Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10229 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10229 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 29979-2010 proposto da:
VENTURA MAURIZIO VNTMRZ58L14L182L, NARDELLI MARCO
NDRMRC40R21H501B, BARTOLINI LUCIANO BRTLCN34L27G702S,
tutti domiciliati in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4,
presso lo studio degli avvocati PAOLO PASCAZI, ANGELO
CASILE, GREGORIO ARENA, che li rappresentano e
2015

difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1010

contro

– ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE C.F.

(17

Data pubblicazione: 19/05/2015

01320740580, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,
ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– controrícorrente

di ROMA, depositata il 05/10/2010 r.g.n. 430/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato PASCAZI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 7247/2010 della CORTE D’APPELLO

29979/10 Ventura c. Enea

Con sentenza 5/10/2010, la corte d’appello di Roma,
confermando la sentenza del 19/12/2006 del tribunale di Velletri,
ha rigettato la domanda dei dipendenti dell’ENEA volta alla
corresponsione delle prestazioni (e dei rendimenti del relativo
capitale versato) dovute dall’assicurazione per una polizza INA
stipulata dal datore per il tfr dei dipendenti.
La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che la polizza
facesse riferimento solo al TFR e non a prestazioni diverse,
essendo l’onere della polizza solo a carico del datore e non
essendovi rapporto diretto tra i lavoratori e l’INA e, dall’altro lato,
maturando l’obbligazione dell’INA solo nel caso, non verificatosi,
di incapienza del fondo ENEA.
La Corte ha conseguentemente escluso che le prestazioni dovute
dall’assicurazione per la polizza in oggetto, ed in particolare i
rendimenti del relativo capitale versato, competano ai lavoratori
(quali terzi beneficiari della stipulazione), spettando essi al solo
datore stipulante.
Ricorrono avverso tale sentenza i lavoratori per due motivi;
resiste l’ENEA con controricorso.
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione degli artt. 1362 c.p., 1325, 1411, 1882 c.c. e 4 r.d.l.
5/42, per aver ritenuto l’assicurazione un contratto di rischio e
non di capitalizzazione, i cui beneficiari (secondo l’interpretazione
letterale univoca della polizza assicurativa che li qualificava
espressamente tali) dovevano considerarsi i lavoratori a favore
dei quali la polizza era stata stipulata con maturazione di diritti
quesiti a prescindere dal tfr.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ragione di
quanto idedotto al plinto iche precede. Coke9;a ha, a,kiiz2a,t

ia fecia,e3toue. OkA rilaW(5 24,1914e ì14.

-Prima,

sem l’i irl’eatà.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in generale che in
materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla L. n.
297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere
corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative
aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto,
purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale
devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere
una disposizione derogatoria alla disciplina legale (sulla possibilità
astratta di accendere polizze come beneficio accessorio del
rapporto di lavoro, Cass. 10960/13, 3188/12, 7035/10).
Peraltro, in controversie analoghe a quella ora in esame, questa
che siano da
Corte ha escluso, anche a sezioni unite,
corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per
l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro,
allorché, in ragione della struttura della provvista e dtlla modalità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese di lite, che si liquidano in € duemilacinquecento per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d I 3 marzo 2015.

di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a
beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di
lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine
rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi
utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del
trattamento di fine rapporto (Sezioni Unite, 21553/09; SU
6599/11; Sez. 6L, 1833/2014; se4: 21652/14 e 20647/14; sez.
6L 2039/12; sez. L, 4969/12; sulla necessità di specifica
pattuizione volta ad assicurare maggior favore al lavoratore
ovvero rinuncia datoriale espressa al rendimento dei premi in
favore dei dipendenti, Cass. 3088/02 e 11718/91 per il primo
profilo, 8175/04 per il secondo profilo).
Né, infine, può configurarsi una violazione dell’art. 1411 c.c. così
come ipotizza parte ricorrente, atteso che, una volta escluso che i
benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione
assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del
contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di
arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in
via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.

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