche per il vizio di violazione i norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (da ultimo v. Cass., 23/7/2009, n. 17253).

Vale per altro verso sottolineare come risponda a principio ormai recepito che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione del motivo di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come già più sopra osservato nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo, nonchè formulati in violazione del principio di autosufficienza.

L’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale comporterà l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (cfr. Cass., Sez. Un., 6/3/2009, n. 5456)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, sostanziantesi nella dedotta irrilevanza della chiara indicazione del fatto controverso là dove si lamenta vizio di motivazione e nella idoneità dei formulati quesiti di diritto, nonchè nella critica del principio di autosufficienza, di cui si stigmatizza il “formalismo”;

considerato che, alla stregua di quanto indicato nella relazione, sia i quesiti sia la “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione risultano in effetti formulati in termini strutturalmente e funzionalmente inidonei, atteso, da un canto, che i quesiti di diritto risultano non recare invero l’indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi e della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa asseritamente risolto, appalesandosi altresì formulati in termini generici ed astratti, privi pertanto di specifico riferimento alla fattispecie concreta in esame idoneo a consentire circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto, dovendo in particolare ribadirsi il principio secondo cui è inammissibile il ricorso (anche) allorquando il quesito posto a conclusione del motivo sia come nella specie formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice, o in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, o in modo del tutto generico (cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360); da altro canto, che anche la “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione risulta formulata in termini difformi dal relativo schema delineato dalla giurisprudenza di legittimità e riportato nella relazione, non contenendo la sintetica e riassuntiva indicazione a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria;

atteso che – come esposto nella relazione – la mancata osservanza dello schema di relativa redazione delineato da questa Corte (in particolare v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36) rende nel caso il quesito inidoneo a consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di evincere in termini esaustivi i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360) e di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), non essendo d’altro canto l’art. 366 bis c.p.c., suscettibile di essere interpretato nel senso che il quesito di diritto possa (e a fortiori debba) desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258);

osservato che l’inidonea formulazione sia del quesito di diritto che della “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide invero anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. Un., 25/11/2008. n. 28054; Cass. Sez. Un., 30/10/2008, n. 26020), (anche) in tal caso rimanendo altrimenti vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444);

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 25.2 00,00, di cui Euro 25.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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