Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10231 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), F.M.

(c.f. (OMISSIS)), FU.MA. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GALLONIO

18, presso l’avvocato FREDIANI MARCELLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALUSSOGLIA GIORGIO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI (OMISSIS) (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, L.RE SANZIO 1, presso

l’avvocato ROMANO ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GALLO CARLO EMANUELE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

F.G., FU.MA., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1481/2003 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato M. FREDIANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. ROMANO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.03.1999, G., Ma. e F.M., quali eredi di Fu.Mi., adivano il Tribunale di Torino, e premesso che, con atto pubblico del 5.12.1981, il loro dante causa, proprietario di un terreno, esteso are 69,34, assoggettato dal Comune di (OMISSIS) a procedimento di espropriazione al fine di realizzarvi un insediamento di edilizia convenzionata, aveva convenuto con l’espropriante la cessione volontaria del bene; che quanto al prezzo della cessione, nel contratto si era stabilito, in applicazione dei criteri di cui all’allora vigente L. n. 385 del 1980, art. 1 poi dichiarati incostituzionali con sentenza n. 223 del 19.07.1983, che il corrisposto acconto di L. 33.803.350 era soggetto a conguaglio in base alle emanande leggi, chiedevano la condanna dell’ente locale al pagamento del previsto conguaglio, assumendo che con l’entrata in vigore della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis che aveva introdotto i nuovi parametri legali di commisurazione dell’indennizzo espropriativo, si era avverata la condizione cui era stata subordinata l’integrazione del corrispettivo, la quale avrebbe dovuto a loro parere essere quantificata nell’importo differenziale tra il valore venale del terreno ceduto e l’importo gia’ riscosso. Con sentenza del 31.10.2001 il Tribunale adito, disposta ed espletata una CTU, in accoglimento della domanda degli attori condannava il convenuto Comune al pagamento del chiesto conguaglio, liquidato nella somma di L. 136.164.815 da diminuire dell’acconto gia’ corrisposto e maggiorata degli interessi legali decorrenti dal 5.12.1981, data della cessione. Il Comune di (OMISSIS) impugnava questa sentenza, notificatagli il 29.01.2002, con citazione inizialmente notificata ai F. il 26.02.2002. All’udienza dell’11.06.2002, l’adita Corte di appello di Torino, rilevato che l’atto introduttivo del gravame risultava privo dell’indicazione della data dell’udienza di comparizione e data anche la mancata comparizione degli appellati, disponeva la rinnovazione della prima citazione, tempestivamente attuata il 19.06.2002. Con sentenza del 9.10 – 20.11.2003, la medesima Corte di appello, revocata la declaratoria di contumacia dei F., resa all’udienza dell’11.06.2002, respingeva le domande dagli stessi proposte, con compensazione per intero delle spese dei due gradi di giudizio e ripartizione paritaria delle spese di CTU. La Corte distrettuale disattendeva il primo dei motivi d’impugnazione del Comune di (OMISSIS), inerente al mancato rilievo dell’incompetenza funzionale del Tribunale, ed accoglieva, invece, il secondo, concernente il rigetto dell’eccezione di prescrizione, con conseguente assorbimento del terzo motivo, con cui, in via residuale subordinata, l’ente locale aveva censurato la decorrenza attribuita agli interessi sul liquidato conguaglio. I giudici di merito accoglievano l’eccezione di prescrizione, disattesa dal Tribunale, ritenendo che il relativo termine decennale era scaduto nel luglio del 1993, ben prima dell’inizio del presente giudizio iniziato nel 1999 (oltre che dell’unico atto di costituzione in mora del Comune), dal momento che la data di decorrenza del termine in questione doveva essere individuata in quella di pubblicazione sulla G.U. della sentenza n. 223 del 19.07.1983, che aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. 29 luglio 1980, n. 385, art. 1, commi 1 e 2 in tema di determinazione dell’indennita’ di espropriazione per le aree fabbricabili, norma richiamata nel contratto di cessione del 1981 e la cui abrogazione aveva comportato l’applicabilita’, ai fini della determinazione dell’indennita’ di espropriazione, del criterio del valore venale del bene ablato, gia’ previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39. Deducevano, inoltre, che diversa conclusione non poteva essere legittimata dal tenore della clausola con cui le parti del contratto di cessione avevano previsto il futuro conguaglio, poiche’ essa non conteneva alcuna pattuizione autonoma ma si limitava a richiamare il meccanismo previsto dalla L. n. 385 del 1980. Avverso questa sentenza i F. hanno proposto ricorso per Cassazione notificato il 29.12.2004. Il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato il 4.02.2005. