Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10227 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10227 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15060-2010 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2015
993

contro

BORELLI ROSARIA BRLRSR70B68D932L, GIACINTI ROBERTA
GCNRRT65T68L103C, LIBERATI MARIA LBRMRA52B63H501D,
NASTA MARIA ANTONIETTA NSTMNT64R58H501S, domiciliati

Data pubblicazione: 19/05/2015

in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio degli
avvocati UGO NICOTERA e PIERA AMALIA CARTONI
MOSCATELLI, che li rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– controri correnti –

LAUDANZI ANNAMARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2375/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 26/04/2010 r.g.n. 1101/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato VARONE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26 aprile 2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento
delle domande proposte da Annamaria Laudanzi, M. Antonietta Nasta, Maria Liberati,

aveva dichiarato la nullità parziale dell’art. 22 CCNL 2002-03 e dei precedenti connessi,
accertato il loro diritto all’indennità di amministrazione in misura pari a quella maggiore
goduta dai lavoratori dell’ex Motorizzazione Civile, confluiti come esse nel medesimo
Ministero e condannato questo a corrispondere alle predette la differenza tra quanto percepito
in base a detto titolo e quanto riconosciuto dal 26 marzo 2001, oltre accessori di legge.
Preliminarmente ravvisata la tempestività dell’appello, la Corte territoriale lo riteneva tuttavia
infondato, per la violazione del principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, da omogeneizzare tramite la contrattazione collettiva, a
norma degli artt. 9 d.p.r. 177/01 e 45 dig. 29/1993, non essendo più giustificabile la
perdurante asimmetria di trattamenti, per inidoneità del meccanismo procedurale a realizzare
il riallineamento neppure in via graduale, a fronte dell’accertata ed incontestata insussistenza
di differenze di mansioni: con la conseguente parziale nullità delle norme collettive suindicate
e la coerente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze dovute, in
attivazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 1419, secondo comma c.c., per la
violazione di una disposizione contrattuale collettiva di norma imperativa, quale il principio di
parità di trattamento normativo ed economico dei pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 45
d.1g. 165/2001.
Con atto notificato il 28 maggio 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorre
per cassazione con due motivi, cui resistono con controricorso le predette ad eccezione di
Annamaria Laudanzi, rimasta intimata; il Ministero ha comunicato memoria ai sensi dell’art.
378 c.p.c.
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Roberta Giacinti e Rosaria Borelli, tutte ex dipendenti del Ministero della Marina Mercantile,

Con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
9, quinto comma d.p.r. 177/2001, 45 dig. 165/2001 e 4 dig. 300/1999, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la ravvisata erronea applicazione del principio di parità di
trattamento, gradualmente realizzata con gli artt. 22 CCNL 2002-05 e 31 CCNL 2006-09 in
attuazione del programma triennale stabilito dall’art. 8, terzo comma 1. 81/2001 (e i

della Marina Mercantile e Direzione Generale dell’Aviazione Civile, avendo in linea generale
il legislatore espressamente previsto il mantenimento dei diversi trattamenti economici senza
incrementi di spesa, demandandone la progressiva omogeneizzazione alla contrattazione
collettiva, in assenza pertanto di alcun obbligo dell’Amministrazione di immediato
allineamento verso l’alto delle retribuzioni; neppure un tale obbligo derivando dal principio di
parità di trattamento ai sensi dell’art. 45 dig. 165/2001, che vieta solo trattamenti individuali
migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, senza tuttavia
costituire parametro di nullità di eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione.
Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 (ligi
165/2001, 1418, 1419 c.c., in combinato disposto con gli artt. 9, quinto comma d.p.r.
177/2001, 45 clig. cit., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per insostituibilità
del giudice alle parti private nella contrattazione collettiva, ancorchè nulla per contrarietà a
norme imperative, con esclusione della possibilità di condanna dell’amministrazione al
pagamento di indennità superiore (nel caso di specie percepita dagli ex dipendenti della
Direzione Generale della Motorizzazione Civile).
In via preliminare, deve essere esclusa la dedotta improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art.
369, secondo comma, n. 4 c.p.c., per la mancata produzione in giudizio del CCNL in
questione, per l’inapplicabilità della suddetta disposizione ai CCNL per la disciplina dei
rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., tenuto conto della previsione della loro
violazione come motivo di ricorso per cassazione dalla normativa di contrattualizzazione di
tali rapporti già prima dell’estensione di una tale disciplina a quelli di diritto privato (per
effetto della novellazione dell’art. 360 c.p.c. dall’art. 2 (1.1g. 40/2006) e per la loro
conoscibilità diretta dal giudice, in relazione alle garanzie procedimentali per la loro
conclusione oltre che alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. 28 marzo 2012, n.
4962; Cass. s.u. 4 novembre 2009, n. 23329).

menzionati d.m. attuativi) in particolare riferimento ai dipendenti dei soppressi Ministero

Nel merito, il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 9, quinto
comma d.p.r. 177/2001, 45 (1.1g. 165/2001 e 4 (1.1g. 300/1999, per erronea applicazione del
principio di parità di trattamento, gradualmente realizzata con gli artt. 22 CCNL 2002-05 e 31
CCNL 2006-09, è fondato.
Deve, infatti, essere esclusa la natura discriminatoria della perdurante previsione del ccnl

2002-03, di misure differenziate dell’indennità di amministrazione, a seconda delle
amministrazioni di provenienza, con riferimento al principio di pari trattamento ai sensi
dell’art. 45 (1.1g. 165/2001, che non esclude la possibilità che la contrattazione collettiva dia
rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro.
Né una tale previsione contrattuale collettiva è illegittima per violazione dell’art. 9, quinto
comma d.p.r. 177/2001, che ha previsto l’avvio, da parte della stessa contrattazione,
dell’omogeneizzazione delle indennità corrisposte al menzionato personale confluito, avendo
il suindicato CCNL accordato lo stesso aumento, in cifra, per i lavoratori provenienti dalle
varie amministrazioni e quindi ridotto, sia pure in misura modesta, le differenze in percentuale
(Cass. 22 dicembre 2014, n. 27253; Cass. 23 aprile 2014, n. 9207; 28 marzo 2012, n. 4962).
Dalle superiori argomentazioni, in accoglimento del mezzo scrutinato e con assorbimento del
secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.1g. 165/2001, 1418, 1419 c.c.,
in combinato disposto con gli artt. 9, quinto comma d.p.r. 177/2001, 45 dig. cit.,per
insostituibilità del giudice alle parti private nella contrattazione collettiva), discende allora
coerente la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, ult. pt . c.p.c. (in assenza di ulteriori accertamenti in fatto, essendo la
questione di stretto diritto), con il rigetto delle domande proposte da Annamaria Laudanzi, M.
Antonietta Nasta, Maria Liberati, Roberta Giacinti e Rosaria Borelli nei confronti del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’andamento della controversia e la formazione di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità
consolidato in senso favorevole al Ministero dopo l’introduzione dei ricorsi giustifica la
compensazione delle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte

comparto Ministeri 12 giugno 2003, quadriennio normativo 2002-05, biennio economico

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande
delle lavoratrici nei confronti del Ministero; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito
e del giudizio di legittimità.

Il President

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015

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