Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10227 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente avv.to S.G.P. e come tale legale

rappresentante pro tempore, nonchè mandatario della S.C.CI. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA’ FABRIZIO, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato BELLINI VITO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTIMAGNELLA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 272/2007 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 16/11/2007 r.g.n. 418/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega CORETTI A.;

udito l’Avvocato MARIA LUISA BELLINI per delega VITO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Erma depositato in data 29.12.1999, l’Associazione Oasi Maria SS. Onlus proponeva opposizione avverso il decreto n. 7/99, del 16.11.1999, con il quale era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di L. 6.437.886.784 a titolo di contributi omessi e sanzioni civili, per il periodo del 1.1.1990 al 31.12.1993.

Con successivo ricorso, depositato in data 2.3.2000, la medesima Associazione proponeva opposizione avverso il decreto n. 9/99, emesso dal medesimo Tribunale, con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di L. 4.431.427.000 a titolo di contributi omessi per il periodo 1.1.1994-30.9.1995, oltre sanzioni civili.

Si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto delle opposizioni, riportandosi all’esito degli accertamenti eseguiti dai propri ispettori.

Il Tribunale, dopo avere disposto la riunione dei procedimenti, con sentenza del 11.10.2005 accoglieva entrambe le opposizioni, revocando i decreti ingiuntivi opposti e compensando le spese del giudizio.

Il Giudice di prime cure riteneva, in particolare, che l’Associazione opponente avesse diritto all’esonero dal pagamento dei contributi CUAF, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979, n. 6631, art. 23 bis in quanto operante senza finalità di lucro, come desumibile dalle previsioni statutarie.

Rilevava, altresì, che il diritto dell’opponente all’esonero dal versamento dei contributi CUAF era stato oggetto di un precedente definitivo accertamento giudiziale, giusta sentenza irrevocabile in atti, del medesimo Tribunale, n. 18/04 del 6.7.2004.

Avverso tale decisione l’INPS proponeva appello in data 10.10.2006, cui resisteva l’Associazione Oasi Maria SS. Onlus. Con sentenza del 26 settembre-16 novembre 2007, l’adita Corte d’appello di Caltanissetta rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava -richiamando la giurisprudenza di questa Corte- che rispetto ai rapporti di durata e alle discendenti obbligazioni periodiche (come quelle contributive previdenziali esistenti nei confronti dell’INPS), l’accertamento giudiziale, che il Giudice è chiamato a compiere, è destinato ad esplicare effetti anche in futuro, almeno quando tale accertamento si fondi su elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere permanente ovvero non varino a seconda del momento specifico preso in considerazione, permanendo identici al di là dei diversi periodi contributivi cui siano in concreto riferiti.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con due motivi.

Resiste l’Associazione Oasi Maria SS – Onlus con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dall’Associazione resistente, con cui si deduce “l’improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso dell’INPS in quanto non notificato ovvero notificato alla Associazione Oasi presso il suo procuratore costituito avv. D.L. (in via (OMISSIS)) solo in data 16.4.2008, e quindi successivamente alla scadenza del termine breve di impugnazione scaduto il 23 marzo 2008, mentre quella con data 21.3.2008, non sarebbe mai pervenuta.

Osserva il Collegio che, risultando l’avvenuta consegna della raccomandata in data 21.3.2008 all’U.G. con esatta indicazione del nominativo dell’avvocato e dell’indirizzo e prospettandosi, pertanto, eventualmente un’ipotesi di nullità piuttosto che di inesistenza della notificazione, la successiva notifica del 16.4.2008, cui ha fatto seguito la costituzione della Società, vale a sanare il denunciato vizio (Cass. n. 16578/08). Il ricorso risulta, comunque, infondato.

Con il primo motivo, infatti, l’INPS, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., deduce che erroneamente la Corte di Caltanissetta abbia sostenuto che il giudicato – relativo all’esonero dai contributi CUAF dell’associazione OASI, stante la validità del suo inquadramento nel settore industria e la riconosciuta assenza di finalità di lucro- formatosi per un periodo anteriore, potesse spiegare effetti per i periodi contributivi successivi. Il motivo non può trovare accoglimento.

E’ necessario osservare, per quanto attiene all’esatta interpretazione dell’art. 2909 c.c., che, in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione: nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla “maggiore obbligazione” valeva su ogni sua “parte” che venisse successivamente controversa. Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati dalla Corte, anche a sezioni unite (cfr. Cass. n. 3230 del 2001; Cass., sez. un., n. 383 del 1999; Id., n. 13916 del 2006), essendosi precisato, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, che, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l’esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente), con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell’intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione. La Corte ha anche affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito Io scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 6041 del 2000; n. 10280 del 2000).

Deve quindi ribadirsi che, in caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l’unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento. A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata, avendo accertato l’assenza di alcuna allegazione dell’Istituto in ordine ad una eventuale modificazione della situazione di fatto e di diritto relativa al carattere non lucrativo dell’attività svolta dall’Associazione Oasi Maria S.S. Il rigetto di tale motivo rende superfluo l’esame del secondo con cui l’INPS, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., sostiene -evidentemente sul presupposto dell’accoglimento dell’analizzato motivo- che debba essere la controparte a fornire la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per usufruire del beneficio dell’esonero dal versamento dei contributi CUAF. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16,00 oltre Euro 5.000,00 per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA