Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10234 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Madga – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al NRG

25297/2016 proposto da:

M.M.G. e R.V., elettivamente domiciliato

in Roma, Via Oslavia 30, nello studio dell’avv. Fabrizio Gizzi, che

li rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv.

Carlo Zauli;

– ricorrente –

nei confronti di:

spa Daicom, elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi 58,

presso lo studio dell’avv. Gaia Baldassarri, che la rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Rossella Ceccarini;

– controricorrente –

e

F.A., C.M., Assicuratori dei Lloyd’s;

– intimati –

Udita la relazione del Dott. Francesco Tirelli;

Visti il ricorso, il controricorso e la memoria;

Letta la requisitoria del PG Dott. Luigi Salvato;

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Nel luglio 2013, i coniugi M.M.G. e R.V. hanno convenuto la spa Daicom (con sede nella (OMISSIS)) ed F.A. davanti al Tribunale di Forlì, esponendo che la M. aveva concluso con la Daicom un contratto per l’installazione di un impianto fotovoltaico nell’immobile di proprietà di entrambi sito in Comune di (OMISSIS), provincia di Forlì/Cesena.

A causa, però, dell’inesatta ed incompleta valutazione dei luoghi nella fase di progettazione e della imperfetta esecuzione dei lavori nella fase di posa in opera, avevano purtroppo subito dei gravi danni, dei quali dovevano rispondere in solido sia la Daicom che il F., intervenuto nella vicenda come procacciatore dell’affare, magister della trattativa, progettista e partecipante all’installazione.

Hanno pertanto concluso per la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dell’intero danno patito, precisando al riguardo che anche il R. era legittimato ad agire contro di essi perchè responsabili pure nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Si è costituita la Daicom eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano perchè nel contratto stipulato con la M. era stata inclusa una clausola in forza della quale la committente avrebbe potuto agire solo davanti all’autorità giudiziaria di San Marino.

Costituitosi anche il F. ed effettuata la chiamata in causa di terzi, il GI ha rimesso la causa alla udienza del 7/12/2016 per la precisazione delle conclusioni.

Con atto spedito il 2/11/2016, la M. ed il R. hanno allora presentato istanza ex art. 41 c.p.c..

Soltanto la Daicom ha depositato controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità del regolamento per difetto d’interesse delle controparti e l’infondatezza della tesi dalle medesime sostenuta.

Depositata memoria dai ricorrenti, il regolamento è stato deciso all’udienza camerale dell’11/4/2017.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La Daicom ha basato la sua eccezione preliminare sul fatto che il Tribunale aveva già fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni e rigettando l’istanza di sospensione del giudizio avanzata dagli attori, aveva mostrato di voler pervenire a sentenza in tempi assai più rapidi di quelli occorrenti per la definizione del presente regolamento.

L’eccezione non può essere condivisa perchè oltre ad essere fondata sulla mera ipotesi di una rapida conclusione del giudizio di merito, non considera che a differenza della pronuncia del Tribunale, la quale potrebbe essere sempre contestata sul punto attraverso i normali mezzi d’impugnazione, l’ordinanza sul regolamento risolve definitivamente la questione di giurisdizione, privando le parti della possibilità di rimetterla successivamente in discussione.

Va pertanto riconosciuta la persistenza dell’interesse dei ricorrenti a coltivare il presente regolamento, la cui prosecuzione non sarebbe preclusa neppure nel caso in cui il Tribunale avesse nel frattempo pronunciato sentenza (v., in tal senso, C. Cass. 2014/10823 e 2015/9861, che hanno al riguardo parlato di sentenza condizionata, inidonea a far venire meno l’interesse dei ricorrenti alla definizione del regolamento).

Passando adesso all’esame della questione di giurisdizione (da risolvere facendo applicazione della L. n. 218 del 1995, che con l’art. 3, comma secondo, rimanda a sua volta alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), occorre considerare che il R. ha fatto valere una responsabilità di tipo aquiliano della Daicom, mentre la M. ha agito sulla base del contratto a suo tempo concluso, contratto che questa Corte ritiene di dover inquadrare fra quelli dei consumatori perchè stipulato da una persona fisica per esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio della propria attività (C. Cass. 2012/3855).

