Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10231 del 02/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10231 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6236/07) proposto da:
FRESCA Nicola (C.F.: FRS NCL 57L18 H943Y), rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Vitolo ed elettivamente domiciliato
presso lo studio legale Viglione-Vitolo, in Roma, via Ovidio, n. 32;
– ricorrente –

contro
EDIL-TRE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa,
in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Giovanni Robertazzi ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Ricciardi, in Roma, al viale
Tiziano, n. 80;

– controricorrente —

Avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Salerno n. 47/2006, depositata
il 13 gennaio 2006 (e non notificata);
e

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Data pubblicazione: 02/05/2013

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3151/08) proposto da:
FRESCA Nicola (C.F.: FRS NCL 57L18 H943Y), rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Della Monica ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Casella, in Roma, piazzale Clodio, n. 56;
– ricorrente principale-

EDIL-TRE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa,
in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Giovanni Robertazzi ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Ricciardi, in Roma, al viale
– controricorrente e ricorrente incidentale—

Tiziano, n. 80;

Avverso la sentenza definitiva della Corte di appello di Salerno n. 669/2004, depositata il
25 ottobre 2007 (e notificata il 26 novembre 2007);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
uditi gli Avv.ti Paolo Mereu (per delega), nell’interesse del ricorrente, e Giovanni
Robertazzi, per la controricorrente-ricorrente incidentale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Aurelio Golia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso iscritto al N.R.G. 6236/07 e
per il conseguente assorbimento dell’altro ricorso iscritto al N.R.G. 3151/08.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 giugno 1998 il sig. Fresca Nicola proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 273 del 1998 con il quale, su istanza della
Edil-tre s.r.I., il Presidente del Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento della
somma di £ 71.000.000, oltre iva, quale importo ancora dovuto a saldo della prestazione di
esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione sito in San
Gregorio Magno. A fondamento della formulata opposizione il Fresca deduceva, in via
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contro

preliminare, l’estinzione per prescrizione del diritto fatto valere in sede monitoria e, nel
merito, l’infondatezza della pretesa avversa, proponendo, altresì domanda riconvenzionale
per il riconoscimento, in suo favore, del diritto alla restituzione dell’importo di £ 29.800.000,
il tutto con vittoria di spese e condanna della suddetta società ai sensi dell’art. 96 c.p.c. .
Nella costituzione dell’opposta, il Tribunale adito, con sentenza n. 1171 del 2002

impugnato, e rigettava l’avanzata domanda riconvenzionale, con la compensazione
integrale delle spese giudiziali.
Interposto appello da parte della s.r.l. Edil-tre e nella resistenza dell’appellato, la Corte di
appello di Salerno, con sentenza non definitiva n. 47 del 2006 (depositata il 13 gennaio
2006), rigettava l’eccezione di prescrizione proposta dal Fresca Nicola e disponeva per
l’ulteriore prosecuzione del giudizio.
Il Fresca Nicola proponeva immediato ricorso per cassazione avverso la suddetta
sentenza, riferito a due motivi relativi alla prospettazione di un duplice vizio motivazionale.
La società intimata resisteva con controricorso.
Con successiva sentenza definitiva n. 669 del 2007 (depositata il 25 ottobre 2007), la
predetta Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione al
decreto ingiuntivo formulata nell’interesse del Fresca Nicola, che veniva condannato
anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con quest’ultima sentenza,
avendo con quella precedente non definitiva pronunciato sull’an debeatur, la Corte
territoriale riteneva comprovato il quantum dedotto in sede monitoria (peraltro inferiore a
quello effettivo) sulla scorta delle risultanze della relazione del c.t.u. .
Il Fresca Nicola formulava ricorso per cassazione anche nei confronti della sentenza
definitiva, riferendolo ad altri due motivi. Anche con riferimento a questo secondo ricorso la
società intimata resisteva con controricorso (contenente — secondo l’assunto del difensore

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(depositata il 20 aprile 2002), accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo

— anche ricorso incidentale condizionato). Il difensore della controricorrente ha, altresì,
depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In linea preliminare occorre disporre la riunione dei due ricorsi, evidentemente connessi,
siccome afferenti a due sentenze (l’una non definitiva e l’altra definitiva) emesse

