Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10233 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 19/04/2021), n.10233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9621/2019 r.g. proposto da:

D.E., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Carla Pennetta, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via

Circonvallazione Clodia n. 88, presso lo studio dell’Avvocato

Giovanni Arilli.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositato in data

30.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da D.E., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere proveniente dal Gambia e dalla città di (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè condannato alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di omicidio colposo stradale, vicenda per la quale, dopo la sua fuga, era stata arrestata la madre quale garante della sua libertà personale.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, per la mancata allegazione di fatti rinviabili nel paradigma applicativo dell’invocata protezione internazionale e perchè comunque era stato allegato solo un mero timore di possibili ritorsioni private da parte della vittima del sinistro stradale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Gambia, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè comunque il sistema carcerario gambiano, sebbene presenti molte criticità, aveva comunque consentito al richiedente di curarsi e dunque non poteva essere considerato degradante.

2. Il decreto, pubblicato il 30.1.2019, è stato impugnato da D.E. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951″ del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e della direttiva n. 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, per non aver il tribunale azionato i poteri di integrazione officiosa delle prove allegate dal ricorrente.

2. Con il secondo e terzo motivo, congiuntamente articolati, si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

3. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 10 Cost..

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo è inammissibile perchè si compone solo di generiche doglianze, astrattamente prospettate in relazione all’asserita violazione del principio di cooperazione istruttoria che informa il rito speciale della protezione internazionale, senza che tuttavia le censure si confrontino con la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego dell’invocata protezione, e cioè la mancata ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione internazionale.

4.2 I secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi articolati in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria, sono invece inammissibili perchè le censure mirano ad una rivalutazione del merito della decisione – inibita, invece, al giudice di legittimità – in ordine allo scrutinio del bilanciamento tra la condizione di vulnerabilità del richiedente e l’integrazione di quest’ultimo nel contesto socio-lavorativo del paese di accoglienza (per come richiesta dalla giurisprudenza nomofilattica: v. ss.uu. n. 29459/2019 e Cass. sent. n. 4455/2018), senza neanche indicare quali fossero i profili di vulnerabilità già allegati innanzi ai giudici del merito e quale fosse stato il percorso di integrazione sociale in Italia, profili quest’ultimi indispensabili per il sopra ricordato giudizio comparativo. Il ricorrente allega invero solo genericamente profili di doglianza riguardanti le sue condizioni di salute e la situazione di povertà in Gambia, senza tuttavia contrastare la motivazione resa dal tribunale nella quale si evidenziava invece la possibilità di cure e di assistenza medica anche in regime di detenzione nella carceri gambiane, regime che dunque non poteva ritenersi degradante per le condizioni dei detenuti e per il rispetto dei diritti umani fondamentali.

4.3 Il quarto motivo è invece infondato.

E’ utile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (v. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

Orbene, sulla base dei sopra ricordati principi – che qui si riaffermano – la dedotta violazione di legge deve pertanto reputarsi infondata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA