Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10235 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10235 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 16680-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO F.T,ETTRICO SPA – Società con unico azionista,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Enel SpA, nella
qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona
del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO ELETTRICO
S.P.A 09633951000 – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avv. PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 12/05/2014

- ricorrenti contro
DE STASIO GENNARO;
– intimato –

27.5.2011, depositata il 27/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

Ric. 2012 n. 16680 sez. M3 – ud. 09-04-2014
-2-

avverso la sentenza n. 8168/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’Enel
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, intesa ad ottenere il

per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza del
mancato rispetto, da parte dell’Enel, dell’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia
Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore della possibilità dì
pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su di
essa incombenti.
2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini
della presente decisione, con l’assunto che l’art. 6, comma, 4, cit. non
aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso
tale motivo, reputando che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art.
1339 c.c.
3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione
l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai
relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e
di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso
di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia
elettrica a clienti filiali).
La parte intimata non ha resistito.

risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto pagare le spese postali

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le censure rilevanti del ricorso e già oggetto di giurisprudenza
consolidata della Corte, si articolano, essenzialmente, attraverso i punti che
seguono.
Si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge 14
novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999

integrare il contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie
l’art. 2, comma 12, lettera h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle
delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, mentre il citato
comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti.
Si deduce, inoltre, “difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e
controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come
la previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta
all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).
Si lamenta, ancora, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo
che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339
c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perché rende
possibile l’inserzione automatica di clausole del contratto solo in
sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto,
l’inserimento non era stato possibile anche perché l’inosservanza della
delibera da parte dell’Enel era espressamente sanzionabile dall’Autorità ai
sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del 1995.
Si deduce, pure, “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un
ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava
determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di

e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di

pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben
maggiori di quelle del pagamento di un curo tramite il bollettino postale.
Ed inoltre, violazione della legge n. 481 del 1995 in relazione alla delibera
in argomento, e degli artt. 1175, 1375, 1339 e 1374 cod. civ., oltre a difetti
motivazionali.

comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del
contratto, possono essere considerati unitariamente e sono fondate, per
quanto di ragione, alla luce del precedente di cui alla decisione di questa
Corte, con la sentenza n. 17786 del 2011, su un ricorso dell’Enel
propositivo di motivi identici in una controversia di identico tenore.
Nella suddetta decisione si è affermato il seguente principio di diritto:

<>.

2. Le censure sintetizzate, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6,

Quindi, si è concluso che deve <> e
che <>.
3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello
scrutinio complessivo ed unitario delle censure esposte e la sentenza è
cassata.
Le altre censure, essendo basate sul presupposto che la nota delibera
avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbite.

contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento,

4. Il Collegio reputa che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa
essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto
per ritenere che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la
domanda proposta dall’utente, in accoglimento dello stesso ed in riforma
della sentenza del Giudice di Pace, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo

informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto
per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere
insorto.
5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere,
possono essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella
giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma
della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel merito, accoglie l’appello
dell’Enel e rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dei gradi di
merito. Condanna la parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.

subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di

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