Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10234 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24902/2015, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

F.lli M. e co. s.r.l., corrente in Bisceglie, rappresentata

e difesa dall’avv. Damascelli Antonio ed elettivamente domiciliata

presso lo studio a Roma, Via Alberico II, 33;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza 673/11/2015 emessa inter partes il

30 marzo 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia,

avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS)

dell’Agenzia delle Entrate, Uff. Provinciale di Barletta, Andria e

Trani.

Fatto

RILEVATO

Che:

con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia, confermando quella di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, ha annullato gli accertamenti in oggetto;

che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso l’Agenzia delle entrate e controricorso incidentale la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

è intervenuta dichiarazione di rinuncia dall’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Puglia, con la quale è stato comunicato l’autoannullamento dell’accertamento ad opera della Direzione provinciale di Andria Trani;

la dichiarazione di rinuncia al ricorso denota la sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente all’impugnazione;

che la domanda di condanna dell’Amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per lite temeraria, sulla quale la Commissione tributaria regionale, pur avendola riportata in sede espositiva, non si è pronunciata, può essere decisa in questa sede nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria;

la domanda deve essere rigettata, trattandosi di questione interpretativa che non consente di ipotizzare, in capo all’Amministrazione, nè dolo nè colpa grave;

in ragione dell’esito complessivo della controversia, le spese del presente giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Rigetta nel merito il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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