Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10238 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7638-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., I.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusti mandati a margine delle memorie di

costituzione;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1511/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

26.2.08, depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

Secondo quanto si legge nella sentenza ora impugnata, il Tribunale di Napoli accoglieva per quanto di ragione le domande proposte contro l’Inps, con separati ricorsi successivamente riuniti, da I. M. e P.M., dirette al pagamento degli interessi legali (in Euro rispettivamente 17,63 e 19,64) per il pagamento avvenuto in ritardo dei sussidi per lavori socialmente utili rispetto alle scadenze di legge dei giorni 15 e ultimo di ogni mese e compensava le spese del giudizio.

Proposto appello da parte dell’Inps che deduceva l’erronea individuazione della normativa applicabile e la mancanza di propria responsabilità nel ritardo, la Corte d’appello di Napoli lo rigettava, sul presupposto che nella specie doveva trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione, e in particolare il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32, secondo cui il pagamento dell’indennità deve avvenire il giorno 15 e l’ultimo giorno di ciascun mese, e che la responsabilità dell’Inps per il ritardo nell’erogazione deriva dal fatto che i lavoratori, una volta compiute le procedure per la loro ammissione al beneficio, sono titolari di un vero e proprio diritto al sussidio per l.s.u., senza che sussiste alcuna discrezionalità dell’Inps.

L’Inps ricorre per cassazione. I lavoratori resistono con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, e del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, con riferimento all’art. 14, comma 4, del D.L. n. 299 del 1994, convertito dalla L. n. 451 del 1994, come sostituito dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 608 del 1996, nonchè al D.Lgs. n. 468 del 1998, art. 8, comma 3, l’Inps, richiamando anche alcune pronunce di questa Corte, sostiene che il rinvio di cui all’art. 7, comma 12 cit., alla disciplina della disoccupazione implica l’applicazione di quest’ultima anche al trattamento di mobilità, ma l’inserimento di tale disposizione vale solo a qualificare l’indennità come prestazione giornaliera, ossia rapportata ai giorni di disoccupazione e non al mese di calendario, ma non anche per il termine (quindicinale) di pagamento, che invece resta ancorato alla scadenza mensile. Le stesse conclusioni, d’altra parte, sono estensibili al sussidio per lavori socialmente utili, visto che il D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 nel rinviare alla disciplina sull’indennità di mobilità, recepiscono la suddetta disciplina anche per quel che concerne la cadenza mensile di erogazione della prestazione stessa.

La lettura della sentenza di primo grado evidenzia che il primo giudice in effetti ha rigettato la domanda per la parte in cui essa faceva valere il diritto al pagamento del sussidio in rate bimensili, accogliendola solo quanto al ritardo nei pagamenti rispetto ad un unico termine mensile.

Ne deriva l’evidente mancanza di presupposto rispetto alla doglianza in appello relativa a tale aspetto del contenzioso, sul quale in effetti si è determinato il giudicato interno in difetto di appello sul punto dei lavoratori. Il ricorso per cassazione deve quindi ritenersi inammissibile per tale ragione, che del resto comporta anche un difetto di interesse dell’Inps. Infatti, ipotizzata la fondatezza della doglianza in punto di diritto sollevata dall’Inps con il ricorso per cassazione (alla stregua dell’orientamento in materia di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di lavori socialmente utili, il relativo sussidio – al quale sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità a seguito della modifica normativa introdotta con il D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994, – pur essendo determinato, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposto con cadenza mensile, attese le peculiarità della normativa in materia di indennità di mobilità riferita ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età 0 aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi, alla commisurazione della misura della prestazione sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980, alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza, nonchè alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, pertanto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato, dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32 in due scadenze, il giorno quindici e l’ultimo giorno del mese” Cass. n. 12627/2008 e altre pronunce analoghe;

quanto all’indennità di mobilità cfr. Cass. n. 12747/2008; nonchè Cass. n. 18415 e 18588 del 2003) non dovrebbe procedersi alla cassazione della sentenza impugnata, ma solo alla correzione della sua motivazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si ritiene di compensare le spese del giudizio per giusti motivi, dato che il controricorso (denominato “memoria di costituzione”) a sua volta in gran parte non si correla con l’effettivo oggetto del giudizio, facendo riferimento prevalentemente a problemi di decorrenza dell’indennità di accompagnamento e a parti diverse.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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