Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10233 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19477/2015, proposto da:
Cortecci s.r.l., corrente in (OMISSIS), rappresentata e difesa
dall’avv. Livia Salvini del Foro di Roma e dall’avv. Laura Castaldi
e Nicola De Renzis Sonnino del foro di Firenze, elettivamente
domiciliato in Roma viale Mazzini 11, presso lo studio dell’avv.
Salvini;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– resistente –
per la cassazione della sentenza 789/13/15 emessa inter partes il 29
aprile 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana,
avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) I.RE.S. e altro
2003 della direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di
Siena.
Fatto
RILEVATO
Che:
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale per la Toscana, confermando quella di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Siena, ha rideterminato maggiori ricavi n capo alla Cortecci s.r.l.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso la contribuente;
che con istanza depositata il 10.10.2018 l’Agenzia delle Entrate – sulla base della nota 2 agosto 2018 della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Siena – ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio, essendosi perfezionata la procedura di definizione agevolata della controversa promossa dalla contribuente a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
L’istanza è conforme alla fattispecie di cui alla L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;
che le spese del giudizio debbano essere compensate, in quanto la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (cass., n. 10198/’18);
che non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cass., 14782/2018; Cass., 10198/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, compensando interamente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020