Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10228 del 18/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10228 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 7962-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
1488

LA ROSA ROSSA SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
RIMINI 25, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO
D’AMARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;

Data pubblicazione: 18/05/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 22/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 03/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si
riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AMARI° che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SCODITTI;

Svolgimento del processo
Nei confronti di La Rosa Rossa s.r.I., esercente l’attività di ristorazione-pizzeria,
venne emesso avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione presentata
per l’anno d’imposta 1998, con rideterminazione del reddito in applicazione
dell’art. 39 1 comma 2, lett. d-bis) d.p.r. n. 600/1973, stante la mancata
risposta all’invito disposto dall’Ufficio. TI ricorso della contribuente, con cui si

perché fondato su presunzioni semplici, venne disatteso dalla CTP. La
Commissione Tributaria Regionale del Lazio accolse l’appello della contribuente
sulla base della seguente motivazione.
“L’invito a chiarimenti deve ritenersi che sia stato validamente notificato
alla società….l’art. 39 n. 2 del d.p.r. n. 600 del 29/9/1973….dispone che
l’Ufficio determini il reddito ‘sulla base dei dati e notizie comunque raccolti…e di
avvalersi di presunzioni..’. Nel caso in esame l’avviso di accertamento non
indica alcun dato, nessuna notizia e non formula neppure specifiche
presunzioni a fondamento della rettifica, come invece richiede la norma. Manca
quindi qualsiasi motivazione che dia ragione dell’accertato ricarico del 150%
sul costo delle merci di £174.395.000, considerato pure che la contribuente
aveva già dichiarato un ricavo del quasi 100% e l’Ufficio non ha fornito un
dato, una notizia, una presunzione che possa porsi a fondamento del maggior
ricavo determinato in ulteriori £100.000.000 ed operato oltre tutto sull’intero
costo delle merci e non sulle sole merci di effettivo consumo per la
ristorazione. Senza un cenno alla consistenza dei locali, alla ubicazione, al
numero dei coperti, all’impiego di personale. La stessa sentenza impugnata
non dà ragione del ricavo del 150% limitandosi ad affermare che è stato
ritenuto attendibile dall’Agenzia”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, essendo
stata richiesta la notifica all’ufficiale giudiziario in data 21 marzo 2011.

1

deduceva la mancata ricezione dell’invito e comunque l’illegittimità dell’avviso

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
39, comma 2, lett. d-bis) d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.
Osserva la ricorrente, premesso che in base all’art. 39, comma 2, lett. d-bis)
l’Ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venute a sua conoscenza con facoltà di prescindere dalla
scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di

agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32 comma 1 nn. 3) e 4) d.p.r. n.
600/1973 e dell’art. 51 comma 2 nn. 3) e 4) d.p.r. n. 633/1972, che la CTR,
dopo avere verificato la mancata risposta della contribuente all’invito disposto
dall’Ufficio, ha ritenuto illegittimo l’avviso perché fondato su presunzioni prive
dei requisiti di legge. Espone la ricorrente che, non avendo prodotto la
contribuente alcun chiarimento o documentazione in risposta al questionario,
l’Ufficio non possedeva alcun elemento di prova dei dati di bilancio e di
dichiarazione (e dunque nessuna informazione era stata fornita in ordine ai
costi sostenuti per l’acquisto di merci di consumo per la ristorazione) e che,
stante l’inverosimiglianza di utili irrisori e perdite su ricavi assolutamente
inadeguati rispetto al costo Øelle merci utilizzate e del personale impiegato
(oltre degli altri costi) inattendibilità dei ricarico effettuato, si erano
determinati i maggiori ricavi non contabilizzati nella misura di £100.000.000
mediante l’applicazione della percentuale minima del settore pari al 150%.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente, a fronte
dell’affermazione della CTR secondo cui “l’avviso di accertamento non indica
alcun dato, nessuna notizia e non formula neppure specifiche presunzioni a
fondamento della rettifica, come invece richiede la norma. Manca quindi
qualsiasi motivazione che dia ragione dell’accertato ricarico del 150 0/0 sul costo
delle merci di F174.395.000”, che in presenza di valide presunzioni, l’onere
della prova incombe sulla contribuente e che quest’ultima non ha mai
dimostrato la correttezza del proprio operato fornendo la documentazione atta
a contrastare le prove e presunzioni offerte dall’Ufficio.

2

precisione gravità e concordanza quando il contribuente non abbia dato seguito

I motivi sono inammissibili. La duplice censura dell’Agenzia delle Entrate

alla sentenza impugnata si articola come segue. Avendo la CTR accertato che
era stato disposto l’invito da parte dell’Ufficio alla contribuente, il mancato
seguito da parte di quest’ultima all’invito consentiva all’Ufficio di procedere ad
accertamento induttivo senza necessità di avvalersi di presunzioni assistite dai
requisiti di gravità, precisione e concordanza. Una volta che il meccanismo

prova contraria. Le due censure sono prive di decisività perché all’esito della
loro proposizione resta non incisa la ratio decidendi secondo cui l’avviso di
accertamento è privo di motivazione ed anche di presunzioni (evidentemente
anche nella forma “supersemplice” rappresentata dalla mancanza dei requisiti
di gravità, precisione e concordanza). Una volta riconosciuto che l’Ufficio
poteva avvalersi di presunzioni c.d. supersemplici, e che l’onere della prova
incombeva sulla contribuente, permane il difetto di motivazione dell’atto
impositivo, quale ragione della decisione impugnata sufficiente a sostenerla.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso delle spese processuali che liquida in euro 3.645,00 per compenso, di
cui per esborsi euro 200,00 e gli oneri di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 2 maggio 2016
Il consigliere

presuntivo sia stato attivato, è onere della contribuente disattivarlo fornendo la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA