Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10231 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10231 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 12218-2013 proposto da:
PALLESCHI FRANCO PLLFNC37H19D667J, PECORELLA ANDREA
PCRNDR8OPO4H501D, nella qualita’ di erede di PECORELLA
FRANCESCO, tutti domiciliati in ROMA, LARGO DEI
LOMBARDI 4, presso lo studio degli avvocati PAOLO
PASCAZI, ANGELO CASILE, GREGORIO ARENA, che li
2015

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1015

contro

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L’ENERGIA E
LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (già ENEA) C.F.

Data pubblicazione: 19/05/2015

01320740580;
– intimata avverso la sentenza n. 3558/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/05/2012 r.g.n. 4489/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BUFFA;
udito l’Avvocato PASCAZI PAOLO;
dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

12218/13 – PALLESCHI + 1 c. Enea

Con sentenza 7/5/12, la corte d’appello di Roma, confermando
sentenza del 6/5/08 del tribunale di Velletri, ha rigettato la
domanda dei dipendenti dell’ENEA volta all’adeguamento della
quota del trattamento integrativo del TFR, dovuto dal datore sulla base di polizza assicurativa INA 33000, stipulata dal datore
per il TFR dei dipendenti- in ragione del 20% della retribuzione, e
quindi con adeguamento dei contributi assicurativi alla dinamica
salariale ed aumento graduale proporzionato agli aumenti
stipendiali dei dipendenti, anche per il periodo successivo
all’entrata in vigore della legge n. 84 del 1982, con conseguente
inapplicabilità dell’art. 52 del cuil di settore del 1982 che detto
adeguamento escludeva (cristallizzando il trattamento a quello
maturato a certa data).
La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il trattamento
in questione, avendo natura retributiva e non previdenziale, era
soggetto alla disciplina contrattuale collettiva.
Ricorrono avverso tale sentenza i lavoratori per due motivi;
l’ENEA è rimasto intimato.
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione degli artt. 1411 e 1920 c.c., per aver negato
l’intangibilità del credito dei lavoratori ad opera dal ccnI, benché il
relativo diritto fosse fondato sulla polizza assicurativa (su cui il
contratto collettivo, quale res inter alios acta, non poteva
incidere).
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
vizio di motivazione “n Qrdine agli aspetti che precedono.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente
in quanto connessi: essi sono infondati.
La L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, previde che “i fondi
integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti
sono conservati limitatamente al personale in servizio o già
cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge”. La L. n. 84 del 1982, art. 8, comma 1, dispose però che “il
trattamento giuridico ed economico del personale dipendente
dall’ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro
di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’entrata in vigore
del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti
è regolato dalla disciplina vigente sulla base della L. 20 marzo
1975, n. 70”.
Ne consegue che la previsione dell’art. 52 del CCNL 31.12.1982,
laddove stabilisce che “i dipendenti che, alla data di entrata in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nulla per spese verso la parte rimasta intimata.

p.q.m.
rigetta il ricorso; nulla per spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2015.

vigore del presente contratto usufruiscono del trattamento
integrativo di previdenza i orma assicurativa in essere presso
l’Enea, conservando il tratt mento stesso nel valore maturato
nell’ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base
alla relativa normativa”, da un lato dà esecuzione a quanto
disposto dalla L. n. 84 del 1982, cit. art. 8, comma 1, e, dall’altro,
conferma i diritti (di natura retributiva e non previdenziale) già
acquisiti dai lavoratori interessati, dovendosi quindi escludere la
dedotta reformatio in peius nei loro confronti.
Tale soluzione è conforme a quanto già ripetutamente affermato
da questa Corte in ordine alla questione oggetto di giudizio (Sez.
L, Sentenza n. 6573 del 18/03/2010, Rv. 612804, e Sez. L,
Sentenza n. 6742 del 19/03/2010, Rv. 612805; Sez. 6 – L,
Ordinanza n. 12826 del 2011; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 11102 del
2011), essendosi affermato il principio secondo il quale:hin l’art.
52 del c.c.n.l. ENEA del 31 dicembre 1982, nella parte in cui
prevede che i dipendenti che alla data di entrata in vigore del
contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza
in forma assicurativa in essere presso l’ENEA lo conservano nel
valore maturato nell’ultimo mese di vigenza del precedente
ordinamento in base alla relativa normativa, da un lato dà
esecuzione all’art. 8 della legge n. 84 del 1982 – il quale, nel
rinviare alla contrattazione collettiva per la disciplina del
trattamento economico del personale dipendente dell’ENEA,
stabilisce che fino all’entrata in vigore del primo contratto
continuino ad applicarsi le disposizioni della legge n. 70 del 1975
– dall’altro conferma i diritti di natura retributiva già acquisiti dai
lavoratori interessati, ponendosi come norma regolatrice del
rapporto. Ne consegue che la quantificazione del trattamento
integrativo nei termini indicati dalla contrattazione collettiva non
può essere considerata una illegittima “reformatio in peius”
rispetto a quanto previsto dall’art. 14 della legge n. 70 del 1975.

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