Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10230 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 26/04/2017, (ud. 22/11/2016, dep.26/04/2017),  n. 10230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10893/2015 R.G. proposto da:

B.F., nato a (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma,

Largo Arenula, n. 34, presso lo studio del professore Avvocato

Gennaro Terracciano, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro il

Procuratore Regionale rappresentante il Pubblico Ministero presso la

Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Basilicata, con

sede a (OMISSIS);

– intimato –

e nei confronti di:

R.F., M.R., D.E.,

N.G., F.A.;

– intimati –

per regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo al

procedimento n. 8097 pendente davanti alla Sezione giurisdizionale

per la Basilicata della Corte dei conti.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 novembre 2016 dal Consigliere Dottor Stefano Bielli;

lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore Generale

Dottor Umberto De Augustinis, che ha chiesto il rigetto del ricorso

e l’affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Gennaro Terracciano, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato a mezzo posta il 27 aprile – 4 maggio 2016 alla Procura regionale per la Basilicata della Corte dei Conti, R.F., M.R. e D.E., il 27 aprile-6 maggio 2016 a N.G. ed F.A., il ricorrente B.F. chiedeva a queste sezioni unite di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione e, quindi, anche di quello della Corte dei Conti a conoscere della causa instaurata davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Basilicata dalla predetta Procura regionale con atto di citazione notificatogli il 23 aprile 2009 unitamente ai predetti R., M., D., N., F. e con il quale era stata invocata la loro responsabilità amministrativo-contabile per aver concorso all’adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, della Delib. 20 dicembre 2005, n. 248, con la quale era stato affidato ad un soggetto esterno l’incarico di redigere un progetto di organizzazione del Consiglio regionale, per una spesa di Euro 23.869,00.

Il ricorrente esponeva, in punto di fatto, che: a) il giudizio di responsabilità era stato proposto nei confronti del R. quale dirigente generale dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata e nei confronti degli altri convenuti quali consiglieri regionali componenti di detto Ufficio, organo autore della indicata Delib.; b) secondo l’atto di citazione, la Delib. era priva di utilità perchè il progetto non teneva conto dei limiti di spesa pubblica posti dalla legge e perchè poco dopo, con la Delib. n. 121 del 2007, era stato dato incarico al dirigente generale pro tempore di redigere un diverso progetto di organizzazione; c) con sentenza n. 91 del 24 marzo 2010 l’adita Sezione della Corte dei conti aveva assolto il R. dagli addebiti e dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei consiglieri regionali, trattandosi di Delib. adottata nell’esercizio della funzione di autorganizzazione interna del consiglio regionale (secondo la nozione delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 200 del 2001); d) la Procura regionale aveva interposto appello in relazione al quale la Sezione Prima Centrale d’Appello, con sentenza n. 190/2013, aveva annullato la sentenza di primo grado, dichiarato la giurisdizione contabile e rimesso gli atti al primo giudice per la decisione nel merito; e) avverso la sentenza di appello, il consigliere B. aveva proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, ed il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Basilicata era stato sospeso, nei soli suoi confronti, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; f) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25139 del 2014 aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione data la non impugnabilità per cassazione della sentenza che abbia deciso soltanto sulla questione di giurisdizione, senza definire il giudizio; g) con atto notificato il 3 marzo 2015, la suddetta Procura regionale aveva riassunto il giudizio n. 8097 per il merito.

Su queste premesse il ricorrente proponeva “regolamento preventivo di giurisdizione” (pag. 1 del ricorso), deducendo, in punto di diritto, che la Delib. n. 248 del 2005, rientrava nell’esercizio della funzione di autorganizzazione interna del consiglio regionale, coperta dall’immunità di cui all’art. 12 Cost., comma 4, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di legittimità (Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 200 del 2001. Dichiarava un valore della causa di Euro 23.869,00 e concludeva per la declaratoria del difetto assoluto di giurisdizione e, quindi, anche della giurisdizione della Corte dei Conti.

2.- La Procura regionale per la Basilicata della Corte dei Conti non svolgeva attività difensiva.

3.- Le altre parti non si costituivano in giudizio.

4.- Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale, nel richiedere il rigetto del ricorso e l’affermazione della giurisdizione del giudice contabile, ha osservato che: a) l’inutilità dell’incarico riconduce la Delib. nel campo dell’attività meramente amministrativa, soggetta a responsabilità contabile; b) l’attività di esternalizzazione dell’organizzazione della Regione regionale è vietata in linea di principio dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 98.

5.- All’odierna adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il P.M. si è riportato alle conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 41 c.p.c., la parte può chiedere il regolamento preventivo di giurisdizione finchè la causa non è decisa nel merito in primo grado. Come è noto, per decisione nel merito deve intendersi qualsiasi pronuncia resa in sede di merito su una questione processuale, oppure su una questione di giurisdizione o su altra questione di merito (in tal senso la costante giurisprudenza di legittimità, quantomeno a partire da Cass., Sezioni Unite, n. 2466 del 1996). Più in particolare, può soggiungersi che, in ogni caso, la decisione sulla giurisdizione attiene non ad un presupposto processuale, ma ad una condizione dell’azione e, quindi, integra certamente una decisione nel merito.

Nella specie, con sentenza n. 91 del 24 marzo 2010 l’adita Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei consiglieri regionali, ivi compreso il B. (trattandosi, a suo avviso, di Delib. adottata nell’esercizio della funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione). Inoltre anche in sede di appello, con sentenza n. 190/2013, è stata emessa una decisione sulla giurisdizione, con affermazione della giurisdizione contabile e rimessione al giudice di primo grado e il ricorso per cassazione avverso tale sentenza d’appello è stato dichiarato inammissibile dalle Sezioni di questa Corte con sentenza n. 25139 del 2014. Queste decisioni impediscono la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.

PQM

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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