2. Con il primo motivo del ricorso relativo alla sentenza non definitiva il Fresca ha
denunciato il vizio di omessa, insufficienza e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.), avuto riguardo alla
mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, di tutti gli elementi probatori acquisiti
al giudizio, con riferimento sia ai documenti prodotti che alle risultanze delle prove
costituende.
3. Con il secondo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva il Fresca
ha dedotto un’ulteriore doglianza per insufficienza e contraddittorietà della motivazione
circa la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e delle altre prove acquisite
(sempre in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), con particolare riguardo agli esiti della prova
orale ed al giudizio di attendibilità prevalente come ritenuto dalla Corte distrettuale.
4. Con il primo motivo del secondo ricorso avanzato con riferimento alla sentenza
definitiva il Fresca ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt.
214, 216 e 221 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), in ordine alta esclusione dell’efficacia di prova
legale in relazione alle ricevute di pagamento prodotte dallo stesso ricorrente ed allegate
all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. A corredo di tale doglianza il ricorrente ha
formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. e con riferimento alla dedotta violazione di legge,
il seguente quesito di diritto: “dica la Corte di cassazione se il disconoscimento e la
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nell’ambito della medesima causa in sede di appello.

contestazione non già della sottoscrizione di un documento ma dell’abusiva compilazione
di esso, successivamente alla sua formazione, sia dimostrabile, idoneamente, con il
rimedio di cui all’art. 214 e segg. c.p.c. e richieda una preventiva e solenne dichiarazione
della parte interessata, di volersi avvalere del documento stesso”. Quanto al vizio logico
prospettato il ricorrente ha indicato, quale punto controverso e decisivo della controversia,

pagamento, prodotte in copie e, poi, su specifico ordine del Tribunale in primo grado,
esibite in originale ed acquisite agli atti del giudizio, in ordine alle quali non era stata
proposta querela di falso. In particolare, con la doglianza in questione, risulta denunciata
l’illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui la Corte territoriale
aveva erroneamente escluso l’efficacia di prova legale alle ricevute di pagamento prodotte
da esso Fresca ed allegate all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, giustificando il suo
convincimento sul presupposto che la società opposta, dopo aver preso visione
dell’originale delle predette ricevute, aveva tempestivamente eccepito che le imputazioni di
pagamento apposte in alto nelle due pagine avrebbero potuto essere state apposte in un
momento successivo alla formazione dei due documenti, negando illegittimamente
qualsiasi valore probatorio alle indicate ricevute in considerazione della ritenuta
tempestiva contestazione e del correlato disconoscimento, accordando, poi, valore
preminente alla mancata dichiarazione, da parte di esso opponente, di volersene avvalere
nonostante l’intervenuto disconoscimento, ai sensi dell’art. 214 e segg. c.p.c. .
5. Con il secondo motivo attinente al secondo ricorso riguardante la sentenza definitiva il
Fresca ha denunciato l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), avuto riguardo
alla carente valutazione della fondatezza dell’eccezione di pagamento sollevata dallo
stesso in via subordinata all’eventuale rigetto dell’eccezione preliminare di prescrizione
nonché in ordine al rigetto della spiegata domanda riconvenzionale.
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il mancato riconoscimento, nella sentenza impugnata, di piena prova legale alle ricevute di

6. I due motivi del ricorso relativo all’impugnazione della sentenza non definitiva (iscritto al
N.R.G. 6236 del 2007) sono destituiti di pregio giuridico.
Infatti, con la loro deduzione inerente ad un presunto duplice vizio motivazionale, il Fresca
ha inteso contestare il principio generale dell’oggettiva acquisizione degli elementi di
prova, sul presupposto che, nella specie, la Corte territoriale avrebbe omesso, per un

in primo grado, e, per altro verso, di privilegiare ingiustificatamente, ritenendola
maggiormente attendibile, la prova testimoniale dedotta dalla società appaltatrice,
omettendo di conferire qualsiasi rilevanza probatoria alla deposizione testimoniale dell’ing.
Vito Caso, direttore dei lavori oggetto dell’appalto dedotto in controversia.
Orbene, sulla scorta di tali doglianze (peraltro non del tutto specifiche con riferimento alla
necessaria rappresentazione del contenuto dei documenti ritenuti non adeguatamente
valutati e della deposizione del teste Caso, avuto riguardo alla sua dedotta decisività) il
Fresca ha inteso, in effetti, risollecitare una rivalutazione di merito degli esiti delle prove
acquisite ed una riconsiderazione di quelle da selezionare in funzione della loro maggiore
attendibilità, la quale si profila inammissibile nella presente sede di legittimità, anche
perché, sui punti contestati, la motivazione della sentenza impugnata appare
sufficientemente svolta e caratterizzata dal riscontro logico ed adeguato degli esiti istruttori
ritenuti oggettivamente maggiormente conferenti in rapporto al quadro probatorio
complessivamente acquisito.
In proposito è risaputo che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in
sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti
decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non
conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,
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verso, di valutare completamente le risultanze probatorie di una serie di documenti prodotti

ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare
le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione.

assolvimento del requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.) del secondo
ricorso concernente la sentenza definitiva della Corte di appello salernitana.
Con questa censura il Fresca ha inteso evidenziare (riproponendo ritualmente le relative
eccezioni anche in grado di appello, a sostegno dell’eccezione di estinzione e della
domanda riconvenzionale già formulate in primo grado in ordine all’intervenuto pagamento
del prezzo relativo all’esecuzione del contratto di appalto: v. pag. 9 della sentenza in
esame) che, nell’arco dello svolgimento del giudizio di merito, la società Edil Tre non
aveva, in effetti, minimamente posto in discussione — e, quindi, formalmente disconosciuto
— l’autenticità della sottoscrizione ovvero di altra parte delle due ricevute di pagamento
controverse, ma si era, in effetti, limitata soltanto a contestare la presunta apposizione
fraudolenta della causali riferite alle imputazioni di pagamento, rappresentando che le
stesse — per come apparentemente apposte in alto sulle due pagine delle copie dei due
documenti — erano state inserite posteriormente alla formazione dei documenti medesimi.
In altri termini, la predetta società aveva dedotto la falsità dei due documenti contabili
prodotti dall’odierno ricorrente sul presupposto che le imputazioni di pagamento sarebbero
state aggiunte in un momento successivo alla compilazione del loro testo originale, ragion
per cui, nella specie, ricadendosi in una ipotesi di falso materiale, sarebbe stato
necessario che la parte deducente la falsità dei documenti avesse — per conseguire lo
scopo della completa caducazione dell’efficacia probatoria degli stessi — esperito
positivamente la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg., non potendosi limitare, a tal
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7. Ritiene, invece, il collegio che sia, invece, fondato il primo motivo (assistito dall’idoneo

fine, a disconoscere semplicemente le predette scritture private, per come, invece,
erroneamente ritenuto dalla Corte di appello di Salerno (con la conseguenza che la parte,
la quale aveva prodotto i contestati documenti, non era onerata, allo scopo di volersene
avvalere, ad introdurre la procedura di verificazione giudiziale delle scritture ritenute
disconosciute).

Corte (cfr., ad es., Cass. n. 534 del 1978; Cass. n. 6358 del 1981; Cass. n. 3452 del 1998
e, per opportuni riferimenti, anche le più recenti Cass. n. 25445 del 2010 e Cass. n. 12892
del 2012), poiché il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta (o da
considerarsi tale), è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e non si
estende al contenuto della dichiarazione stessa, qualora si deduca la falsità materiale
della scrittura medesima è necessario esperire la querela di falso per rompere il
collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Allo stesso modo
è stato chiarito che, nel caso di abusivo riempimento parziale di un documento
(debitamente sottoscritto) avvenuto “absque pactis”, cioè senza che il suo autore sia stato
autorizzato dal sottoscrittore, con preventivo accordo, si viene a versare in una ipotesi di
vera e propria falsità materiale, che investe il modo di essere sul piano oggettivo dell’atto,
ovvero la realtà grafica che esso è destinato ad assumere e conservare, sicché la
contestazione del testo del documento, una volta riconosciuta la sottoscrizione, non può
essere fatta valere che con la querela di falso, imponendosi la necessità di far accertare
l’interruzione del collegamento tra sottoscrizione e dichiarazione, quanto alla provenienza
di questa dall’apparente sottoscrittore.
Pertanto, con riferimento alla fattispecie in questione, deve affermarsi che, poiché in caso
allegazione dell’abusività di aggiunta di contenuti di una scrittura privata di cui non
si disconosce la sottoscrizione (come nella specie, laddove si era addotto che le
scritte relative alle imputazioni dei pagamenti erano state apposte successivamente
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Osserva, al riguardo, il collegio che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa

alla redazione delle due ricevute di pagamento), viene a configurarsi la
contestazione del collegamento fra scrittura ed autore, la parte eccipiente non può
limitarsi al mero disconoscimento dell’autenticità della scrittura (come, invece,
ritenuto sufficiente dalla Corte di appello, nella controversia di cui trattasi) ma è
onerata — in funzione dell’ottenimento dell’eventuale caducazione dell’efficacia

ovviamente, irrilevante, a tal fine, ogni riferimento all’eventuale querela formulata in
ambito penale), dal momento che, in tal caso, si viene a versare in una ipotesi
assimilabile a quella di un falso materiale.

