Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10233 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26727-2008 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LOJODICE OSCAR,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, PATRIZIA TADRIS, EMANUELE DE ROSE, giusta procura speciale

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2344/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

5.6.08, depositata il 21/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

L’attuale parte ricorrente appellava la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva accolto la sua domanda, diretta a ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per il periodo ivi indicato, lamentando il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici e la determinazione delle spese processuali in violazione della tariffa professionale.

La Corte d’appello di Bari, dopo avere concesso il termine richiesto dalla parte ricorrente per la “rinotifica” del ricorso in appello, pronunciava sentenza dichiarando l’improcedibilità dell’impugnazione, osservando che il relativo atto non era stato ritualmente notificato. Infatti esso era stato notificato all’avv. Tedone, difensore dell’istituto, presso la sede di (OMISSIS) del medesimo ente, invece che presso l’ufficio legale dell’Inps di (OMISSIS), domicilio eletto con la memoria di costituzione in primo grado.

La parte assicurata propone ricorso per cassazione. L’Inps resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 330 nonchè degli artt. 138 e 139 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 391, 307, 421 e 435 c.p.c., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si lamenta che la Corte di merito, dopo avere dato atto della avvenuta notificazione dell’atto di appello al procuratore-difensore dell’Inps costituto in primo grado, abbia ritenuto irrituale la medesima notifica, trascurando che ai fini della notifica dell’atto di appello è irrilevante l’elezione di domicilio effettuata dalla parte con l’atto di costituzione in primo grado. Si deduce anche che semmai avrebbe potuto configurarsi non l’improcedibilità ma l’estinzione del giudizio, dichiarabile però solo in caso di eccezione della controparte.

Il ricorso incidentale condizionato denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 291 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). Si sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’appello, senza assegnare un termine per la sua notificazione, per il fatto che il relativo ricorso non era stato notificato (unitamente al decreto di fissazione dell’udienza).

Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente puntualizzato che, nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – assegnare, “ex” art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ. (sentenza n. 20604/2008).

Nella specie appare chiaro che non vi è stata da parte dell’appellante una prima notificazione del ricorso in appello, sia pure affetto da qualche nullità, e che il termine “rinotificare” sia stato impropriamente impiegato. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto – alla stregua dell’interpretazione della normativa rilevante nei termini ora chiariti da parte delle Sezioni unite – immediatamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso e in tal senso deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata.

Peraltro, anche nell’ipotesi in cui fosse stata presente una precedente irrituale notificazione, il ricorso non sarebbe meritevole di accoglimento, in quanto, da un lato, è pacifico che la notificazione dell’atto di appello non è avvenuta a mani del difensore dell’Inps, dall’altro, risulta meramente apodittica la tesi – peraltro accennata nel solo conclusivo quesito di diritto – che il procuratore-difensore dell’Inps avesse l’ufficio presso la sede di (OMISSIS) dell’Inps, e non, come dedotto dall’Inps (con riferimento anche alle risultanze presso il competente ordine professionale), presso l’ufficio legale dell’ente in (OMISSIS), menzionato in sede di costituzione in primo grado. D’altra parte, la non corretta ottemperanza all’ordine di eseguire la notificazione del ricorso nel rito del lavoro determina, in caso di mancata costituzione della controparte, l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 28270/2008 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Il ricorso incidentale dell’Inps rimane assorbito.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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