Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10233 del 18/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10233 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 25409-2011 proposto da:
MANGO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA
BATTISTA BUONAVOGLIA, rappresentato e difeso dagli
avvocati AUGUSTO CHIOSI, CAPITANIO FRANCESCO MARIA
giusta delega a margine;
– ricorrente-

2016
1547

contro

EQUITALIA SUD SPA COSTITUITA CON C/RIC DEL 21.12.2011
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO,

Data pubblicazione: 18/05/2016

• rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO POLISI
giusta delega in calce;
AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI NAPOLI EQUITALIA
POLIS SPA in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
NAPOLI, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI NAPOLI, COMUNE DI NAPOLI;

intimati

avverso la sentenza n. 145/2011 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 21/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2016 dal Presidente e Relatore
Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

25409/11
Fatto
Con sentenza n.145/28/11, depositata il 21,4.2011, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’ appello proposto da Mango
Vincenzo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.
594/40/2009 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso otto cartelle
esattoriali relative ad imposte varie, dichiarava il difetto di giurisdizione

nel resto la sentenza impugnata.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che Equitalia Polis aveva
esibito le fotocopie delle relate di notifica delle relative cartelle, non disconosciute
dal contribuente.

Il

contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.,rilevando come la produzione di copia fotostatica delle
relate di notifica, sia insufficiente a soddisfare l’onere probatorio della avvenuta
notifica delle cartelle;
b) violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.,non avendo rilevato la CTR la insufficienza delle relate
non essendo idonee a dimostrare quale atto sia stato notificato;
e) violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’art. 360 n. 3 e 5 e.p.c.,non avendo la CTR verificato la regolarità del
procedimento di notifica.
L’ Agenzia delle Entrate e Equitalia Polis s.p.s. si sono costituite con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.5.2016, in cui il PG ha concluso
come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. In relazione al primo motivo è ammissibile nel giudizio tributario l’allegazione di
fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola
posta dall’art. 2719 cod. eiv. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno
la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è
attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non
1

relativamente alle cartelle relative a violazioni del codice della strada, confermando,

sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività
di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace.
Tale principio trova applicazione generalizzata per tutti i documenti e, quindi, anche
per le relate di notifica (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 2710712012)
Il secondo e terzo motivo difettano di specificità, non consentendo a questa Corte di
capire le ragioni della doglianza con riferimento alla sentenza impugnata, trattandosi
di enunciazione del tutto generica di violazione di principi, quali il divieto di nova
Corte di Cassazione su alcuni punti della sentenza non indicati dal ricorrente.
La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica
attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del
ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativa di cui
all’art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. (cfe Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4036 del
18/02/2011). Entrambi i motivi, infatti, fanno riferimento a questioni di fatto già
esaminate dalla CTR che in relazione alla censura, del tutto generica, di insufficienza
delle relate non essendo idonee a dimostrare quale atto sia stato notificato, ha,
invece, come risulta dalla sentenza impugnata, già esaminato le fotocopie delle
relate di notifica delle rispettive cartelle, senza alcuna contestazione al riguardo,
verificando, quindi la corrispondenza delle relate con le rispettive cartelle di
pagamento, né il contribuente ha contestato specificamente tale corrispondenza sia
pure per qualche sola cartella. Inoltre i giudici di appello, in relazione alla censura,
anch’essa generica, di mancanza di regolarità del procedimento di notifica, hanno
verificato, come si evince dalla sentenza impugnata, la rituale notifica delle cartelle
senza alcuna contestazione al riguardo e senza che la ricorrente abbia indicato per
quale di essa il procedimento notificatorio non sarebbe andato a buon fine.

nel giudizio di cassazione e il formarsi della definitività della sentenza di rinvio della

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità a favore di entrambe le parti costituite
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate in E.6.000 per compensi
professionali, oltre spese prenotate a debito e di Equitalia Polis s.p.a. in E 4.000,
oltre spese forfettarie e accessori di legge
Cosi de iso in Roma, il 4.5.2016

DEPOSITATO I

NCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA