Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1023 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. II, 20/01/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24913-2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Oria (BR), vico Torre di

S. Susanna n. 18, presso lo studio dell’avv.to ANTONIO ALMIENTO che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 778/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 16 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da K.M., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello rilevava che la vicenda narrata dal richiedente non rappresentava alcuna forma di persecuzione o di rischio tali da determinare la necessità di accogliere la domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il Gambia dopo la morte dei genitori, per l’estrema povertà in cui si trovava.

Sulla base di quanto rappresentato dal ricorrente non poteva essere accolta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato così come quella di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Non ricorrevano i presupposti neanche della protezione di cui al citato art. 14, lett. c), non risultando dalla consultazione delle fonti ufficiali, che l’area del Gambia fosse soggetta a una violenza generalizzata.

Anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari doveva essere negato non sussistendone i presupposti di vulnerabilità nè con riferimento alla complessiva situazione del paese di origine nè in relazione alla specifica condizione soggettiva del ricorrente. Questi non aveva allegato la situazione particolare, nemmeno sotto il profilo sanitario o lavorativo.

3. K.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di cinque motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sui motivi di gravame, mancanza e apparenza della motivazione, violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.

La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente senza attivazione del dovere di cooperazione istruttoria con riferimento alle fonti ufficiali.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza o del procedimento per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, alla direttiva 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

La Corte d’Appello non avrebbe dato neanche genericamente conto delle condizioni di pericolo oggettivamente esistenti in Gambia, omettendo di esercitare il potere-dovere gravante sul giudice nella materia in esame e omettendo di richiamare le fonti qualificate.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine).

Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata senza fare riferimento ad alcuna fonte COI, nella zona di provenienza del Gambia vi sarebbe una situazione tale da comportare un rischio concreto per il ricorrente sia perchè il pericolo può provenire da soggetti diversi dallo Stato sia nel caso in cui le autorità non possono non vogliono fornire adeguata tutela.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, della L. n. 110 del 2017 e dell’art. 10 Cost. e 3CEDU la corte avrebbe errato nel non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa corte dei gravi rischi.

La censura attiene al rigetto della domanda di protezione umanitaria senza valutare la condizione di vulnerabilità e la probabilità in caso di rimpatrio di rimanere sprovvisti di qualsiasi forma di tutela da parte delle autorità nazionali.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 8 della CEDU, violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo, mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente cita una serie di fonti nazionali ed internazionali dalle quali deduce che la protezione umanitaria rappresenta un livello di tutela sussidiaria residuale che doveva essere riconosciuta al richiedente. L’integrazione nel tessuto sociale professionale italiano non è certamente un presupposto indispensabile per il riconoscimento della protezione umanitaria essendo sempre necessario in un’ottica comparativa verificare la condizione oggettiva del paese di origine in correlazione con la situazione attuale del ricorrente. Nella sentenza impugnata il Tribunale non ha verificato se la situazione del richiedente integri almeno i seri motivi ai fini del rilascio della protezione umanitaria.

6. I cinque motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto la stessa non è rilevante atteso che La Corte d’appello ha ritenuto che il racconto evidenziasse solo ragioni economiche e nessuna forma di persecuzione in relazione alle ragioni che avevano spinto il richiedente alla partenza.

La Corte d’Appello ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della Costa d’Avorio, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del Gambia, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Come si è detto la Corte d’Appello ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando ritenendo di escludere che la stessa si trovi in una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Gambia.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente non indica fonti più recenti che siano idonee a smentire quanto accertato dalla Corte d’Appello.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

8. In conclusione il ricorso è inammissibile, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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