Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10231 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10231 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 9506-2010 proposto da:
MOTORTRADE SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAllA
COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato
ELISABETTA NARDONE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI PATTAY giusta delega
2016

a margine;
– ricorrente –

1505
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 18/05/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

7Vve

n/on’Shè (9.eirt-ro

kv4797)

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

STATO, che lo rappresenta e difende;
ssivo –

ricor”
o

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RAPALLO;
– intimatcz, –

avverso la sentenza n. 173/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 05/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
LUCIOTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO
che si riporta al controricorso;
udito il P.M.

in persona

del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’inammissibilità e il rigetto del ricorso principale
e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 173 del 5 ottobre 2009 la
Commissione tributaria regionale della Liguria,

riformando parzialmente la sentenza pronunciata
dalla CTP di Genova, che aveva rigettato il ricorso

proposto dalla Motortrade s.r.l. avverso un avviso

dall’Agenzia delle entrate relativamente all’anno
di imposta 2004 sul presupposto della
partecipazione della società stessa ad una frode
infracomunitaria concernente l’importazione di
autoveicoli, annullava parzialmente detto
accertamento

ritenendo inapplicabile al caso di

specie l’art. 14 della L. n_ 537 del 1993, non
essendo certa la partecipazione consapevole della
società alla frode, e quindi detraibili i costi
dalla medesima sostenuti e l’IVA già versata.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso
per cassazione sia la società, che ha dedotto
quattro motivi, sia l’Agenzia delle entrate, che ha
dedotto tre motivi.
La causa perviene da rinvio della Sesta sezione
civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
A. Ricorso proposto dalla Motortrade s.r.1.

1. Con il primo motivo di ricorso la società
ricorrente censura la sentenza impugnata per non
avere annullato l’avviso di accertamento nella
parte relativa alla “omessa fatturazione di
acquisti

intracomunitari”

e

alla

“omessa

presentazione degli elenchi Intrastat” deducendo,

n. 9504/10 R.G.

Cons.

Luciotti

di accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA emesso

ai sensi dell’art. 360, primo coma, n 3, c.p.c.,
la violazione dell’art. 2729 cod. civ.
Sostiene

la

ricorrente

che

gli

elementi

presuntivi della ritenuta insussistenza soggettiva
delle operazioni commerciali posti in essere
nell’anno di imposta in verifica, indicati
nell’avviso di accertamento – e, più esattamente,

l’antieconomicità delle operazioni, desumibile dal
ricarico negativo applicato alle transazioni,
l’assenza di una organizzazione aziendale dei
soggetti interposti, l’anticipazione a questi della
provvista finanziaria ed il mancato versamento
dell’IVA da parte degli interposti

non sono

dotati del requisito di gravità precisione e
concordanza, richiesti dalla citata diposizione, e
che, pertanto, non sono idonei a dimostrare la
partecipazione della società contribuente alla
frode intracomunitaria e, quindi, neanche a
determinare l’inversione dell’onere della prova,
con conseguente violazione della regola posta
dall’art. 2697 cod. civ., come dedotto ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nel
secondo mezzo di impugnazione.
2. I motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente essendo strettamente connessi tra
loro, sono inammissibili.
2.1. Invero, le censure prospettate nei due
mezzi non sono pertinenti alla decisione impugnata,
che, conformemente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, ha escluso che gli elementi presuntivi
offerti dall’Ufficio finanziario fossero

n. 950;110 R.G.

Cons. lt.

Luciotti

2

sufficienti

a

dimostrare

con

certezza

la

consapevole partecipazione della società
contribuente alla frode infracomunitaria; perché
laddove la ricorrente avesse inteso censurare la
contraddittorietà tra la motivazione (che ha
escluso la partecipazione della società alla frode

tratto le legittime conseguenze, annullando
interamente l’avviso di accertamento), avrebbe
dovuto dedurre un vizio di motivazione ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Sez. l,
Sentenza n. 1611 del 29/05/1971); infine perché i
due motivi non colgono la ratio decidendi fondata
sull’inapplicabilità alla fattispecie della legge
n. 537 del 1993, art. 14, corni 4 e 4 bis, che la
ricorrente ha omesso del tutto di

considerare e

censurare.
3. I mezzi sono comunque infondati in quanto
questa Corte (cfr. Casa. n. 25775/14) ha

affermato in più occasioni .
Nel

caso

di

specie,

l’Amministrazione

finanziaria ha fornito, sulla scorta degli elementi
indicati dalla stessa parte ricorrente e

segnatamente delle circostanze sopra analiticamente
elencate, validi elementi di prova presuntiva circa
il carattere soggettivamente fittizio delle
operazioni intracomunitarie poste in essere dalla
contribuente, con l’ovvia riflessa ricaduta sul
piano probatorio che, di fronte ad un quadro di
riferimento fortemente indiziante nel senso
dell’inesistenza delle operazioni, il compito di
dimostrare il contrario, per i principi che
governano più in generale l’onere della prova,
doveva e non poteva che essere assolto dall’odierna
intimata.
4. Sempre in relazione alla statuizione di
conferma dell’avviso di accertamento nella parte
relativa alla “omessa fatturazione di acquisti
intracomunitari” e alla “omessa presentazione degli
elenchi Intrastat”, con il terzo motivo la
ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., l’insufficiente motivazione
della decisione impugnata sostenendo che i giudici
di appello non avevano preso in considerazione una
serie di circostanze – e segnatamente, la mancata
conoscenza delle contestazioni mosse ai soggetti
considerati interposti, la normalità dei valori

n. 950(110 R.G.

