Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10236 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 17/11/2016, dep.26/04/2017),  n. 10236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6150/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VORTEX HYDRA SRL in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DEI CARRACCI 1,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO OSNATO giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2009 della COMM.TRIB.REG. della

EMILIA-ROMAGNA depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il controricorrente l’Avvocato OSNATO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Ferrara, l’Agenzia delle Entrate, con atto del 23.12.2005, recuperava crediti d’imposta L. n. 140 del 1997, ex art. 13, contestandone alla Vortex Hydra s.r.l. l’indebito utilizzo mediante compensazione con tributi dovuti in relazione agli esercizi 1999, 2001, 2002 e 2003. Nell’atto impositivo si rilevava, in particolare, che la società aveva indebitamente percepito le agevolazioni in quanto i costi di ricerca e sviluppo indicati non erano afferenti a specifiche iniziative autonome della società, ma derivavano da oneri sostenuti nell’ambito della fase progettuale per la realizzazione di impianti commissionati da terzi, di modo che l’attività di ricerca e sviluppo attestata dalla contribuente rientrava nella normale attività d’impresa dalla stessa svolta, con esclusione dei benefici di cui alla L. n. 140 del 1997, art. 13.

La società impugnava l’atto di recupero deducendo: l’incompetenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dal provvedimento di revoca dell’agevolazione da parte del Ministero dell’Industria; la tardività dell’atto, perchè intervenuto oltre il termine di 120 giorni previsto dal D.M. n. 235 del 1998, art. 7, in assenza delle condizioni soggettive necessarie per la sua emanazione oltre tale termine; l’infondatezza del recupero nel merito.

Si costituiva l’Ufficio contestando le ragioni poste a fondamento del ricorso, chiedendone il rigetto.

La C.T.P. di Ferrara accoglieva il ricorso.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Emilia Romagna, con sentenza del 12.1.2009, confermava la decisione impugnata. Rilevava il giudice di appello – in sintesi – che non era stato emesso dal Ministero dell’Industria il provvedimento di revoca necessario per procedere al recupero del credito d’imposta, che l’atto di recupero era tardivo e che sussistevano le condizioni per la concessione delle agevolazioni.

Contro la suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato falsa applicazione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, (convertito con L. n. 140 del 1997) nonchè D.M. 27 marzo 1998, n. 235, artt. 4 e 7. Violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle Entrate lamenta che la C.T.R. abbia ritenuto l’illegittimità dell’atto di recupero del credito d’imposta, sull’assunto che il potere di procedere alla revoca delle agevolazioni spettasse in via esclusiva al Ministero dell’Industria sulla base della L. n. 140 del 1997, art. 13. Sostiene la ricorrente che il potere di revoca delle agevolazioni, oltre ad essere insito nella generale potestà impositiva della stessa Agenzia delle Entrate, riveniva dal disposto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, norma che, nelle more dell’attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 19, che aveva trasferito alle Regioni le funzioni relative alle agevolazioni di cui alla L. n. 140 del 1997, aveva conferito all’Agenzia delle Entrate il potere di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

2. Con il secondo motivo – rubricato falsa applicazione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, (convertito con L. n. 140 del 1997) e D.M. 27 marzo 1998, n. 235, art. 7. Violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si censura la sentenza impugnata per avere recepito la statuizione della sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto tardivo l’atto di recupero per decorso del termine di 120 giorni previsto dal D.M. n. 235 del 1998, art. 7. Sostiene la ricorrente che, essendo l’atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato equiparabile ad un avviso di accertamento in quanto espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, troverebbe nella specie applicazione il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, tenuto altresì conto che il citato D.M. n. 235 del 1998, art. 7, disciplina unicamente le attività che il gestore concessionario delle attività istruttorie (e non il Ministero) deve eseguire sulla dichiarazione-domanda presentata dall’impresa beneficiaria.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, e cioè se le attività di ricerca e sviluppo per le quali la società aveva usufruito del credito di imposta fossero state commissionate da terzi, atteso che, nell’ipotesi affermativa, tali attività, in forza del disposto del D.M. n. 235 del 1998, art. 2, sarebbero state escluse dal beneficio. Sostiene la ricorrente che le argomentazioni tautologiche e apodittiche svolte al riguardo dalla C.T.R. erano contraddette, oltre che dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal legale rappresentante della società, dalle relazioni sulla gestione inerenti i vari esercizi, da cui emergeva che i costi di ricerca si riferivano ad attività di progettazione volte ad adattare macchinari e impianti forniti dalla società alle specifiche esigenze dei singoli clienti, sui quali i costi venivano riversati.

4. Appare opportuno scrutinare, ante omnia, il terzo motivo di ricorso, atteso che, l’eventuale rigetto dello stesso con conseguente irretrattabilità dell’accertamento della infondatezza nel merito della pretesa impositiva, renderebbe superfluo l’esame dei primi due motivi.

5. La C.T.R. ha osservato: “la dedotta insussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, sul presupposto dell’elaborazione da parte della Vortex Hydra srl di progetti di ricerca scaturenti da dirette commissioni della clientela era infondata e non provata, non avendo l’agenzia delle entrate offerto in concreto elementi a supporto della propria tesi; al contrario dagli atti risultava la novità degli studi tesi alla realizzazione di impianti di nuova concezione e alla realizzazione di nuove tecnologie; quanto alle dichiarazioni (v. doc. in atti) dell’ing. M., si osserva che nulla contribuiva a corroborare a quelle dichiarazioni il significato attribuito dalla P.T. non avendo la G. di F. (v. verbale) contestato che con elementi – ripetesi – concreti la situazione prospettata dalla ditta nella varia documentazione e giudicata idonea previa disamina da parte dell’organo accertatore – all’accoglimento del beneficio”.

A fronte di tale motivazione – con la quale il giudice di merito, seppur succintamente, sulla base della documentazione richiamata, ha riconosciuto “la novità degli studi tesi alla realizzazione di impianti di nuova concezione e alla realizzazione di nuove tecnologie” e ha negato rilievo decisivo alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, non avendo nel processo verbale la Guardia di Finanza contestato con concreti elementi quanto documentato dalla società ed asseverato dall’organo accertatore – la ricorrente ha prospettato una diversa lettura delle risultanze istruttorie come accertate e ricostruite dalla commissione tributaria. Tali censure non possono essere accolte, poichè la valutazione delle risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo – sotto il profilo logico/formale e della correttezza giuridica – dell’esame e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali). Il motivo in scrutinio va dunque rigettato.

6. Restano così assorbiti il primo e il secondo mezzo di impugnazione.

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere

rigettato.

La natura e peculiarità della controversia inducono a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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