Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10227 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F. ((OMISSIS)), domiciliato in Roma, viale

Mazzini 88, presso l’avv. Pieretti M. C., che lo rappresenta e

difende come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C. e G.M. ((OMISSIS) e

(OMISSIS)), domiciliati in Roma, via G. G. Belli 39, presso

l’avv. Lembo A., che li rappresenta e difende, come da mandato a

margine del controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Cassa di risparmio di Firenze s.p.a., domiciliata in Roma, via

Girolamo da Carpi 6, presso l’avv. Guerra P., che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. A. Borgioli, come da mandato a margine

dei controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimenti Tccnoconsult s.r.l., Astra s.p.a., Bortolaso s.p.a.,

Tecnofin Italia s.p.a.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 3782/2006 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 2 settembre 2006;

Sentita la relazione svelta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

uditi i difensori, avv. D’Alessio, delegato per il ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, e Guerra, per la banca

resistente, che ne ha chiesto il rigetto;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria,

che ha chiesto inammissibilità o rigetto dei primi tre motivi del

ricorso principale e dei ricorso incidentale; accoglimento del quarto

e quinto motivo del ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda proposta da T.F. nei confronti sia di P.C. e G.M. sia delle società, poi fallite, Tecnoconsult s.r.l., Astra s.p.a., Borrolaso s.p.a. e Tecnofin Italia s.p.a.; ha confermato altresì il rigetto delle domande di garanzia proposte da tutti i convenuti nei confronti della Cassa di risparmio di Firenze s.p.a..

Risulta dalla sentenza impugnata che il 9 gennaio 1993 T. F. aveva acquistato da P.C. e G.M. il settanta per cento del capitale della Tecnoconsult s.r.l. e del gruppo societario che vi faceva capo. Come noto a entrambe le parti contraenti, le società versavano già al momento della cessione in una crisi di liquidità, cui peraltro facevano fronte grazie all’assistenza finanziaria prestata dalla Cassa di risparmio di Firenze s.p.a., che aveva consentito l’elaborazione di. un piano di risanamento. Tuttavia, anche in ragione di una campagna di stampa ingiustamente denigratoria, dopo alcuni mesi : nuovi dirigenti della Cassa di risparmio di Firenze s.p.a. avevano revocato gli affidamenti prima concessi al gruppo Tecnoconsult s.r.l., rendendo così impossibile la prosecuzione del risanamento. T.F. aveva pertanto agito in giudizio per la risoluzione del contratto di cessione delle quote e per il risarcimento dei danni, richiesti nella misura di L. trenta miliardi. E i convenuti avevano proposto domanda di rivalsa nei confronti della banca. Nel confermare il rigetto di tutte le domande, la Corte d’appello di Roma ha così argomentato la propria decisione: a) Tecnoconsult s.r.l. e le società controllate erano prive di legittimazione passiva nei confronti della domanda proposta da T.F., perchè estranee al contratto che l’attore aveva stipulato con P.C. e G.M. e di cui chiedeva la risoluzione;

b) la domanda proposta da T.F. nei confronti di P.C. e G.M. è infondata, perchè costoro non avevano promesso la continuazione del rapporto con la Cassa di risparmio di Firenze s.p.a. e nessuna clausola del contratto di cessione ne prevedeva quale causa di risoluzione la revoca degli affidamenti da parte della banca; inoltre, come concordato tra le parti, G. aveva confermato le fideiussioni prestate alla banca a garanzia del debito del gruppo Tecnoconsult, ma la risoluzione era stata deliberata dai nuovi dirigenti della, banca, che avevano ritenuto inadeguate le proposte di rientro formulate da T. F. il 15 giugno e il 17 agosto 1993;

c) le domande di garanzia impropria proposte da P.C. e G.M. e dalle società del gruppo Tecnoconsult nei confronti della Cassa di risparmio di Firenze s.p.a. risultano prive di interesse in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei loro confronti da T.F.; sono comunque domande infondate, perchè la revoca degli affidamenti fu del tutto legittima, in quanto giustificata dall’eccessivo indebitamento del gruppo.

