Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10232 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5972-2005 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA 5, presso l’avvocato BERNARDINI RANIERO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 47,

presso l’avvocato MENNA FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato

COLARIETI MARIA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

FALL BUNNY SRL;

– intimata –

avverso La sentenza n. 11/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente, l’Avvocato BERNARDINI, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la manifesta infondatezza

del ricorso con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 916 del 27/02/1996, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda di responsabilità ex art. 2392 c.c. proposta, dall’amministratore giudiziario della Bunny s.r.l. e poi proseguita dal curatore del sopravvenuto fallimento della stessa società nei confronti dell’amministratore e socio P.M. che, quindi era condannato a pagamento della somma di L. 116.223.000, con rivalutazione ed interessi legali, nonchè a risarcire l’attore delle somme effettivamente corrisposte all’ufficio provinciale I.V.A. a titolo di sanzioni per irregolari denunce relative agli anni 1981 e 1982. Il Tribunale rigettava poi la domanda proposta dal P. nei confronti del chiamato in causa A.R. e condannava il primo al pagamento delle spese in favore dell’attore e del chiamato in causa. Avverso tale sentenza, con citazione del 10 e 17 Ottobre 1996, proponeva appello il P. il quale contestava la sussistenza della propria responsabilità anche alla luce della sentenza n. 377/382/91 della Commissione tributaria dalla quale il fallimento aveva ricevuto grande vantaggio e da cui risultava che l’effettiva capacità produttiva della società (che gestiva un allevamento di conigli) era minore di quella di cui aveva tenuto conto il consulente d’Ufficio nel determinare il risarcimento.

Inoltre, il fallimento non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l’effettivo valore dei beni della procedura. Queste circostanze unitamente ai documenti in possesso del Tribunale e a quelli che le controparti avrebbero dovuto produrre, dimostravano che esso appellante era esente da responsabilità e che l’unico effettivo responsabile del danno era il socio A., che aveva partecipato alla conduzione dell’azienda.

Costituitisi gli appellati, la Corte d’appello, con sentenza n. 342 del 27.4.2000, rigettava l’appello, ritenendo, tra l’altro, che la decisione della Commissione tributaria era irrilevante, in quanto aveva un oggetto diverso da quello del giudizio di responsabilità, fondato sui documenti e sulle ispezioni e consulenze espletate, mentre la sentenza penale del Tribunale di Salerno n. 364 del 14.6.1997, con la quale il P. era stato assolto dai reati di bancarotta, era inutilizzabile, perchè irritualmente prodotta alla udienza collegiale del 27.5.1999 ed alla cui esibizione si era opposto il procuratore del fallimento.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione per revocazione il P., il quale deduceva che i motivi dell’azione erano costituiti dalla sentenza n. 364/97 del Tribunale Penale di Salerno, nonchè dalla sentenza 276/27/99 della Commissione tributaria regionale di Napoli, depositate e pubblicate, la prima dopo la precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, e la seconda dopo l’udienza collegiale del 27.5.99. Ad esse doveva aggiungersi anche la perizia collegiale redatta in data 11.3.1997 dal collegio dei periti nominati dai Tribunale Penale.

Conclusivamente precisava che la sentenza penale era stata emessa il 17.3.1997 e la motivazione era stata depositata il 24.4.1997, la perizia collegiale era stata depositata in data 11.3.1997 mentre la sentenza della Commissione regionale era stata pubblicata il 2.12.1999. Deduceva, in particolare, il P. che i fatti per i quali la Bunny s.r.l. aveva chiesto ed ottenuto il risarcimento dei danni a suo carico erano gli stessi per i quali egli era stato imputato del reato di cui al R.D. n. 267 del 1942, artt. 216, 219 e 223 e, cioè, per aver falsificato i bilanci di impresa, per di più distraendo la somma di L. 153.540.084 più L. 159.372.447.

Rilevava l’attore che i fatti sopraindicati erano stati ritenuti insussistenti dal Tribunale Penale di Salerno con la formula perchè il fatto non sussisteva e che tale pronuncia aveva efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato. Osservava, in punto di diritto, che in materia di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, instaurato nei confronti di soggetto assolto in sede penale, trovavano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p. con la conseguenza che in detti giudizi la sentenza penale di condanna o di assoluzione ha efficacia per quanto attiene l’accertamento della sussistenza del fatto e la commissione di esso da parte dell’imputato.

Argomentava, inoltre, che i fatti ritenuti insussistenti dal Giudice Penale fossero gli stessi denunciati da A.R. e fatti propri dalla Bunny s.r.l. nel giudizio risarcitorio.

Tanto premesso il P. chiedeva la revocazione della sentenza n. 342/2000 della Corte d’appello di Salerno.

Si costituiva in giudizio il solo A. il quale eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione proposta e, comunque, chiedeva il rigetto della domanda.

Il fallimento rimaneva contumace.

La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in data 2.12.2003- 14.01.2004, rigettava l’impugnazione per revocazione in questione.

Avverso detta sentenza il P. ha proposto innanzi alla Corte di cassazione sia ricorso ordinario che ricorso per revocazione, quest’ultimo, oggetto del presente giudizio, è affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’ A..

