Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10228 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10228 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 29978-2010 proposto da:
QUAGLIA

CARMINE

QGLCMN37TO1G011H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo
studio degli avvocati PAOLO PASCAZI, ANGELO CASILE,
GREGORIO ARENA, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1009

contro

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE C.F.
01320740580, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 19/05/2015

tempore, rappresentata difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,
ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 757/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato PASCAZI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 08/09/2010 R.G.N. 803/2008;

29978/10 Quaglia c. Enea

Con sentenza 8/9/2010, la corte d’appello di Venezia,
confermando la sentenza del 14/6/08 del tribunale della stessa
sede, ha rigettato la domanda del Quaglia, dipendente dell’ENEA,
volta alla corresponsione delle prestazioni (e dei rendimenti del
relativo capitale versato) dovute dall’assicurazione per una polizza
INA stipulata dal datore per il tfr dei dipendenti, ritenendo che
questi non potessero considerarsi beneficiari della polizza.
La Corte ha conseguentemente escluso che le prestazioni dovute
dall’assicurazione per la polizza in oggetto, ed in particolare i
rendimenti del relativo capitale versato, competano ai lavoratori
(quali terzi beneficiari della stipulazione), spettando essi al solo
datore stipulante.
Ricorre avverso tale sentenza il lavoratore per due motivi; resiste
l’ENEA con controricorso.
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione degli artt. 1362 c.p., 1325, 1411, 1882 c.c. e 4 r.d.l.
5/42, per aver ritenuto l’assicurazione un contratto di rischio e
non di capitalizzazione, i cui beneficiari (secondo l’interpretazione
letterale univoca della polizza assicurativa che li qualificava
espressamente tali) dovevano considerarsi invece (sia per il
capitale assicurato che per il rendimento finanziario) i lavoratori,
a favore dei quali la polizza era stata stipulata, con conseguente
maturazione dei relativi diritti quesiti, a prescindere dal tfr.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
vizio di motivazione in ragione di quanto dedotto al primo motivo ;

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in generale che in
materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla L. n.
297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere
corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative
aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto,
purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale
devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere
una disposizione derogatoria alla disciplina legale (sulla possibilità
astratta di accendere polizze come beneficio accessorio del
rapporto di lavoro, Cass. 10960/13, 3188/12, 7035/10).
Peraltro, in controversie analoghe a quella ora in esame, questa
che siano da
Corte ha escluso, anche a sezioni unite,
corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per
l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro,
allorché, in ragione della struttura della provvista e deJla modalità
di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
di lite, che si liquidano in C duemilacinquecento per compensi,
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 arzo 2015.

beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di
lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine
rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi
utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del
trattamento di fine rapporto (Sezioni Unite, 21553/09; SU
6599/11; Sez. 6L, 1833/2014; sez. 6L 2039/12; sez. L, 4969/12;
sezt21652/14 e 20647/14; sulla necessità di specifica pattuizione
volta ad assicurare maggior favore al lavoratore ovvero rinuncia
datoriale espressa al rendimento dei premi in favore dei
dipendenti, Cass. 3088/02 e 11718/91 per il primo profilo,
8175/04 per il secondo profilo).
Né, infine, può configurarsi una violazione dell’art. 1411 c.c. così
come ipotizza parte ricorrente, atteso che, una volta escluso che i
benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione
assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del
contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di
arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in
via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.

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