Contro questa sentenza ricorre ora per Cassazione T. F. e propone cinque motivi d’impugnazione, cui resistono con distinti controricorsi sia la Cassa di risparmio di Firenze s.p.a.

sia P.C. e G.M., che hanno proposto altresì ricorso incidentale, al cui accoglimento si oppone la banca, che ha depositato memoria.

I ricorsi proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli art. 1375, 1381, 1453 e 1455 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che nei loro interrogatori P.C. e G. M. avevano ammesso di aver garantito espressamente la continuazione e il buon esito dell’assistenza finanziaria da parte della Cassa di risparmio di Firenze s.p.a., l’anno che G. confermò le fideiussioni prestate alla banca e ne aggiunse di ulteriori. Sicchè è evidente che, senza tali rassicurazioni, il contratto controverso non sarebbe stato mai stipulato, perchè la continuità dei rapporti con la banca ne costituiva elemento essenziale. E dunque la revoca degli affidamenti da parte della banca va considerata come inadempimento del contratto di cessione, anche in mancanza di una clausola risolutiva espressa.

Si trattò infatti dell’inadempimento da parte di P.C. e G.M. alla promessa del fatto del terzo, la banca, di cui si garantiva un comportamento ben determinato, vale a dire la continuazione dell’assistenza finanziaria. E contrariamente a quanto i giudici del merito affermano, l’interruzione di tale assistenza non fu conseguenza di una negativa valutazione delle proposte di risanamento, perchè fu precedente, risalendo agli inizi di giugno 1993.

I giudici del merito non hanno considerato in realtà che la revoca degli affidamenti conseguì a inchieste anche penali cui G. e i funzionari della Cassa di risparmio di Firenze s.p.a. erano stati vanamente sottoposti prima di essere totalmente scagionati per presunti fidi facili; nè hanno considerato che trattamenti di ben maggior favore per altri clienti dell’istituto di credito erano stati rilevati e denunciati dagli ispettori della Banca d’Italia.

Ha decisione impugnata va pertanto cassata, secondo il ricorrente, perchè carente di motivazione sull’esistenza dell’inadempimento, erroneamente motivata in ordine alla causa del contratto controverso, contraddittoria laddove riconosce l’essenzialità dell’apporto della banca, pur negandone la rilevanza nel contratto di cessione.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata, laddove esclude che siano confessorie le dichiarazioni rese da P.C. e G. M. in ordine alla garanzia prestata circa la continuità dei rapporti con la Cassa di risparmio di Firenze.

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente e contraddittoriamente i giudici del merito l’abbiano condannato al rimborso delle spese anche in favore della Cassa di risparmio di Firenze, nei confronti della quale egli non aveva proposto domanda alcuna.

Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004, art. 5 e del D.M. n. 585 del 1994, art. 5 vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che erroneamente i giudici del merito abbiano liquidato distintamente le spese per ciascuno dei fallimenti delle società Astra s.p.a., Bortolaso s.p.a. e Tecnofin s.p.a., benchè assistiti tutti dal medesimo difensore.

Con il quinto motivo infine il ricorrente principale deduce ancora violazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004, art. 5 e del D.M. n. 585 del 1994, art. 5 vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che sia errata ed eccessiva la liquidazione delle competenze per il giudizio di secondo grado liquidate alla banca (Euro 5.659,00) e ai fallimenti (Euro 5.610,00), perchè per alcune voci occorreva applicare la tariffa del 1994 anzichè quella sopravvenuta del 2004.

1.2 – I due primi motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

Non v’è dubbio che, come riconosce la stessa sentenza impugnata, il gruppo Tecnoconsult non avrebbe potuto sopravvivere senza l’erogazione di credilo da parte della Cassa di risparmio di Firenze.

Sicchè è indiscusso che sia T.F. sia P. C. e G.M. auspicavano che questa erogazione continuasse anche dopo la cessione controversa. Ma questo non significa che P.C. e G.M. abbiano promesso a T.F. la prestazione del credito da parte della banca o abbiano ammesso di averlo fatto.

I giudici del merito hanno escluso che una simile promessa fosse contenuta nell’atto di cessione. E i ricorrenti non hanno in realtà contestato questa esclusione; hanno sostenuto che i venditori avevano ammesso la promessa nel corso del l’interrogatorio reso in sede giudiziaria.