Il ricorso ordinario per cassazione è stato già rigettato da questa Corte con sentenza n. 2975/05.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il P. lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha limitato l’ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3 al solo caso di rinvenimento di un documento successivamente alla sentenza di merito senza tenere invece conto del fatto che la fattispecie in questione ricorre anche nel caso in cui il documento preesista alla sentenza di merito ma la parte si sia trovata nella impossibilità di produrre il documento per causa di forza maggiore o per fatto ad essa non imputabile per colpa.

Con il secondo motivo assume che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso il vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 5 ritenendo che la preclusione del giudicato non operava nel caso in cui il danneggiato avesse esercitato – come nel caso di specie – l’azione civile a norma dell’art. 75 c.p.c., comma 2.

Il primo motivo è infondato.

Le condizioni perchè l’azione di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3 possa essere utilmente proposta sono: che il documento sia preesistente alla decisione impugnata; che lo stesso sia stato recuperato solo successivamente a detta decisione ;che la parte non abbia potuto produrlo a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e che il documento stesso sia decisivo. (Cass. 7653/97; Cass. 14114/06).

Da ciò necessariamente consegue che, così come l’azione non può essere utilmente proposta facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione (Cass. 7653/97; Cass. 14114/06), lo stesso avviene nel caso in cui il documento sia stato acquisito prima della decisione in questione ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti decisivo.

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi ,essa, infatti, constatato che la sentenza impugnata per revocazione era stata emessa il 27.4.00 a seguito di rimessione al collegio all’udienza di conclusioni del 4.3.97 e di riserva della causa in decisione alla udienza collegiale del 23.2.00 mentre la sentenza penale del tribunale di Salerno di assoluzione per il reato di bancarotta, in base alla quale si agiva ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, era stata emessa il 17.3.97, ed era stata prodotta all’udienza collegiale del giudizio per la cui sentenza si agiva in revocazione, prima quindi della emissione della sentenza.

Sulla base di questa constatazioni, del tutto correttamente la Corte d’appello ha escluso le condizioni di revocabilità della sentenza osservando ulteriormente che la sentenza penale, in quanto formatasi ed acquisita tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella collegiale, ben poteva essere esibita al collegio all’udienza di discussione che, delibatane la decisività avrebbe dovuto riportare la causa in istruttoria per acquisire il documento. Ha concluso quindi che la mancata ammissione del documento costituiva semmai error in procedendo ma non vizio revocatorio.

Tale statuizione è del tutto conforme all’orientamento di questa Corte che ha già avuto di precisare che, con riguardo all’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 3 sebbene il diritto di esibizione ex art. 210 c.p.c. si esercita normalmente fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, alla parte, che rinvenga documenti decisivi “medio tempore”, e cioè tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella collegiale, e che sia stata, senza sua colpa, impedita alla produzione anteriore, deve riconoscersi il diritto di denunciarne il rinvenimento al giudice – collegiale o monocratico – incaricato della decisione, il quale avrà l’obbligo, delibata la decisività dei documenti, di riportare la causa in istruttoria per la rituale acquisizione degli stessi. (Cass. 4610/96, Cass. 8859/96). Ciò corrisponde del resto a quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d’appello all’udienza collegiale in cui il documento era stato prodotto non lo ha ammesso avendone escluso la decisività.

Sulla correttezza di tale statuizione si è ormai formato il giudicato a seguito, della citata sentenza n. 2975/05 emessa da questa Corte Suprema nel giudizio proposto con ricorso ordinario avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha rigettato il motivo proposto sul punto dal P..

In conclusione quindi nessun vizio revocatorio sussisteva nel caso di specie ma semmai un vizio processuale che è stato correttamente dedotto con ricorso ordinario per cassazione e sul quale questa Corte si è già pronunciata con la citata sentenza 2975/05 ritenendolo insussistente.

Per quanto concerne poi la sentenza della Commissione tributaria regionale emessa il 2.12.99, che aveva confermato la decisione di primo grado della Commissione provinciale, la sentenza impugnata rileva del tutto correttamente che la Corte d’appello aveva già escluso la rilevanza della decisione in questione, e quindi la decisività del documento, in quanto avente un oggetto diverso da quello dell’azione di responsabilità ed ha correttamente constatato che, essendo stato il documento sostanzialmente preso in esame, la decisione sul punto non poteva essere oggetto di revocazione ma di impugnazione con mezzo ordinario per error in iudicando.

Il secondo motivo è infondato.

Questa Corte, con la citata sentenza 2975/05 emessa nella presente controversia su ricorso ordinario proposto dal P. avverso la sentenza 342/00 della Corte d’appello, nel rigettare il gravame ha escluso che la sentenza penale di assoluzione n. 364/97 emessa dal Tribunale di Salerno in data 16.6.97 potesse avere efficacia di giudicato nel giudizio civile in esame ai sensi dell’art. 652 c.p.c. e ciò anche sotto il profilo di una efficacia di giudicato in ordine all’accertamento negativo dei fatti materiali assunti ad oggetto dell’imputazione penale.

Da ciò si desume che si è già formato un giudicato che ha escluso la sussistenza di un giudicato penale che potesse avere efficacia nei confronti della presente controversia.

Il motivo del ricorrente che ripropone la medesima questione sotto il profilo revocatorio non può pertanto trovare accoglimento.

Il ricorso va pertanto respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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