Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10232 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3570/2018 R.G. proposto da:

Avv. MONETTI FRANCESCO, del Foro di Napoli, con domicilio in Roma,

Via Sistina n. 121;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis

dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 5346/6/17 pronunciata il 29.5.2017 e depositata il

12.6.2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in data 29.12.2015, Monetti Francesco impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il silenzio rifiuto serbato da Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione), avverso la propria domanda di rimborso della somma di Euro 30.688,17 oltre accessori, corrisposta a fronte dell’accensione di ipoteca effettuata sulla base di alcune cartelle esattoriali. Assumeva a tal fine di aver ottenuto, con sentenza con sentenza n. 267/18/12 depositata il 24.10.2012 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, l’annullamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria per la mancata notifica delle cartelle e che, dunque, le somme versate dovevano considerarsi indebite.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 8312 del 21.3.2016, rigettava il ricorso del contribuente, rilevando, che la decisione che aveva condotto alla cancellazione dell’ipoteca era stata pronunciata a causa della nullità della notificazione delle cartelle esattoriali che ne avrebbero costituito il presupposto e, pertanto, il giudicato formatosi in quel giudizio non consentiva di affermare la natura indebita del pagamento, dal momento che la decisione non aveva avuto ad oggetto la legittimità della pretesa tributaria, ma solo la legittimità dell’iscrizione ipotecaria e la regolarità della notificazione che l’aveva preceduta.

3. Anche la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 5346/6/17 pronunciata il 29.5.2017 e depositata il 12.6.2017 rigettava l’appello proposto dal Monetti, il quale pertanto proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio dell’8.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo il ricorrente deduce “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 68”, assumendo che la C.T.R. avrebbe rigettato la richiesta di restituzione di somme indebitamente pagate malgrado la stessa C.T.R. con sentenza passata in giudicato (n. 267/18/12, depositata in data 24.10.2012), avesse annullato un’iscrizione ipotecaria sulla base della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e dell’omessa prova delle notifiche delle cartelle a essa sottese.

2. La doglianza è infondata.

3. Come rilevato da questa Corte, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, “è fonte di una obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l’impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell’intero o solo in parte, l’amministrazione, in virtù dell’obbligo da essa stabilito, ma, più in generale dell’obbligo che civilisticamente compete a chiunque è destinatario di un pagamento privo di causa, è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute” (Cass. civ. Sez. V, Sent., 14.9.2016, n. 18027).

3.1. Ne discende come la disposizione in esame rappresenti la norma in virtù della quale il soggetto che ha indebitamente pagato obbligazioni tributarie possa ottenere la restituzione delle somme versate. Tuttavia, come rappresentato dalla Suprema Corte la ripetizione dell’indebito consegue solamente ad un pagamento privo di causa, poichè dichiarato tale con sentenza – passata in giudicato – che abbia caducato o in parte o per l’intero ii debito tributario.

3.2. Nel caso di specie, la sentenza gravata ha correttamente rilevato che la pronuncia della C.T.R. della Campania n. 267/18/12 invocata dall’odierno ricorrente ha preso in considerazione solo la questione attinente alla ritualità della notifica delle cartelle, ma non si è occupata in alcun modo della debenza del tributo sottostante e non ha accertato alcuna eccedenza di tributo corrisposto ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, ex art. 68, comma 2, limitandosi a ritenere non provata la notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria quale vizio derivato di questa. Invero l’anzidetta decisione non ha in alcun modo privato di efficacia i ruoli e le pretese sottese alle cartelle, essendo entrata nel merito della sola ritualità della notifica delle cartelle.

4. Sotto altro profilo ha osservato questa Corte che “la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento” (cfr. Cass. Sez. V, Sent., 29-07-2011).

4.1. Conseguentemente, poichè nel caso in esame è stata impugnata la sola iscrizione ipotecaria, l’omessa impugnazione delle pretese impositive ha comportato la intangibilità ed irretrattabilità dell’iscrizione a ruolo, così come correttamente affermato dai giudici di merito, talchè il pagamento del contribuente non può ritenersi privo di causa e quindi, indebito.

4.2. Ne discende che il semplice vizio di notifica non coinvolge la pretesa tributaria che, pertanto, non può ritenersi per ciò solo indebita.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in 4.000,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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