Da ciò consegue che, nella controversia in esame, la società opposta in primo grado, nel
contestare la parziale alterazione materiale delle predette ricevute di pagamento (le cui
risultanze erano rilevanti in funzione della valutazione dell’imputazione e dell’esaustività
del pagamento effettuato dal Fresca), al fine di superare l’efficacia probatoria di tali
documenti, non si sarebbe dovuta limitare al mero disconoscimento delle scritture
medesime (per effetto della loro sopravvenuta alterazione), ma era onerata a formalizzare
la querela di falso civile. Pertanto, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di secondo
grado, il Fresca non avrebbe dovuto manifestare la sua volontà di volersi avvalere dei
menzionati documenti contabili, la cui genuinità era stata contestata dalla s.r.l. Edil Tre
siccome frutto di contraffazioni od alterazioni tradottesi nell’apposizione abusiva delle
imputazioni di pagamento assunta come avvenuta in un momento successivo alla loro
formazione, ragion per cui la loro efficacia probatoria poteva essere recuperata soltanto
attraverso il positivo esperimento della querela di falso, il cui onere di attivazione
incombeva alla indicata società che aveva inteso porre in discussione tale efficacia per
effetto dell’avvenuta configurazione del riferito tipo di falsità.
Alla stregua delle esplicate ragioni si deve, quindi, pervenire all’accoglimento del motivo
qui esaminato, a cui consegue l’assorbimento del secondo motivo riferito dal ricorrente
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probatoria del documento — a proporre querela di falso in sede civile (rimanendo,

principale alla sentenza definitiva n. 669 del 2007 e riguardante un profilo della
controversia rispetto al quale la rivalutazione, in sede di rinvio, del capo della sentenza
stessa investito dalla presente pronuncia di annullamento assume una natura
pregiudiziale.
8. Deve, infine, dichiararsi l’inammissibilità del supposto ricorso incidentale condizionato

richiesta autonoma di cassazione dell’impugnata sentenza, ancorché subordinatamente
all’eventuale accoglimento di uno o più motivi del ricorso principale (per come si desume
sia dallo svolgimento complessivo della difesa che dalle istanze finali avanzate).
9. In definitiva, alla stregua delle ragioni globalmente esposte, il primo ricorso relativo
all’impugnazione della sentenza non definitiva della Corte di appello di Salerno (iscritto al
N.R.G. 6237/07) deve essere rigettato, mentre va accolto il primo motivo del secondo
ricorso avverso la sentenza definitiva della stessa Corte di merito (iscritto al N.R.G.
3151/08), con conseguente assorbimento del secondo motivo riguardante detto ricorso.
Anche il ricorso incidentale assunto come proposto nell’interesse della controricorrente
deve essere dichiarato inammissibile, non rilevandosi la configurazione dei presupposti
per ritenere che sia stato propriamente formulato un ricorso incidentale.
Di conseguenza, deve procedersi alla cassazione della sentenza n. 669 del 2007 della
Corte di appello salernitana in relazione al predetto motivo accolto, con relativo rinvio della
causa ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Napoli, che si conformerà al
principio di diritto enunciato (con evidenziazione in neretto) all’esito dello svolgimento del
motivo stesso (v. sub pagg. 8 – 9) e provvederà a regolare anche le spese della presente
fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso iscritto al N.R.G. 6236P07; accoglie il primo motivo
del ricorso iscritto al N.R.G. 3151/’08 avverso la sentenza definitiva della Corte di appello di

lo

avanzato dalla società controricorrente, perché, in effetti, esso non contiene alcuna

Salerno n. 669/2007 e dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso, nonché
l’inammissibilità del ricorso incidentale. Cassa la predetta sentenza n. 669/2007 in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di
appello di Napoli.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 21 febbraio 2013.

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