Cons.

. Luciotti

4

la regolarità

delle autovetture compravendute,

della propria contabilità – che, se valutate,
avrebbero potuto condurre a diversa pronuncia.
Il motivo è inammissibile per difetto di
autosufficienza.
Precisato che con il mezzo la ricorrente censura
non l’insufficienza della motivazione come

indicato nella rubrica del motivo – ma l’omessa
considerazione da parte del giudice di merito di
doglianze prospettate in quel giudizio, come sopra
elencate, la parte omette di riprodurre le parti
rilevanti degli atti processuali in cui aveva
dedotto le doglianze che indica nel motivo, in tal
modo sottraendosi al prescritto adempimento in
punto di autosufficienza e così impedendo a questa
Corte – che per il tipo di vizio dedotto non ha
diretto accesso agli atti del giudizio di merito di effettuare il necessario vaglio critico ai fini
della valutazione della fondatezza delle doglianze
esposte nel motivo (ex multis, Cass. n. 23575 del
18/11/2015; n. 14784 del 15/07/2015).
5.

Con il quarto motivo,

infine,

deduce

l’illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella parte in cui
i giudici di appello, pur riconoscendo il diritto
della società a detrarre l’Iva già versata, non
avevalucomunque provveduto ad annullare l’avviso di
accertamento laddove veniva contestata l’infedeltà
della dichiarazione annuale IVA.
Il mezzo è infondato in quanto quella di
infedele

n. 950X/10 R.G.

dichiarazione

IVA

è

Cons.

violazione

Luciotti

5

configurabile anche con riferimento alle altre
violazioni contestate con l’avviso di accertamento
e non annullatt dalla CTR ligure (ad esempio con
riferimento alla “omessa fatturazione di acquisti
intracomunitari”), cosicché nella specie non è
ravvisabile alcuna illogicità nella decisione
impugnata.

B. Ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.
6. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo tre motivi.
Con il primo motivo, ha eccepito la nullità
della sentenza ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546
del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 4, c.p.c., per avere la CTR deciso la
controversia su questione nuova e, segnatamente,
sull’applicazione alla fattispecie dell’art. 14,
commi 4 e 4 bis, della legge n. 537 del 1993 che,
comunque, involgeva ed introduceva nel giudizio
nuovi accertamenti in fatto e, quindi, un nuovo
thema decidendum.
Con il secondo motivo deduce la violazione e
falsa applicazione del citato art. 14, commi 4 e 4
bis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto
necessario, ai fini della non ammissibilità in
deduzione

4.,

componenti negativi di reddito,

l’accertamento giudiziale di responsabilità penale
del contribuente, erroneamente escludendola invece
nell’ipotesi di comportamento del contribuente

n. 9506710 R.G.

Cons.

Luciotti

6

qualificabile come reato, come invece previsto
dalla citata disposizione.
Con il terzo motivo l’Agenzia deduce ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5,
l’insufficiente motivazione della sentenza
impugnata per avere dichiarato la carenza di prova
della consapevole partecipazione della ricorrente

alla frode intracomunitaria omettendo, però, di
esaminare gli elementi di forte valenza presuntiva
esposti nell’avviso di accertamento e ripresi nelle
controdeduzioni depositate nel giudizio di appello.
6.1. Il ricorso è inammissibile perché
all’Agenzia era già stato notificato – in data 6
aprile 2010 – il ricorso proposto dalla società
contribuente e, pertanto, avrebbe dovuto proporre
ricorso incidentale ai sensi dell’art. 371 c.p.c.,
nel termine di cui all’art. 370 c.p.c. Invero, (Casa. 6
dicembre 2005, n. 26622; Casa., 30 marzo 2004, n.
6282; Casa., 29 marzo 1995 ! n. 3738 e Casa. 20
marzo 2015, n. 5695).
l’impugnazione

principale

è

stata

notificata, come si è innanzi detto, il 6 aprile
2010, il ricorso (incidentale) dell’Agenzia,
notificato in data 19 novembre 2010, è senz’altro
tardivo e, quindi, inammissibile.
7. La reciproca soccombenza giustifica la
compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi
del ricorso principale, infondati gli altri e
dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Cosi deciso nella camera di consiglio della 5^
sezione civile del 2 maggio 2016.
Il Cons’g iere estensore

Poiché

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