Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10230 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10230 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 30323-2010 proposto da:
PALMIERI EDOARDO FABIO PLMDDF32S14C130G, PALMIERI
MICHELANGELO PLMMHL32S14C130F, LUCARINI GIORGIO
LORGRG32A10H5010, IMPENNA OLIVIERO MPNLVR39D09L117I,
CARRER GIANFRANCO CRRGFR38M27H5011, tutti domiciliati
in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio degli
2015
1013

avvocati PAOLO PASCAZI, ANGELO CASILE, GREGORIO ARENA,
che li rappresentano e difendono, giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 19/05/2015

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L’ENERGIA E
LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (già ENEA) C.F.
01320740580, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,

– controrícorrente

avverso la sentenza n. 5217/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/06/2010 R.G.N. 4714/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato PASCAZI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

30323/10 Impenna ed altri c. Enea

Con sentenza 14/6/10, la corte d’appello di Roma, confermando
la sentenza del 15/5/06 del tribunale capitolino, ha rigettato la
domanda dei dipendenti dell’ENEA volta alla corresponsione delle
prestazioni (e dei rendimenti del relativo capitale versato) dovute
dall’assicurazione per una polizza INA stipulata dal datore per il
tfr dei dipendenti.
La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che la polizza
facesse riferimento solo al TFR e non a prestazioni diverse,
essendo l’onere della polizza solo a carico del datore e non
essendovi rapporto diretto tra i lavoratori e l’INA e non potendo
pertanto questi considerarsi beneficiari della polizza.
La Corte ha conseguentemente escluso che le prestazioni dovute
dall’assicurazione per la polizza in oggetto, ed in particolare i
rendimenti del relativo capitale versato, competano ai lavoratori
(quali terzi beneficiari della stipulazione), spettando essi al solo
datore stipulante.
Ricorrono avverso tale sentenza i lavoratori per tre motivi; resiste
l’ENEA con controricorso.
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione degli artt. 1362 c.p., 1325, 1411, 1882 c.c. e 4 r.d.l.
5/42, per aver ritenuto l’assicurazione un contratto di rischio e
non di capitalizzazione, i cui beneficiari dovevano considerarsi
(secondo l’interpretazione letterale univoca della polizza
assicurativa che li qualificava espressamente come beneficiari) i
lavoratori, con maturazione in loro favore di diritti quesiti a
prescindere dal tfr.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione dell’art. 4 I. 297/82, per aver trascurato la libertà
contrattuale delle parti nella stipula di contratti di capitalizzazione
ne limiti dell’art. 2120 c.c. e senza che ciò costituisca violazione
dell’art. 4 I. 297/82.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. s
vizio di motivazione in ordine agli aspetti che precedono. Il Collgo

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MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in generale che in
materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla L. n.
297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere
corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative
aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto,
purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale
devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere
una disposizione derogatoria alla disciplina legale (sulla possibilità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

da l

4.

5.
6.

p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese di lite, che si liquidano in C duemilacinquecento per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di co siglio del 3 marzo 2015.

3.

astratta di accendere polizze come beneficio accessorio del
rapporto di lavoro, Cass. 10960/13, 3188/12, 7035/10).
Peraltro, in controversie analoghe a quella ora in esame, questa
Corte ha escluso, anche a sezioni unite,
che siano da
corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per
l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro,
allorché, in ragione della struttura della provvista e dtla modalità
di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a
beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di
lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine
rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi
utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del
trattamento di fine rapporto (Sezioni Unite, 21553/09; SUL ‘.0.,
6599/11; Sez. 6L, 1833/2014; sez. 6L 2039/12; sez. L, 4969/12;A

sulla necessità di specifica pattuizione volta ad assicurare maggior Zig .n 4.,21Uh”
favore al lavoratore ovvero rinuncia datoriale espressa al
204‘.4
rendimento dei premi in favore dei dipendenti, Cass. 3088/02 e
11718/91 per il primo profilo, 8175/04 per il secondo profilo).
Né, infine, può configurarsi una violazione dell’art. 1411 c.c. così
come ipotizza parte ricorrente, atteso che, una volta escluso che i
benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione
assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del
contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di
arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in
via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.

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