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo. A sostegno del ricorso i F. denunziano: 1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 164, 324, 325, 327, 342 e 359 c.p.c. ed art. 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 Nullita’ della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”. Si dolgono che in luogo della declaratoria d’inammissibilita’ del gravame, sia stata disposta la rinnovazione dell’atto di citazione, sostenendo che nel caso in cui la forma dell’appello non rispecchi le indicazioni contenute nell’art. 163 c.p.c., cui rinvia l’art. 342 c.p.c., non e’ consentita per ragioni d’incompatibilita’, l’adozione del rimedio previsto dall’art. 164 c.p.c., comma 2, avvalendosi del rinvio generale previsto dall’art. 359 c.p.c., e che la loro costituzione in giudizio non poteva assumere effetto sanante della nullita’, rilevabile d’ufficio, che viziava l’atto introduttivo dell’impugnazione. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. i F. ulteriormente deducono che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile anche perche’ il rinnovato atto di citazione non recava la nuova procura al difensore del Comune di (OMISSIS), a loro parere necessaria per il compimento della rinnovazione, dal momento che il difensore dell’ente non poteva avvalersi ne’ della procura apposta a margine del primo atto di citazione nullo e da rinnovare ne’ di quella conferitagli in primo grado. Le censure non hanno pregio. In relazione alla nullita’ dell’atto di citazione, con costante orientamento contrario all’unico precedente cui i ricorrenti si richiamano (Cass. 200403809) e che risulta ancorato al mero, acritico rinvio alla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 16 del 2000, inerente alla diversa ipotesi d’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi d’appello, questa Corte ha motivatamente e ripetutamente affermato l’applicabilita’ anche in appello, in virtu’ del richiamo di cui all’art. 359 c.p.c., della disciplina dettata dal nuovo testo dell’art. 164 c.p.c. (tra le altre, cfr. Cass. 200817951; 200717474; 200716877; 200408539; 200206820. In tema cfr anche S.U. 200515783). Richiamate le condivise argomentazioni sottese a tale regola, che anche di recente e’ stata ribadita con specifico riguardo a causa di nullita’ analoga a quella in esame (cfr. Cass. 200922024) va, dunque, riaffermato il principio, da cui non vi e’ ragione di discostarsi ed al quale ineccepibilmente i giudici di merito si sono attenuti, secondo cui “La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164 c.p.c., comma 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operativita’ dei meccanismi di sanatoria ex (une previsti dai commi 2 e 3 della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164 c.p.c., comma 1”. Quanto all’ulteriore profilo d’inammissibilita’ dell’appello, dai F. dedotto nella memoria illustrativa e costituito dalla mancanza nella rinnovata citazione di una nuova procura al difensore, a sostegno di tale assunto i ricorrenti si richiamano alla pronuncia di questa Corte (Cass. 200615879), che, nel solco di precedenti e non richiamati, risalenti arresti (Cass. 198301797; 198304157; 199410311), aveva riconfermato che la procura apposta a margine od in calce all’atto di citazione resta travolta dalla nullita’ dell’atto medesimo, sicche’ la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell’attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilita’ di un mero richiamo del mandato in precedenza conferito. Questo principio si fonda sul rapporto di inscindibilita’, correlato allo stretto collegamento funzionale, ritenuto esistente tra la procura e l’atto di citazione cui essa accede. La sentenza citata dai ricorrenti si limita, a richiamare un unico precedente (Cass. 200615879) senza menzionare ed attuarne il confronto con la revisione critica del suddetto principio, che era gia’ emersa in piu’ recenti pronunce, secondo le quali, invece, la procura speciale validamente rilasciata a margine o in calce di un atto di citazione nullo non viene travolta dalla nullita’ dell’atto in cui e’ inserita, in quanto conserva una sua specifica identita’ negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica rispetto al contenuto dell’atto in cui occasionalmente ha sede (cfr. Cass 200301935; 199300278. In