Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10232 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Madga – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al NRG

17586/2016 proposto da:

ING Bank N.V., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana 53,

presso lo studio dell’ avv. Stefania Francesca Rispetto, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.

Alessandro Villani e Loris Bovo;

– ricorrente –

nei confronti di:

G.C. PARTECIPAZIONI Società Agricola a r.l., elettivamente

domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio 1, presso lo studio

dell’avv. Francesco Macario, che la rappresenta e difende per

procura in atti;

– controricorrente –

e

Fallimento della spa (OMISSIS), Fallimento della (OMISSIS); ABN AMRO

Bank N.V., ABN AMRO Commercial Finance;

– intimati –

La Corte,

udita la relazione del Dott. Francesco Tirelli;

visto il ricorso, il controricorso e le memorie;

letta la requisitoria scritta del PG Umberto de Augustinis.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Nel luglio 2013 la spa (OMISSIS) (poi dichiarata fallita nel febbraio 2015) e la G.C. Partecipazioni, Società Agricola a r.l. (di seguito GC) hanno convenuto davanti al Tribunale di Trani la (OMISSIS), la ABN AMRO Bank N.V., la ABN AMRO Commercial Finance N.V. e la ING Bank N.V., esponendo in particolare che quest’ultima aveva profittato dell’intenzione della spa (OMISSIS) d’incrementare la propria presenza commerciale in (OMISSIS) mediante la acquisizione del gruppo Springflower per il tramite della propria controllata (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)).

A tal fine era stata infatti progettata una complessa operazione in forza della quale la (OMISSIS) avrebbe acquisito tutte le azioni di Springflower Holding International, obbligandosi a pagare i fornitori del gruppo nonchè una quota dei debiti da esso maturati verso la ING Bank (per un ammontare complessivo di circa dieci milioni di euro).

Più in dettaglio, la (OMISSIS) avrebbe corrisposto la somma di Euro 3.250.000,00 alla ING che, da parte sua, avrebbe rinunciato ad ogni maggiore pretesa verso le società del gruppo Springflower.

Per consentire a (OMISSIS) di onorare l’impegno, la ING le aveva concesso un finanziamento di pari importo più un’apertura di credito – sempre di Euro 3.250.000,00 – per saldare i fornitori delle società del gruppo. A garanzia della restituzione delle predette somme, la ING aveva preteso da (OMISSIS) spa il rilascio di due fideiussioni per complessivi 6.500.000,00 Euro.

La situazione del gruppo Springflower si era però rivelata assai più critica del previsto, rendendo di conseguenza evidente che anche l’effettivo valore di realizzo della posizione creditoria della ING era, se non addirittura nullo, quanto meno assai inferiore alla somma pattuita.

Poichè la ING doveva necessariamente conoscere la realtà finanziaria del gruppo Springflower, con la gale aveva in essere un parallelo rapporto di factoring, ne conseguiva che la stessa aveva consapevolmente ed illegittimamente traslato la sua perdita sulle controparti, convertendo un credito apparente in uno certo ed esigibile.

Tale comportamento, unitamente a quello delle altre convenute, aveva concorso a danneggiare sia la (OMISSIS) (dichiarata fallita da un tribunale olandese nel febbraio 2013) che la spa (OMISSIS) e la GC (totalmente partecipata dalla (OMISSIS)).

Più in particolare, la GC aveva subito un pregiudizio di natura “industriale”, nel senso che la disgregazione della rete commerciale facente capo alla (OMISSIS) aveva negativamente influito sulla sua attività produttiva, privata ormai della “piattaforma distributiva olandese costituita dalla sinergia realizzata” fra società produttrice della merce (GC) e società distributrici della stessa ((OMISSIS) e sue controllate).

Il danno subito dalla (OMISSIS) aveva invece avuto natura essenzialmente finanziaria, essendo consistito nello azzeramento del valore della partecipazione in (OMISSIS), nella perdita dei crediti verso di essa vantati e nel lucro cessante derivato dalla mancata acquisizione di un’altra società.

In considerazione di quanto sopra nonchè dell’ulteriore pregiudizio rappresentato dalle concesse garanzie reali e personali, hanno pertanto richiesto la condanna delle convenute a risarcire i danni e ad astenersi dalla prosecuzione degli illeciti ed, in particolare, dall’escussione delle garanzie sopra indicate.

Le convenute si sono disgiuntamente costituite, eccependo tutte il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, in via subordinata di merito, l’infondatezza delle pretese avanzate dalle attrici.

Con ricorso notificato a tutte le altre parti in causa, la ING Bank ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta nei suoi confronti.