Tanto puntualizzato, giova rammentare che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, a meno che non si tratti di prospettazione artificiosa, strumentalmente preordinata al fine di sottrarre il convenuto dal suo giudice naturale (2013/26937).

La domanda proposta ex art. 2043 c.c. dal R. (nei cui confronti non è – neppure in astratto – opponibile la clausola di proroga pattuita dalla M.), non sembra integrare i predetti estremi e rientra sicuramente nella giurisdizione del giudice italiano in quanto è in Italia il luogo in cui si sarebbe verificato l’asserito danno.

Aggiungasi che l’altro convenuto F.A. risiede in (OMISSIS) e che la sua citazione come coobligato solidale non appare prima facie pretestuosa e, cioè, notificata al mero scopo di creare le premesse per invocare la disposizione di cui all’art. 6, n. 1 della Convenzione di Bruxelles, a mente del quale ove sussista connessione per il titolo o per l’oggetto, il giudice del luogo di domicilio di uno dei convenuti può conoscere anche delle domande proposte contro quello domiciliato nel territorio di un altro Stato.

E poichè la causa contro il F. risulta nella sua prospettazione connessa a quella contro la Daicom, ne deriva che la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dal R. contro quest’ultima sussiste anche ai sensi del citato art. 6 della Convenzione di Bruxelles.

Tale considerazione sarebbe già di per sè sola sufficiente per affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano anche sulla domanda proposta contro la Daicom (ed il F.) dalla M..

Per completezza va però aggiunto che queste Sezioni Unite si sono già occupate della questione concernente la individuazione del giudice avente giurisdizione sulla causa relativa all’esecuzione di un contratto stipulato fra un italiano ed un operatore sanmarinese, contenente una calusola di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di San Marino.

In tali occasioni le Sezioni Unite, rilevato che quello in questione integrava un contratto con un consumatore, hanno statuito che anche alla luce dell’art. 38 della Carta di Nizza, il quale assicurava un alto livello di protezione dei consumatori, doveva “ritenersi prevalente, sulla disposizione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4, comma 2, in tema di deroga alla giurisdizione, l’art. 3, comma 2 della medesima legge, secondo cui vertendosi in tema di contratti del consumatore, si applicano le disposizioni della sezione 2^ del regolamento CE n. 44 del 2001 e, quindi, l’art. 17, che ammette la deroga soltanto a date condizioni ed, in particolare, ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia” (C. Cass. 2013/4211 e 2013/21589).

Ora, è bensì vero che per l’applicabilità di tale disposizione non basta la semplice qualifica di consumatore di uno dei contraenti,ma occorre anche l’esistenza di uno dei criteri di collegamento di cui all’art. 15 del Reg. CE 44/2001.

Nel caso di specie deve però ritenersi che sussista il criterio di cui alla lettera c) del predetto articolo, che ha riguardo ai contratti conclusi “con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato”.

Avuto infatti riguardo al tipo di attività esercitata dalla Daicom, alla presenza di un suo “agente” in Italia, nonchè al fatto notorio che le imprese sanmarinesi offrono ed eseguono le loro prestazioni anche in Italia (C. cass. SU 2017/9148), il contratto stipulato con la M. dev’essere riguardato non come un mero fatto isolato dovuto a circostanze di carattere eccezionale, ma come la conseguenza di una politica commerciale della Daicom strutturalmente e stabilmente orientata allo svolgimento dell’attività anche in Italia (v., al riguardo, C. Cass. 2000/560, 2002/9338, 2003/10840 e 2008/28166, secondo le quali in tema di giurisdizione la Corte può conoscere di tutti i fatti, anche esterni al processo, da cui dipenda la soluzione della questione).

Ne consegue l’inidoneità della clausola di proroga in esso contenuta ad escludere la possibilità della M. di ricorrere al giudice italiano per essere risarcita dei danni asseritamente arrecatile dalla Daicom.

Il giudice del merito provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

PQM

La Corte:

dichiara la giurisdizione del giudice italiano, al quale rimette anche la regolamentazione delle spese di lite della presente fase.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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