Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10237 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 18/11/2016, dep.26/04/2017),  n. 10237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11743/2012 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SICILIA 66, presso

lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato EDOARDO BELLI CONTARINI, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

udito per la ricorrente l’Avvocato LAVIOLA per delega dell’Avvocato

BELLI CONTARINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva rideterminato l’importo dovuto a seguito dell’impugnazione, da parte di S.M.A., di un precedente avviso di liquidazione di imposta di registro in relazione ad un atto notarile, l’Agenzia delle Entrate emetteva un nuovo avviso che, su ricorso della S., veniva annullato con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma.

Su appello dell’Agenzia delle entrate, detta sentenza veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 215/04/2011, pronunciata il 29 marzo 2011.

In particolare, i giudici di primo grado avevano ritenuto che si era verificata la decadenza dalla pretesa tributaria, per il decorso, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza presupposta – sopra per prima citata, che aveva rideterminato l’importo dovuto – di un lasso temporale più lungo del termine di anni cinque stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 413 del 1990.

Il giudice di appello affermava, invece, che, essendo avvenuto detto passaggio in giudicato della sentenza presupposta solo il 21 settembre 1990 – in mancanza di notifica della stessa e di decorrenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c. – il termine per l’esercizio della pretesa tributaria non era decorso alla data della notifica del nuovo avviso di liquidazione, avvenuta il 18 settembre 1995.

2. S.M.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, D.P.R. n. 636 del 1972, art. 38, comma 3 e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22, applicabili al caso in esame ratione temporis. Il giudice di appello avrebbe dovuto applicare non l’art. 327 c.p.c., bensì il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 38, commi 4 e 5, in base al quale la comunicazione del dispositivo della sentenza presupposta della Commissione tributaria era assimilata alla sua notificazione, con la conseguenza che dall’epoca in cui detta comunicazione era avvenuta doveva computarsi il termine breve per l’impugnazione della sentenza stessa, alla cui vana scadenza aveva luogo il suo passaggio in giudicato, da cui decorreva poi il termine per l’esercizio della pretesa erariale. E, nel caso in esame, detta comunicazione era avvenuta il 6 ottobre 1989, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza presupposta il 5 dicembre 1989 e con il decorso del termine di decadenza per la pretesa tributaria prima del momento in cui la pretesa stessa era stata esercitata con notifica dell’avviso di accertamento avvenuta il 18 settembre 1995.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, concernente il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1306 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57. La sentenza richiamata era passata in giudicato.

4. Il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

4.1. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 (rubricato “Decadenza dell’azione della finanza”) prevede quanto segue.

“1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lett. c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art. 19. 1-bis. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale. 2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art. 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto; c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’art. 19, se si tratta di imposta suppletiva…”.

4.2. Il termine triennale per l’esperimento della rettifica erariale di cui al comma 2, lett. b), della sopra riportata disposizione è stato oggetto di una sospensione ad opera della L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, secondo periodo, il quale stabilisce che “Relativamente ai tributi di cui dell’art. 53, comma 1, sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l’accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154”.

4.3. In base alla predetta normativa, ai fini della soluzione della presente controversia assume rilievo decisivo l’individuazione del giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza dalla quale trae origine l’avviso di liquidazione oggetto di causa, posto che da tale data è decorso il termine previsto – a pena di decadenza – per l’esperimento della pretesa impositiva. Ebbene, sotto il vigore del vecchio rito processuale tributario regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile ratione temporis in quanto l’avviso di liquidazione in esame è stato notificato il 18.9.1995 e il D.Lgs. n. 546 del 1992, è entrato in vigore il 15 gennaio 1993, ma con effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, vale a dire dal 1 aprile 1996), le decisioni delle commissioni di primo e secondo grado potevano essere impugnate nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione a cura della parte interessata o dalla comunicazione del dispositivo da parte del segretario della commissione (comb. disp. degli artt. 22 e 38, per l’appello; degli artt. 25 e 38, per il ricorso alla Commissione tributaria centrale). L’impugnazione delle decisioni della commissione di secondo grado poteva essere proposta con citazione nel termine di novanta giorni successivi a quello in cui fosse inutilmente scaduto per tutte le parti il termine di sessanta giorni per ricorrere alla Commissione centrale (comb. disp. D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 25, 38 e 40).