tema, cfr anche Cass. 199503583) e si pone non in rapporto di dipendenza o subordinazione, si’ che ove sia nullo l’atto introduttivo del giudizio consegua, necessariamente, la nullita’ del mandato alle liti, ma sempre come un prius logico dell’attivita’ svolta dal difensore tecnico e sovente. come “prius” temporale (cfr Cass. 200415498). A questo diverso principio per cui in sintesi la rinnovazione di un atto di citazione nullo non postula un nuovo mandato, non estendendosi al mandato gia’ rilasciato, in quanto atto autonomo, l’invalidita’ della citazione cui accede, principio anche coerente con ragioni di speditezza del processo civile, va data continuita’ richiamando le condivise argomentazioni che ne hanno gia’ fondato l’affermazione, alle quali puo’ aggiungersi che l’autonomia della procura e’ palesata anche dalla varieta’ delle consentite modalita’ di relativo conferimento (art. 82 c.p.c.) e dal rilievo che qualora la procura sia apposta a margine o in calce all’atto di citazione, da tale localizzazione non puo’ derivare il restringimento dei piu’ ampi poteri che con essa la parte conferisce al proprio difensore, in generale estesi al compimento di tutte le attivita’ e gli atti necessari o utili al conseguimento dell’auspicata tutela giudiziaria, inerenti non solo all’introduzione, ma anche alla conduzione, prosecuzione, sia pure da rinnovo della citazione nell’ipotesi di sua nullita’, e definizione della lite giudiziaria cui il mandato accede. 2. “Violazione o falsa applicazione dell’ari. 2935 c.c., degli artt. 1362 – 1367 c.c. nonche’ della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. (Cass. 200708217). I ricorrenti censurano, con rilievi critici estesi anche al profilo argomentativo, che il termine di prescrizione del loro diritto all’integrazione del prezzo della cessione sia stato fatto decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza n. 223 del 1983, della Corte Costituzionale, in luogo della data di entrata in vigore della L. n. 359 del 1992, che, a loro parere, aveva introdotto il nuovo criterio definitivo di liquidazione dell’indennizzo espropriativo, integrante il parametro cui le parti, con clausola consolidata ed insuscettibile di essere inficiata dalla pronuncia di incostituzionalita’, avevano inteso riferirsi per la determinazione del conguaglio, erroneamente, invece, individuato nella norma dichiarata incostituzionale. Il motivo non e’ fondato. Pure in punto di decorrenza del termine di prescrizione del diritto azionato dai F., la pronuncia della Corte di merito non merita censura, rivelandosi l’avversata conclusione, esaustivamente e logicamente argomentata, ineccepibilmente aderente al dettato normativo ed all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la quale ha dichiarato illegittimi i criteri di determinazione del prezzo nel caso di cessione volontaria del fondo oggetto di procedura espropriativa, si e’ verificata una ipotesi di nullita’ parziale del relativo accordo, con contestuale sostituzione automatica dei criteri legali a quelli caducati, ex art. 1419 c.c., comma 2. Ne consegue che il diritto al pagamento di eventuali conguagli, dovuti per effetto della suddetta pronuncia, e’ sorto nel momento di pubblicazione di quest’ultima sulla gazzetta ufficiale, e che tale momento segna il dies a quo di decorrenza della prescrizione del suddetto diritto (ex plurimis, cfr. Cass. 200619656; 200711843) In tema di espropriazione per pubblica utilita’, l’individuazione dei criteri di determinazione del corrispettivo della cessione volontaria puo’ aversi soltanto in base ai criteri legali e indipendentemente da qualsiasi diversa indicazione proveniente dalla volonta’ delle parti del contratto di cessione, sicche’ la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalita’ (in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983) della L. n. 385 del 1980, art. 1 gia’ applicabile ratione temporis, rende necessario, in forza della reviviscenza della L. n. 2359 del 1865, art. 39 liquidare il residuo del corrispettivo secondo il criterio del valore venale delle aree oggetto di cessione, decorrendo il termine di prescrizione decennale del diritto alla corresponsione della liquidazione cosi’ parametrata dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della menzionata sentenza di incostituzionalita’ (cfr. tra le altre, Cass. 200421758; 200422105; 200424070; 200708217; 199702091). Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna in solido dei F., soccombenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ sostenute dal Comune di (OMISSIS), liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al Comune di (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA