Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10235 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 29/05/2020), n.10235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20070-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONFALONIERI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ETTORE BONTEMPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2011 della COMM. TRIB. REG. MILANO,

depositata il 17/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 96/49/11, depositata in data 17/06/2011, con la quale la CTR della Lombardia, in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure, ha rigettato l’appello principale interposto dall’Ufficio, avente ad oggetto l’avviso di accertamento elevato nei confronti della Confalonieri S.p.a., in riferimento all’anno d’imposta 2003, per rideterminazione del reddito d’impresa a seguito di recuperi relativi ad IRPEG, IRAP ed IVA;

che, la CTR adita, per quanto qui rileva, rigettava il gravame, ritenendo che: a) in relazione al recupero n. 2, relativo alla quota ammortamenti di macchine, dovesse trovare applicazione, tenuto conto del maggiore utilizzo del bene, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 3, che consente il raddoppio della quota di ammortamento del bene; b) in relazione al recupero n. 4, l’Ufficio, non potesse pretendere dalla Società Andreotti Fotoincisori S.p.a., non appartenente al gruppo societario Confalonieri, la partecipazione al pagamento degli interessi moratori relativi al ritardo nel pagamento dei rimborsi del finanziamento del Ministero Industria, Commercio e Artigianato, determinato dalla particolare situazione finanziaria della Confalonieri S.p.a., in amministrazione straordinaria; c) in relazione al recupero IVA, la documentazione attestante l’avvenuta esportazione della merce, risultava regolarmente vidimata dall’Ufficio doganale;

che, avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a quattro motivi articolati sotto vari profili;

che, la Confalonieri S.p.a., si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, concernente il rilievo n. 8, e rappresentato dalla mancanza di elementi certi e precisi, attestanti l’inesigibilità del credito vantato dalla contribuente nei confronti della ZAO Eurostandard, nonchè la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR disatteso il principio in base al quale le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali;

che, con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, rappresentati dalla mancata dimostrazione da parte della contribuente della più intensa utilizzazione dei beni produttivi, tale da giustificare l’applicazione di coefficienti di ammortamento più alti, la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione dell’art. 102 (già 67) TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nel ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione di coefficienti di ammortamento più alti, in assenza di attestazioni probatorie in tal senso da parte della contribuente, e dell’assenza dell’avvenuto accantonamento della relativa eccedenza in apposita riserva;

che, con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato, con riferimento al recupero n. 4, dalla dibattuta questione attinente la mancata contabilizzazione e dichiarazione degli interessi attivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 89, per avere la CTR omesso di considerare la mancata contabilizzazione e dichiarazione di interessi attivi sul finanziamento ricevuto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ed erogato alla contribuente ai sensi della L. n. 46 del 1982, art. 16, comma 3;

che, con il quarto motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla avvenuta documentazione della esportazione effettuata mediante esibizione di copia della relativa fattura regolarmente vistata dalla Dogana, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 53, del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346, nonchè del Reg. CEE 2454/93, art. 793, par. 3, per mancanza nelle fatture in contestazione dell’attestazione relativa all’avvenuto compimento dell’operazione doganale di esportazione.

che, il primo motivo, articolato sotto vari profili, risulta infondato;

che, infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (“ex plurimis” Cass. n. 16823/2014) nel caso, quale quello di specie, di cessione di credito, le eventuali perdite, subite dal creditore cedente possono essere dedotte, ai sensi dell’art. 66, comma 3, del TUIR, qualora il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali, con conseguente, correlato, automatismo nella deducibilità della perdita subita in capo al creditore;

che, di conseguenza vanno disattese sotto questo profilo le doglianze prospettate dall’Amministrazione finanziaria, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti con tale motivo di gravame, atteso che, sulla base di quanto attestato nella sentenza impugnata, risulta trattarsi, nel caso in disamina, di perdite correlate ad assoggettamento del debitore a procedura concorsuale;

che, vanno trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che appaiono strettamente connessi in quanto hanno, entrambi, per oggetto le valutazioni operate dal giudice di secondo grado in merito al materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito e la sufficienza delle motivazioni addotte al riguardo;

che, i motivi s’appalesano fondati per quanto di seguito esposto;

che, in ordine al secondo motivo concernente l’art. 67, comma 3, (ora 102), del TUIR, rileva osservare che tale disposizione consente al contribuente di elevare la quota di ammortamento anticipato dei beni utilizzati per la produzione, fino a due volte nell’esercizio in cui i beni siano stati utilizzati per la prima volta e nei due successivi, sulla base di una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore di appartenenza dell’impresa, a condizione che l’eccedenza, se non imputata nei rispettivi bilanci all’ammortamento dei beni, fosse stata accantonata in apposita riserva;

che, su tali, due condizioni legittimanti il più elevato ammortamento (utilizzazione dei beni più intensa, accantonamento dell’eccedenza in apposita riserva) la CTR avrebbe dovuto, per dare corretta applicazione al cit. art. 67 del TUIR, motivare, adeguatamente, in merito alla sussistenza di tali presupposti;

che, a fronte di ciò, colgono nel segno le censure dedotte dall’Ufficio, poichè la CTR si è limitata con motivazione del tutto insufficiente ed assertiva, ad affermare sul punto che “In merito al punto 3 e) della sentenza (recupero n. 2) relativo alla quota ammortamenti di macchine d’Ufficio recuperata per Euro 8.636,00, precisa che la quota ordinaria per le macchine d’ufficio è del 20% ridotta al 10% trattandosi del primo esercizio che è pari ad Euro 8.636,00; tenuto conto di maggior utilizzo del bene, la quota è stata raddoppiata come consentito e sono stati dedotti Euro 17.272,00”;

che, appare, di conseguenza, meritevole di accoglimento il divisato profilo di doglianza, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte con il motivo esaminato;

che, parimenti, per quanto attiene il terzo motivo attinente la mancata contabilizzazione e dichiarazione di interessi attivi correlati ad un finanziamento ricevuto dalla contribuente, per il quale la stessa ha calcolato per l’esercizio del 2003 interessi per Euro 109.297,12, giova sottolineare che a fronte di specifica doglianza dell’Amministrazione finanziaria, la CTR ha omesso di prendere in considerazione tale doglianza, limitandosi con motivazione del tutto inconferente ed apodittica ad affermare che “In relazione al punto 3-f della sentenza (recupero n. 4), l’eccezione della società appare fondata, non potendo pretendere dalla società Andreotti Fotoincisori S.p.a., non appartenente al gruppo, la partecipazione al pagamento di interessi moratori determinati dal ritardo nei rimborsi del finanziamento del Ministero Industria Commercio e Artigianato causato dalla particolare situazione di amministrazione straordinaria della Confalonieri S.p.a.”;

che, va, invece, disatteso il quarto motivo, perchè carente sul piano dell’autosufficienza, in quanto non trascrive e riporta il contenuto della fattura, asseritamente, priva della regolare vidimazione dell’Ufficio doganale;

che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto in riferimento al secondo ed al terzo motivo, entro i termini di cui in motivazione, con rigetto degli altri mezzi di gravame;

che, per l’effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo per quanto di ragione, rigetta gli altri mezzi di gravame, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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