Nel sistema prefigurato dal vecchio rito, i termini per le impugnazioni, c.d. “breve” e c.d. “lungo”, per le decisioni di primo e di secondo grado, erano regolati come segue.

Il termine c.d. “breve”, disciplinato dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22, comma 1, era di “sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione, previste dell’art. 38, comma 3”, secondo cui “il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito (della decisione stessa) di cui al comma 1”. Ne derivava che la comunicazione alle parti, a cura della segreteria, del solo dispositivo della decisione faceva decorrere tale termine. Peraltro, alla parte (anche solo parzialmente) vittoriosa, interessata ad accelerare ulteriormente la definizione del processo, era consentito, in quel regime, “provvedere direttamente alla notificazione della decisione” (comma 5 dello stesso art. 38).

Il termine c.d. “lungo”, decorrente dalla pubblicazione della decisione, in mancanza di una previsione espressa, era desunto, invece, in applicazione dell’art. 12 preleggi, dall’art. 327 c.p.c., allo scopo di garantire l’esigenza di attribuire certezza alle situazioni giuridiche definite nell’ambito del contenzioso tributario. Invero, la giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 688 del 1992 delle Sezioni Unite di questa Corte, ha costantemente affermato che nell’ambito del procedimento tributario esiste una disciplina autonoma della decorrenza dei termini per l’impugnazione, ma tale disciplina non è esauriente, perchè non prevede il caso che non si ponga in essere l’atto (comunicazione o notificazione) indispensabile per il decorso del termine e, pertanto, ai sensi dell’art. 12 preleggi, comma 2, la lacuna riscontrata può essere colmata con il ricorso all’applicazione dell’art. 327 c.p.c.. In particolare, posta l’incompletezza della normativa, è stato precisato che la suddetta norma del codice di rito civile si deve applicare nella sua interezza nel caso in cui la comunicazione del dispositivo della sentenza non sia stata mai effettuata o sia stata effettuata in tempi talmente ritardati da permettere l’applicazione indipendentemente da essa (in tal senso, v. Cass., sez. trib., n. 11621 del 2013; Cass., sez. trib., n. 3902 del 2004).

4.4. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, emerge l’errore in cui è incorso il giudice del merito, nell’individuare il giorno del passaggio in giudicato della sentenza presupposta applicando la disciplina del termine c.d. “lungo”, prevista dall’art. 327 c.p.c., con conseguente affermazione erronea della tempestività dell’azione accertatrice. La vigenza della disciplina anteriore, con tutte le implicazioni enunciate, impone invece l’applicazione del termine c.d. “breve”, decorrente dalla comunicazione del dispositivo ad opera della segreteria della commissione di primo grado.

Ne caso in esame, infatti, l’Ufficio notificò il dispositivo della sentenza da cui trae origine l’avviso di liquidazione oggi impugnato il 6.10.1989 (circostanza non contestata) e, pertanto, detta sentenza, in carenza di impugnazione nel termine breve, è divenuta definitiva il 5.12.1989, ossia dopo l’inutile decorso del suddetto termine di sessanta giorni.

Deve affermarsi, quindi, la tardività della pretesa impositiva esternata dall’Ufficio, in quanto l’avviso di liquidazione è stato notificato il 18.9.1995, quando era già decorso il termine triennale di decadenza fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, tenuto conto anche della sospensione biennale di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 57.

5. Per le ragioni esposte, il primo motivo del ricorso per cassazione va accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio che deciderà senza incorrere nel vizio riscontrato.

PQM

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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