Soltanto la GC ha depositato controricorso, con il quale ha invece concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. All’udienza camerale dell’11 aprile 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Osserva innanzitutto il Collegio che le altre convenute ABN Amro Bank e ABN Amro Commercial Finance hanno precedentemente proposto separato regolamento, già deciso con ordinanza 19474/2016, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

In ragione di ciò, il PG ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del presente regolamento per esistenza di precedente giudicato.

L’assunto non può essere condiviso, in quanto dall’esame della precedente ordinanza appare evidente che la stessa ha deciso soltanto sulla domanda proposta nei confronti delle convenute ABN Amro, cui erano stati addebitati distinti ed autonomi copmportamenti, del tutto inidipendenti da quelli ascritti alla ING.

Essendo perciò stata pronunciata con riferimento a diversi presupposti di fatto, essa non può fare stato nel presente giudizio, dipendendo la giurisdizione anche dalle particolarità della fattispecie concreta che, come si è detto, nel caso adesso all’esame non sono affatto sovrapponibili a quelle del precedente giudizio.

Tanto puntualizzato, occorre considerare che la ING Bank è una società di diritto olandese con sede in (OMISSIS).

Rispetto ad essa non può pertanto operare il criterio di collegamento di cui all’art. 2 del reg. CE 44/2001 (applicabile ratione temporis).

Non resta quindi da verificare se possa venire in rilievo quello di cui all’art. 5, n. 3 del medesimo regolamento.

Nell’atto di citazione davanti al Tribunale di Trani, le attrici hanno infatti espressamente addebitato alla ING un comportamento (posto in essere in (OMISSIS)) di cui la stessa dovrebbe rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Orbene, in base al predetto n. 3 dell’art. 5 ed in deroga al criterio generale stabilito dall’art. 2 del medesimo Regolamento, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato “in materia di delitti o quasi delitti”, anche davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso.

Al riguardo, però, è stato ripetutamente chiarito anche da questa Corte (v., fra le più recenti, C. cass. 2010/23593, 2011/14654 e 2015/8571), oltre che da quella UE (v. sentenze Kronhofer 10/6/2004 e Zuid Chemie 16/7/2009), che il luogo da tenere a tal fine in considerazione è quello del danno cd. iniziale, nel senso che non può riconoscersi alcun rilievo ai diversi luoghi in cui si trovano le cd. vittime secondarie, ossia gli eventuali ulteriori soggetti che dall’evento dannoso abbiano rivcevuto conseguenze pregiudizievoli soltanto in via mediata ed indiretta (C. Cass. 2011/28811).

Come già stabilito dalla sopra citata C. Cass. 2016/19474, i danni finanziari ed operativi subiti dalla attrici per effetto del fallimento della (OMISSIS) costituiscono dei pregiudizi meramente riflessi, delle ricadute successive ed indirette, che non possono quindi valere a radicare la giurisdizione del giudice italiano.

Restano le due fideiussioni, con l’art. 14 delle quali è stata però concordata l’applicabilità del diritto olandese e la spa (OMISSIS) si è sottoposta alla giurisdizione del competente giudice di Amsterdam.

Stante l’ampiezza e la genericità della previsione, priva di delimitazioni alla materia contrattuale, deve ritenersi che la predetta clausola copra qualunque controversia comunque relativa alle fideiussioni e, quindi, non solo quelle relative alla loro escussione, ma anche quelle a monte concernenti la legittimità della loro richiesta o del rilascio.

La circostanza che, secondo le attrici, quest’ultimo sarebbe stato ottenuto con modalità capaci d’ integrare gli estremi di cui all’art. 2043 c.c., non appare quindi sufficiente ad escludere l’applicabilità della proroga.

In ogni caso, anche a voler ammettere il contrario, dovrebbe pur sempre riconoscersi che il danno cd. iniziale è coinciso con il fatto stesso dell’assunzione delle garanzie, rappresentando la loro possibile escussione un pregiudizio solo successivo ed eventuale.

E siccome le fideiussioni sono state rilasciate in Olanda (come risulta per implicito dalla prospettazione delle parti nonchè dal fatto che le stesse recano la medesima data dell’accordo principale, sicuramente stipulato in (OMISSIS)), va comunque esclusa la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande proposte dalla GC e dalla (OMISSIS) contro la ING.

Sussistono però giusti motivi per compensare integralmente fra le parti sia le spese del giudizio di merito che quelle della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte:

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa integralmente fra le parti sia le spese del giudizio di merito che quelle della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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