Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1023 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1023 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 16157-2012 proposto da:
MARTORELLI

CALOGERO,

(MRTCGR48B17H148S),

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. DI FRANCESCO
°LINDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI
CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 20/01/2014

- controricorrente nonché contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

intimato

PALERMO dell’1.12.2011, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il controricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 16157 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 2477/2011 della CORTE D’APPELLO di

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24
ottobre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 gennaio 2012,
confermava la decisione del Tribunale di Agrigento in funzione di giudice del

intesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità
con decorrenza dalla data della revoca condannandolo alle spese di lite.
La Corte, per quello che interessa, aveva confermato la condanna alle
spese sul rilievo che l’unica dichiarazione sostitutiva di autocertificazione
che era stata sottoscritta dalla parte personalmente era quella formulata su
foglio separato contenuto nel fascicolo di parte e non espressamente
richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Martorelli affidato ad
un unico articolato motivo.
L’INPS resiste con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 42 co.11 del DL n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. n.
326 del 2003 nonché dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. ( art. 360 co.1° n. 3
c.p.c.).
Si assume che nel ricorso introduttivo del giudizio era stata fornita la
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. ed ulteriore
dichiarazione era stata prodotta agli atti, peraltro, unitamente alla
certificazione dell’Agenzia delle Entrate relativa agli anni d’imposta 2005 2005.
Il motivo è infondato.
Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare che “Ai fini
dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi
per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione
delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo
ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall’art. 42, comma 11, del d.l.
n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non
i

lavoro che aveva rigettato la domanda proposta da Martorelli Calogero

sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette
un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che
“l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia
definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 5363/2012). E’
stato , altresì, precisato che l’inciso “nelle conclusioni dell’atto introduttivo”
va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero

ritenersi l’efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorché
materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il
medesimo” ( Cass. sez. 6 Ordinanza n. 16284 del 2011).
Orbene, la motivazione della Corte di merito, sopra riportata e neppure
specificamente censurata dal motivo nei suoi due passaggi fondamentali (la
mancata sottoscrizione da parte del Martorelli della dichiarazione contenuta
nel ricorso ed il mancato richiamo in quest’ultimo della dichiarazione
prodotta agli atti e sottoscritta dal predetto) è conforme ai sopra richiamati
principi.
Per quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai
sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Il Collegio condivide il contenuto della relazione non essendo fondati i
rilievi alla stessa mossi nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c..
Ed infatti nella relazione si dà atto che la dichiarazione sostitutiva era stata
prodotta agli atti ma non era stata espressamente richiamata nel ricorso
introduttivo non potendo a ciò assimilarsi il fatto che nel ricorso si era dato
conto della ricorrenza delle condizioni per l’esonero senza detto espresso
richiamo.
Il ricorso va, pertanto, va rigettato.

2

deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché deve

Il ricorrente va dichiarato non tenuto alle spese del presente giudizio ai
sensi dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. non ricorrendo le condizioni di cui all’art.
96 , co.1° c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara il ricorrente non tenuto alle spese del
presente giudizio.
Il Presidente

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013

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