Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10238 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 18/11/2016, dep.26/04/2017),  n. 10238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13795/2012 proposto da:

P.S., S.S., R.M., PR.SA.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 90, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI VACCARO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONINO MINACAPILLI, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato VACCARO per delega dell’Avvocato

MINACAPILLI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Pr.Sa., R.M., P.S. e S.S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la decisione n. 31/8/11, pronunciata il 13 aprile 2011 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, recante la conferma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese che aveva rigettato i ricorsi, proposti dalle suddette persone, avverso un avviso di accertamento in rettifica per imposta di registro relativa ad un atto pubblico notarile stipulato il (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), di ripetizione e conferma della scrittura privata di compravendita immobiliare tra le stesse parti, scrittura che si assumeva stipulata il (OMISSIS) con sottoscrizioni autenticate da pubblico ufficiale.

In particolare, il giudice di secondo grado riteneva che la data della predetta scrittura, alla quale i contribuenti assumevano dovesse riferirsi il valore dell’immobile, non poteva reputarsi certa, in mancanza di dimostrazione del potere di autentica delle firme in capo al funzionario che l’aveva compiuta e delle modalità di riconoscimento dei sottoscrittori. Il giudice di secondo grado riteneva, inoltre, che la valutazione dell’ufficio tributario era aderente ai dati di fatto e ai criteri estimativi riferibili al caso in esame, e che non vi erano ragioni per affermare che l’importo a base del calcolo fosse limitato alla misura indicata dai contribuenti.

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa e insufficiente motivazione sui fatti controversi e decisivi per il giudizio. La sentenza ora impugnata non ha esposto elementi specifici e concreti dai quali possa ricavarsi la ratio decidendi e, quindi, deve essere annullata in applicazione dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2703 c.c., L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 12, erronea applicazione dell’art. 2704 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 18. Della citata L. n. 246 del 2005, art. 12, stabilisce che gli atti descritti nel comma 2 dello stesso articolo, che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati mediante atto pubblico o autenticato. La Corte di cassazione ha stabilito, con sentenza n. 71 del 1972, che i valori di un immobile ai fini dell’imposta di registro debbono essere riferiti alla data della scrittura privata autenticata.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2704 c.c., D.P.R. 131 del 1986, art. 18, L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 12, erronea applicazione dell’art. 2704 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 18, perchè è alla data della scrittura privata autenticata che i valori debbono essere riferiti.

4. I motivi di ricorso sono inammissibili, perchè non colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che muove dalla negazione della data certa della scrittura privata di compravendita in atti. Il documento era stato opposto dai contribuenti nell’intento di dimostrare il momento anteriore rispetto alla stipula dell’atto pubblico di ripetizione di detta scrittura privata – in cui si sarebbe verificato il presupposto impositivo.

Il giudice d’appello, in particolare, ha escluso che l’atto in questione possedesse i requisiti necessari per conferirgli data certa, sulla base di un duplice ordine di ragioni: a) non era possibile verificare se il soggetto che aveva compiuto l’autentica fosse un funzionario comunale dotato del relativo potere; b) era carente l’elemento essenziale per la validità dell’autentica, costituito dall’indicazione delle modalità attraverso le quali il funzionario era pervenuto all’identificazione dei sottoscrittori.

La base giustificativa della decisione, quindi, prescinde dalla disamina della questione relativa all’efficacia probatoria da attribuire ad una scrittura privata autenticata ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione finanziaria. Invero, la ratio decidendi della sentenza enunciata in modo espresso e chiaro – si identifica nell’affermazione circa l’inopponibilità della scrittura privata in discussione per la riscontrata mancanza – nel caso di specie – di sottoscrizioni autenticate in data certa.

Le censure contenute nel ricorso si limitano a denunciare una generica carenza motivazionale della sentenza ed a lamentare l’erronea e falsa applicazione degli artt. 2703 e 2704 c.c.. La Commissione tributaria regionale, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto applicare il principio giurisprudenziale per il quale, ai fini dell’opponibilità di una scrittura privata all’Amministrazione finanziaria, l’autentica è idonea a soddisfare il requisito della data certa, senza che sia necessaria la registrazione dell’atto.

Le doglianze, quindi, non attaccano la linea logica del ragionamento posto alla base della sentenza impugnata, che non investe il riconoscimento in linea astratta (o la portata) del suddetto principio di diritto.

5. Dalla mancata impugnazione della ratio decidendi che ha sorretto la decisione impugnata consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento della spese, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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