Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10228 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. un., 26/04/2017, (ud. 22/11/2016, dep.26/04/2017),  n. 10228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14462-2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORAZIO PAPALE, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 71/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. VIRGILIO BIAGIO;

udito l’Avvocato Orazio PAPALE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A. venne iscritto, in data 2 maggio 2013, nella sezione speciale degli avvocati stabiliti dell’albo di Roma, ai sensi del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, in virtù del titolo di avocat conseguito in Romania. Il COA di Roma, dopo ampia istruttoria avviata a seguito di nota del Ministero della giustizia e di circolare del CNF aventi ad oggetto l’organizzazione dell’avvocatura in Romania, con decisione del 7 novembre 2013 dispose la cancellazione dell’iscrizione poichè il titolo di avocat era stato rilasciato al G. dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), struttura Bota, con sede in Bucarest, Str. Academiei, cioè da un organo non abilitato al rilascio, essendo competente soltanto la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), con sede in Bucarest, Palatul de Justitie, Splaiul Independentei n. 5.

Avverso la decisione del COA il G. propose ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale lo ha rigettato con sentenza n. 71 del 2016, depositata il 14 aprile 2016 e notificata il 12 maggio 2016.

Premesso di aver richiesto informazioni al Ministero della giustizia, il CNF ha ritenuto che il ricorrente non fosse iscritto presso la “competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine” (come richiede del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6), requisito da accertare a mezzo del sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea denominato IMI (Internai Market Information System), il cui utilizzo è divenuto obbligatorio in materia ai sensi dell’art. 3 del regolamento UE n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012 (come confermato dalla Direttiva 2013/55/UE pubblicata il 28 dicembre 2013).

Ha aggiunto che il ricorrente, alla data della cancellazione, non aveva ancora maturato il triennio prescritto del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 12 e pertanto non aveva acquisito alcun diritto all’iscrizione nell’albo ordinario; inoltre, della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies, non fissa un termine ultimo oltre il quale l’esercizio dell’attività di autotutela è illegittimo, per cui il potere di annullamento è stato nella specie correttamente esercitato in tempi ragionevoli.

2. Avverso questa sentenza G.A. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, chiedendo preliminarmente la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

3. Il COA di Roma non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, e insistendovi nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente chiede di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale, la questione dell’applicabilità e della efficacia, nella materia de qua, dell’IMI.

La richiesta deve essere disattesa, poichè nel caso di specie, come si dirà meglio in seguito, non viene in rilievo una questione di interpretazione della normativa comunitaria concernente il predetto sistema di collaborazione tra Stati membri, ma unicamente la rilevanza che, sul piano probatorio, assumono le informazioni che dall’indicato organismo provengono: quindi, non interpretazione della normativa comunitaria, alla quale il ricorrente pretende di riconoscere un’efficacia diversa da quella ad essa attribuita dal CNF, ma unicamente apprezzamento delle prove, anche documentali, concernenti la provenienza del titolo abilitante all’esercizio della professione da un organismo effettivamente abilitato, nel proprio ordinamento, a rilasciare quel titolo (in tal senso, Cass., Sez. U., n. 22398 del 2016, cit.).

2. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 161 c.p.c., perchè quella notificata è priva della sottoscrizione del presidente del collegio e del segretario.

Il motivo è infondato, in base al principio secondo cui “in materia di decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, qualora la conformità all’originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato”, l’indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell’originale asseverando, anzi, il contrario” (Cass., Sez. U. 20/5/2014, n. 11024; 21/7/2016, n. 15043).

3. Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., commi 1 e 2, art. 6 CEDU, per difetto di imparzialità del giudice, poichè il CNF aveva già espresso la propria posizione nella circolare del 25 settembre 2013.

Il motivo è inammissibile, in quanto l’ipotizzato difetto di terzietà avrebbe dovuto formare oggetto di istanza di ricusazione (Cass., Sez. U., 21/7/2016, n. 15043).

4. Con la terza censura è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 2, sostenendo che la cancellazione è avvenuta sulla base di una nota del CNF elaborata sulla base di una nota del Ministero della giustizia italiano che, a sua volta, dava conto di una nota del Ministero della giustizia rumeno che era stata impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Bucarest, la quale ha ritenuto che la detta nota esprimesse solo un parere; in ogni caso, la mancata iscrizione della U.N.B.R. Struttura Bota all’IMI non sarebbe in alcun modo dirimente e non avrebbe l’efficacia ritenuta dal CNF.

La doglianza è inammissibile.

Queste Sezioni unite hanno già affermato, in controversie del tutto analoghe alla presente (Cass., Sez. U., 4/11/2016, nn. 22398 e 22399; 7/11/2016, n. 22517; 9/11/2016, n. 22719, ed altre), che l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della direttiva 98/5/CE e del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 2, al solo requisito dell’iscrizione “presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine”.

Nel caso di specie, il CNF, sulla base della documentazione acquisita, e in particolare della nota del Ministero della giustizia italiano, che ha svolto i relativi accertamenti attraverso il sistema di informazione del mercato interno – denominato IMI – per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, ha ritenuto che il titolo esibito dal ricorrente ai fini dell’iscrizione in Italia non fosse stato rilasciato dall’organismo competente, essendo questo individuato dalla Romania esclusivamente nella U.N.B.R. con sede nel palazzo di giustizia di Bucarest.

Ne deriva che la censura che investa l’esito negativo della detta verifica compiuta dal Consiglio nazionale forense – il quale non ha posto in discussione il sistema delineato dal D.Lgs. n. 96 del 2001, in attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 – si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies, per nullità del provvedimento di cancellazione in autotutela: osserva che per l’autorizzazione all’esercizio della professione di avvocato stabilito dovevano ritenersi sufficienti gli elementi documentali e gli obblighi assunti al momento dell’adozione della Delib. iscrizione nel maggio 2013, per cui il ricorrente esercita da oltre tre anni la professione legale nel pieno rispetto delle norme di riferimento.

Col quinto motivo denuncia “eccesso di potere per violazione di diritto acquisito”, sostenendo di aver maturato, alla data di deposito della sentenza impugnata, il diritto ad ottenere l’iscrizione nell’albo ordinario, con dispensa dalla prova attitudinale di cui del D.Lgs. n. 115 del 1992, art. 8, ai sensi del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 12.

I motivi sono infondati.

E’ sufficiente rilevare che, alla data anzidetta (14 aprile 2016) non era trascorso il triennio di esercizio in Italia, in modo effettivo e regolare, della professione, termine decorrente dall’iscrizione nella sezione speciale (avvenuta il 2 maggio 2013).

6. Nella memoria, infine, il ricorrente: a) solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 247 del 2012, artt. 35, 36 e 37, per difetto di terzietà e imparzialità del CNF, violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo (avendo il CNF deciso sull’impugnazione di un provvedimento emesso sulla base di una circolare emanata dallo stesso CNF); b) denuncia la nullità del provvedimento di cancellazione per violazione della L. n. 247 del 2012, art. 17, comma 3, non essendo stato convocato dinanzi al COA prima dell’adozione del provvedimento.

Va osservato, da un lato, che la questione di costituzionalità è priva di rilevanza in questa sede, non avendo il ricorrente, come detto sopra al par. 3, formulato istanza di ricusazione; dall’altro, che la censura sub b) è inammissibile, poichè proposta per la prima volta in memoria.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto attività difensiva l’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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