Sennonchè dai passi riportati nel ricorso, risulta che negli invocati interrogatori v’era stato il riconoscimento dell’importanza del ruolo della banca, non della promessa del suo mantenimento nel tempo. Nè può essere interpretata come una promessa nei confronti di T.F. la prestazione di fideiussioni da parte di G. a garanzia dei debiti del gruppo, anche dopo la stipulazione del contratto di cessione. La prestazione di quelle garanzie conferma che anche P.C. e G.M. avevano interesse alla continuazione del rapporto del gruppo con la banca; ma non manifestarsi affatto una promessa a T. F. della prestazione della banca.

1.3 – Infondato è anche il terzo motivo del ricorso, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che “le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio” (Cass., sez. 3^, 21 marzo 2008, n. 7674, m. 602543, Cass., sez. 3^, 26 febbraio 2008, n. 5027, m. 601982).

1.4 Fondato è invece il quarto motivo del ricorso, perchè i giudici del merito hanno liquidato un distinto onorario per ciascuna delle parti assistite da uno stesso difensore, in particolare hanno liquidato Euro 13.500,00 per i fallimenti Astra s.p.a., Bortolaso s.p.a. e Tecnofin s.p.a., benchè tutti assistiti dallo stesso difensore, avv. Francesco Iacovino.

La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto.

1.5 – Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Non v’è dubbio infatti che le competenze vadano “liquidate in applicazione della tariffa applicabile al momento della prestazione cui si riferiscono. Ma nel caso in esame il ricorrente non ha indicato per quali voci e in quale misura siano stati violati i limiti massimi delle competenze.

2.1- Con l’unico motivo del ricorso incidentale P.C. e G.M. deducono vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla responsabilità della Cassa di risparmio di Firenze.

Lamentano che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato le cause dell’improvvisa revoca dei fidi da parte della banca, dovuta a dissensi interni all’istituto, esplosi dopo una campagna giornalistica priva di fondamento, posto che jna perizia ha dimostrato la solvibilità del gruppo e che la banca era perfettamente consapevole dei progetti anche immobiliari ai quali era affidato il risanamento.

2.2- Deve innanzitutto rilevarsi che le impugnazioni incidentali proposte da P.C. e G.M., prima l’appello e ora il ricorso per Cassazione, risultano inammissibili per carenza di interesse, in ragione del rigetto della domanda proposta nei loro confronti da T.F.. Infatti P.C. e G.M. deducono qui di avere agito autonomamente nei confronti della Cassa di risparmio di Firenze, per ottenere l’affermazione della responsabilità della banca nei confronti del gruppo Tecnoconsult, indipendentemente dalla loro stessa responsabilità nei confronti di T.F.. Essi negano dunque di avere promesso a T.F. il fatto della banca, ma sostengono che comunque la banca ha illegittimamente revocato gli affidamenti al gruppo. Tuttavia dalla narrativa dello svolgimento del processo risulta al contrario che nei confronti della banca i convenuti agirono solo per chiedere di esserne garantiti di fronte alle pretese dell’attore. Nè i ricorrenti hanno precisato in quale atto del procedimento sia stata formulata la domanda che essi avrebbero autonomamente proposto nei confronti della banca.

Sicchè il ricorso è inammissibile anche per difetto di autosufficienza.

3. La cassazione della decisione impugnata per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso può essere disposta senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Si tratta infatti di liquidare unitariamente le spese per i fallimenti Astra s.p.a., Bortolaso s.p.a. e Teenofin s.p.a., tutti assistiti dallo stesso difensore, avv. Francesco Iacovino. E la liquidazione va disposta aumentando del 30% (il 15% per ciascuno dei due assistiti aggiuntivi) l’importo degli onorari già determinato dai giudici del merito.

Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dei ricorrenti, principale e incidentale, con vincolo di solidarietà, attesa la comune posizione nei confronti della banca, parte vittoriosa. Tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali le spese vanno compensare in ragione dell’interesse almeno in parte comune che le ha mosse.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Dichiara inammissibili il quinto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.

In accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in Euro 9.100,00 gli onorari del giudizio d’appello in favore dei fallimenti Astra s.p.a., Bortolaso s.p.a. e Tecnofin s.p.a. Condanna i ricorrenti principale e incidentale in solido al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 61.200,00, di cui Euro 61.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Compensa le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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