Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10236 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 29/05/2020), n.10236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20332-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.E., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GRANDE DONATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2857/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 2857/18/15, depositata il 1/07/2015, con la quale la CTR della Sicilia, ha confermato la decisione del giudice di prime cure che, aveva dichiarato il diritto di B.E. al rimborso delle imposte versate per IRPEF ed ILOR relativamente agli anni 1990/1991/1992, giusta disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, secondo il quale ai contribuenti interessati dal sisma del 1990, verificatosi nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, spettava di pagare soltanto il 10% del dovuto;

la CTR della Sicilia, per quanto qui rileva, fondava il riconoscimento del diritto al rimborso, con riferimento all’entrata in vigore della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 dispone che possono beneficiare della disposizione agevolativa, i soggetti individuati a termini dell’Ord. Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, che abbiano versato imposte superiori al 10% per il triennio 1990-1992, e se, e in quanto abbiano presentato apposita istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2, entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008;

avverso la pronuncia della CTR, ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a quattro motivi;

B.E., ritualmente intimato, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54, per essere la sentenza impugnata basata su una motivazione inesistente, o quantomeno apparente;

2. con il secondo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e degli artt. 11 e 14 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, nonchè dell’art. 2033 c.c., per avere la CTR, erroneamente, ritenuto sussistenti le condizioni per la concessione del rimborso, in particolare con riferimento ai contribuenti, quale il Blanco, che avevano già corrisposte le imposte oggetto del beneficio;

3. con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi, nonchè dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR riconosciuto il diritto al rimborso, nonostante il contribuente avesse direttamente versato l’imposta della quale chiedeva la ripetizione, avendo già assolto gli obblighi tributari tramite il datore di lavoro-sostituto d’imposta;

4. con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, degli artt. 12 e 14 preleggi e art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso intervenuta in data 29/11/2007.

5. il ricorso s’appalesa infondato per le ragioni che di seguito vengono esposte;

6. va, innanzitutto, disatteso il primo motivo di gravame;

7. infatti, l’eccepita apparenza o inesistenza della motivazione viene dedotta con riferimento alla questione della legittimazione al rimborso (sostituto – sostituito d’imposta), e ciò non configura inesistenza o apparenza della motivazione, ma, semmai, omessa o carente motivazione su questione decisiva, che andava denunziata ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e che, in quanto di mero diritto, consente, comunque, al Collegio di risolverla ai sensi dell’art. 384 c.p.c., (Cass. n. 28663/2013, 23989/2014, 16157/2016);

8. nella specie, infatti, il dispositivo risulta conforme a legge, e non sussiste carenza di legittimazione in capo al contribuente “sostituito d’imposta”, atteso che questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su tale questione, ribadendo il principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, secondo il quale il lavoratore che nel caso in disamina si individua con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le somme ritenute alla fonte, dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, ciò corrispondendo all’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta (Cass. 17472/2017- Cass. 29287/2017);

9. anche il secondo motivo appare infondato;

10. con riferimento a tale motivo, va osservato che, già con la sentenza n. 20641 del 2007, questa Corte aveva ritenuto che, il citato art. 9, comma 17, dovesse essere interpretato nel senso che esso opererebbe sia in favore di chi non ha ancora versato l’imposta, sia in favore di colui che ne ha già completamente corrisposto l’importo, e ciò al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, peraltro, iniqua ed irragionevole, a tutto danno del contribuente che nell’osservanza della legge aveva adempiuto all’obbligazione tributaria, rispetto ad altro contribuente, che per la stessa causale d’imposta era, invece, rimasto inadempiente;

11. tale orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso da questo Collegio, si è consolidato (Cass. n. 32298/18), ulteriormente, anche con riferimento ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina operante nella materia in disamina, in ragione della considerazione che, una diversa interpretazione di essa, porrebbe seri dubbi in ordine alla ragionevolezza ed equità del provvedimento agevolativo, la cui percentuale del risparmio d’imposta risulterebbe affidata non più a criteri oggettivi, bensì alla dinamica del se e quanto ciascun contribuente abbia già versato all’erario prima della introduzione della norma;

12. il terzo motivo risulta assorbito, attenendo sempre, alle problematiche trattate ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel primo motivo di gravame;

13. risulta, infine, infondato il quarto motivo;

14. la questione posta dalla ricorrente ha trovato, infatti, soluzione nella norma di interpretazione autentica, contemplata nel già citato “ius superveniens” costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, u.p., che ha espressamente previsto che: “Il termine di due anni per la presentazione della (…) istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni” è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248″ e cioè dal 1 marzo 2008;

15. nel caso in disamina è pacifico in causa che il contribuente presentò l’istanza di rimborso il 29/11/2007, e quindi tempestivamente, dovendo il termine per la presentazione della stessa farsi decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, come individuato dalla sopra richiamata normativa di interpretazione autentica;

16. il ricorso, va, pertanto, rigettato e le spese del presente giudizio, vanno compensate in considerazione del consolidamento giurisprudenziale nella “subiecta materia”, intervenuto solo in epoca successiva all’instaurazione del giudizio. Considerato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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